IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei  lavori  pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso  e  la  circolazione di veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta comunale di Capri in data 24 gennaio
2000,  n.  17,  concernente  il divieto di afflusso e di circolazione
sull'isola  di  Capri,  degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti   a   persone   non   facenti  parte  della  popolazione
stabilmente  residente  nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i
veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;
  Vista  la  delibera  della  giunta  comunale  di  Anacapri  in data
27 gennaio,   n.   16,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione  sull'isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;
  Vista  la  deliberazione del commissario straordinario dell'azienda
autonoma  di  cura,  soggiorno  e turismo di Capri in data 4 febbraio
2000,  n.  010,  concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull'isola  di  Capri,  degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti   a   persone   non   facenti  parte  della  popolazione
stabilmente  residente  nei  comuni  di  Capri e Anacapri, compresi i
veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa, limitatamente al
comune di Anacapri;
  Vista  la nota della prefettura di Napoli in data 28 febbraio 2000,
n. 20693/Gab;
  Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale della Campania in
data  30 dicembre 1999, n. 8735, concernente il divieto di afflusso e
di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;
  Considerato  che il tribunale amministrativo regionale Campania con
ordinanza  - registro generale 3795/1999 e 37967/1999 - accoglieva il
ricorso  del  comune  di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni
per la deroga ai divieto "in riferimento ai soggetti che, sebbene non
residenti,  sono  proprietari di seconde case nel territorio comunale
in quanto facenti parte della popolazione stabile";
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal  22 aprile  2000  al  31 ottobre 2000 e dal 20 dicembre 2000 al
7 gennaio  2001  sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola
di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti
a  persone  non facenti parte della popolazione stabilmente residente
nei comuni di Capri e di Anacapri.