IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1998, n. 277;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
21 marzo  2000,  n. 43T, che disciplina la determinazione dei criteri
del  canone  di  pedaggio  relativo  all'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
28 dicembre  1999,  n.  121T,  con  il  quale  e' stata attribuita al
Sottogretario di Stato on. Giordano Angelini la delega delle funzioni
concernenti la materia oggetto del presente decreto;
  Considerato  che  lo  stato  di arretratezza tecnologica della rete
ferroviaria  gestita  da  F.S.  S.p.a. determina costi aggiuntivi per
l'effettuazione dei servizi di trasporto ferroviario;
  Considerato che detti costi hanno carattere temporaneo;
  Valutata  la  necessita' di individuare i criteri per l'adeguamento
dell'ammontare  del  canone  di  pedaggio, in relazione alla predetta
situazione,   con   corrispondenti   variazioni   dei   corrispettivi
globalmente intesi;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.   Sul   canone   di  utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria,
determinato  ai  sensi del citato decreto ministeriale 21 marzo 2000,
n.  43T,  e' applicato uno sconto temporaneo, commisurato ai maggiori
oneri  di  condotta dei treni derivanti dall'arretratezza tecnologica
della  rete ferroviaria gestita da F.S. S.p.a. ed erogato dal gestore
dell'infrastruttura   secondo   i   criteri  fissati  nei  successivi
articoli.