IL DIRETTORE GENERALE
                      per le politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto  il  regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo 2,  nella  parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce
il  Ministero  per  le  politiche  agricole  in qualita' di centro di
riferimento   degli  interessi  nazionali  in  materia  di  politiche
agricole,  forestali  e  agroalimentari con particolare riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999,
sulla   nuova  denominazione  del  Ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Vista   la   domanda   presentata   dalla   Cooperativa  amalfitana
trasformazione  agrumi  - C.A.T.A. - a responsabilita' limitata e dal
Consorzio  valorizzazione  limone e derivati - CO.VA.L.D. - intesa ad
ottenere   la   registrazione   della   denominazione  "Limone  Costa
d'Amalfi",  ai  sensi  dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92,
come indicazione geografica protetta;
  Vista  la nota prot. n. 63858 del 20 dicembre 1999, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista   la   domanda   presentata   dalla   Cooperativa  amalfitana
trasformazione  agrumi  - C.A.T.A. - a responsabilita' limitata e dal
consorzio  valorizzazione  limone e derivati - CO.VA.L.D. - intesa ad
ottenere  la  protezione  a  titolo  transitorio  della denominazione
"Limone Costa d'Amalfi" ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento
(CEE)   2081/92,   come   integrato   dall'art.  1,  paragrafo 2  del
regolamento   (CE)   n.  535/97  sopra  richiamato,  indicando  quale
organismo privato autorizzato al controllo l'Istituto Mediterraneo di
Certificazione   dei   processi   e  dei  prodotti  agroalimentari  -
"IS.ME.CERT.",  ed  espressamente  esonerando lo Stato italiano e per
esso   il   Ministero   per   le   politiche  agricole  da  qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento    della   citata   domanda   di   registrazione   della
denominazione  "Limone  Costa  d'Amalfi", come indicazione geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo transitorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione "Limone Costa
d'Amalfi",  come  indicazione  geografica  protetta,  in  attesa  che
l'organismo   comunitario   decida   sulla  domanda  di  modifica  in
argomento;
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto,
che  in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della  denominazione  "Limone Costa d'Amalfi" secondo il disciplinare
di  produzione  che  si  allega in copia, in attesa che il competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE)
2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2,  del  regolamento  (CE)  n.  535/97 del Consiglio del 17
marzo 1997, alla denominazione "Limone Costa d'Amalfi".