IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nello piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data 22 ottobre 1999, n. 820, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune di Procida, nonche' di tutti i veicoli e autoveicoli adibiti a commercio ambulante appartenenti ai cittadini non residenti; Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data 11 febbraio 2000, n. 111, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla suindicata delibera di giunta municipale n. 820/1999; Vista la nota n. 545 in data 1 febbraio 2000 con la quale si chiedeva all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida l'emissione del parere di competenza; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 28 febbraio 2000, n. 20693/Gab.; Vista la deliberazione della giunta regionale della Campania in data 30 dicembre 1999, n. 8735, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune di Procida; Ritenuto non conforme ai principi costituzionali il divieto di afflusso e di circolazione per i veicoli e autoveicoli adibiti a commercio ambulante appartenenti ai cittadini non residenti; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t o Dal 22 aprile 2000 al 30 settembre 2000 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli), degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.