IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Visto  il  decreto  ministeriale 11 luglio 1980, che ha recepito la
direttiva  CEE  del Consiglio numero 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  concernente le
misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la  diffusione nel
territorio  della  Repubblica  italiana  degli  organismi  nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143, recante
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 marzo  1996,  che  recepisce le
direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre
1995,   concernente   le  modificazioni  agli  allegati  del  decreto
ministeriale  31 gennaio  1996,  relativo  alle  misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la
direttiva   della   Commissione  n.  96/78/CE  del  6 dicembre  1996,
concernente  le  modificazioni agli allegati del decreto ministeriale
31 gennaio   1996,   relativo   alle   misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le
direttive  della  Commissione  n.  96/14/CE  del  12 marzo  1996,  n.
96/15/CE  del  14 marzo  1996,  n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n.
97/14/CE  del  21 marzo  1997,  che  modificano alcuni allegati della
direttiva   n.  77/93/CEE  del  Consiglio  nonche'  la  direttiva  n.
92/76/CEE  relativa  al  riconoscimento  di  zone  protette esposte a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la
direttiva  della  Commissione  n.  97/46/CE  del  25 luglio 1997, che
modifica  la  direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle
quali  taluni  organismi  nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri
prodotti  elencati  negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva
n.  77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da
un  luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per
prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 luglio  1998,  che recepisce le
direttive  della  Commissione  n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio
1998  che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del
Consiglio,  concernente le misure di protezione contro l'introduzione
e  la  diffusione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e
prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 ottobre  1998 che recepisce la
direttiva  n. 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa
le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella
Comunita',  presso  posti di ispezione diversi da quelli del luogo di
destinazione,  per  vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altre  voci in
provenienza da Paesi terzi;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 maggio  1999,  n.  192, che da'
attuazione  alla  direttiva  n.  97/3/CE che modifica la direttiva n.
77/93/CEE  del  Consiglio  concernente le misure di protezione contro
l'introduzione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 luglio  1999  che  recepisce la
direttiva  n.  1999/53/CE  della  Commissione del 26 maggio 1999, che
modifica  l'allegato  III  della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio
concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione nella
Comunita'  di  organismi  nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita';
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la direttiva della Commissione n. 98/57/CE del 20 luglio 1998
concernente  la  lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al.;
  Considerata   la   necessita'   di   recepire  la  direttiva  della
Commissione n. 98/57/CE del 20 luglio 1998 sopramenzionata;
  Acquisito  il  parere favorevole della Conferenza permanente tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso
nella seduta del 10 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  A  norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183,
e  dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
536;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Il  presente  decreto  ha per oggetto i provvedimenti di natura
fitosanitaria  da  adottare  sul territorio della Repubblica italiana
per  la  lotta  all'organismo  nocivo  Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi  et  al.,  gia'  noto  come Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith   (in   prosieguo  indicato:  R.s.),  agente  dell'avvizzimento
batterico  delle  solanacee  con  specifico  riferimento  alle piante
ospiti elencate nell'allegato I, sezione 1.
  La lotta a R.s. ha lo scopo di:
    a) localizzarlo e determinarne la distribuzione;
    b) prevenirne la comparsa e la disseminazione;
    c) prevenirne  la propagazione ed attuare misure fitosanitarie ai
fini della sua eradicazione qualora venga individuato.