IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nello  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei  lavori  pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso  e  la  circolazione di veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  della  giunta  municipale  di  Procida in data
22 ottobre  1999,  n.  820,  concernente  il divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori   appartenenti   a   persone   non  facenti  parte  della
popolazione  stabilmente  residente nel comune di Procida, nonche' di
tutti   i   veicoli  e  autoveicoli  adibiti  a  commercio  ambulante
appartenenti ai cittadini non residenti;
  Vista  la  delibera  della  giunta  municipale  di  Procida in data
11 febbraio 2000, n. 111, con la quale sono stati forniti chiarimenti
in ordine alla suindicata delibera di giunta municipale n. 820/1999;
  Vista  la  nota  n.  545  in  data  1 febbraio 2000 con la quale si
chiedeva  all'azienda  autonoma  di  cura,  soggiorno e turismo delle
isole di Ischia e di Procida l'emissione del parere di competenza;
  Vista  la nota della prefettura di Napoli in data 28 febbraio 2000,
n. 20693/Gab.;
  Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale della Campania in
data  30 dicembre 1999, n. 8735, concernente il divieto di afflusso e
di  circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli
e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente nel comune di Procida;
  Ritenuto  non  conforme  ai  principi  costituzionali il divieto di
afflusso  e  di  circolazione  per  i veicoli e autoveicoli adibiti a
commercio ambulante appartenenti ai cittadini non residenti;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal  22 aprile  2000 al 30 settembre 2000 sono vietati l'afflusso e
la  circolazione  sull'isola  di Procida (Napoli), degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabilmente residente sull'isola.