IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale del comune di Ischia in data 8 febbraio 2000, n. 23, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la delibera della giunta municipale del comune di Lacco Ameno in data 10 febbraio 2000, n. 29, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 8 febbraio 2000, n. 17, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la deliberazione commissariale del comune di Forio in data 4 febbraio 2000, n. 32, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Barano d'Ischia in data 5 febbraio 2000, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia; Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 17 febbraio 2000, n. 23, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana; Vista la nota in data 1 febbraio 2000, n. 545, con la quale si chiedeva all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida di far conoscere il proprio parere; Vista la delibera della giunta regionale della Campania in data 30 dicembre 1999, n. 8795, con la quale si esprime parere favorevole al divieto di circolazione nel periodo estivo dell'anno 2000 dei veicoli nell'isola di Ischia; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 28 febbraio 2000, n. 20693/GAB con la quale si conferma il parere favorevole espresso nello scorso anno al divieto di circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia; Vista l'ordinanza del tribunale amministrazione Lazio - Sez. III - n. 1109 del 18 giugno 1999, che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come tali da ritenere facenti parte della "popolazione stabile dell'isola stessa"; Visto il verbale della riunione tenutasi in data 23 marzo 2000 con i rappresentanti delle amministrazioni interessate nel quale gli stessi hanno sostanzialmente confermato i rispettivi atti deliberativi; Vista la nota n. 515 del comune di Ischia in data 31 marzo 2000 con la quale viene richiesta l'estensione del divieto di afflusso e di circolazione agli autobus con lunghezza superiore a 7,5 m e ai veicoli con portata superiore a 26 t; Considerato che tale richiesta e' stata condivisa dai sindaci dei sei comuni dell'isola, come da verbale della conferenza dei sindaci dell'isola d'Ischia tenutasi il 25 gennaio 2000; Considerato che il provvedimento di limitazione adottato per l'anno 1999 non ha comportato disagi e rischi per la sicurezza della circolazione stradale; Considerato che il suindicato art. 8 del decreto legislativo n. 285/1992 e' finalizzato unicamente ad eliminare i disagi ed i pericoli derivanti dal traffico automobilistico nei periodi di maggiore intensita' dello stesso; Considerato altresi' che i comuni di Ischia, Forio, Lacco Ameno, Casamicciola Terme, non possono sopportare i disagi e i rischi della circolazione stradale per effetto di un traffico particolarmente affollato nel periodo estivo e, per la posizione geografica dei loro territori, non possono sopportare ulteriori disagi e rischi della circolazione che deriverebbero dall'aumentato numero dei veicoli in circolazione nel caso in cui venisse accolta la richiesta dei comuni di Barano d'Ischia e di Serrara Fontana; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t o Dal 22 aprile al 30 settembre 2000 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone resi-denti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.