IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
dei  lavori  pubblici,  sentite le regioni e i comuni interessati, la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso   e   la  circolazione  nelle  piccole  isole  di  veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera della giunta municipale del comune di Ischia in
data  8 febbraio 2000, n. 23, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di  Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista la delibera della giunta municipale del comune di Lacco Ameno
in data 10 febbraio 2000, n. 29, concernente il divieto di afflusso e
di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola
Terme  in  data  8  febbraio  2000,  n. 17, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio della regione Campania;
  Vista  la deliberazione commissariale del comune di Forio in data 4
febbraio  2000,  n.  32,  concernente  il  divieto  di  afflusso e di
circolazione  sull'isola  di  Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la deliberazione del consiglio comunale del comune di Barano
d'Ischia  in  data  5  febbraio 2000, n. 2, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli
appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrano di
soggiornare  almeno  trenta  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto  di  affitto  o quindici giorni in un albergo del comune di
Barano d'Ischia;
  Vista  la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara
Fontana  in  data  17 febbraio 2000, n. 23, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli
appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrano di
soggiornare  almeno  trenta  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto  di  affitto  o quindici giorni in un albergo del comune di
Serrara Fontana;
  Vista  la  nota  in  data  1 febbraio 2000, n. 545, con la quale si
chiedeva  all'azienda  autonoma  di  cura,  soggiorno e turismo delle
isole di Ischia e di Procida di far conoscere il proprio parere;
  Vista  la delibera della giunta regionale della Campania in data 30
dicembre  1999, n. 8795, con la quale si esprime parere favorevole al
divieto di circolazione nel periodo estivo dell'anno 2000 dei veicoli
nell'isola di Ischia;
  Vista  la nota della prefettura di Napoli in data 28 febbraio 2000,
n.  20693/GAB  con la quale si conferma il parere favorevole espresso
nello  scorso  anno al divieto di circolazione nel periodo estivo dei
veicoli nell'isola di Ischia;
  Vista  l'ordinanza del tribunale amministrazione Lazio - Sez. III -
n.  1109  del  18 giugno 1999, che considera i soggetti non residenti
proprietari  di  abitazioni  ubicate nei comuni dell'isola di Ischia,
come  tali  da  ritenere  facenti  parte  della  "popolazione stabile
dell'isola stessa";
  Visto  il verbale della riunione tenutasi in data 23 marzo 2000 con
i  rappresentanti  delle  amministrazioni  interessate  nel quale gli
stessi   hanno   sostanzialmente   confermato   i   rispettivi   atti
deliberativi;
  Vista la nota n. 515 del comune di Ischia in data 31 marzo 2000 con
la  quale  viene  richiesta l'estensione del divieto di afflusso e di
circolazione  agli  autobus  con  lunghezza  superiore  a  7,5 m e ai
veicoli con portata superiore a 26 t;
  Considerato  che  tale richiesta e' stata condivisa dai sindaci dei
sei  comuni  dell'isola, come da verbale della conferenza dei sindaci
dell'isola d'Ischia tenutasi il 25 gennaio 2000;
  Considerato che il provvedimento di limitazione adottato per l'anno
1999  non  ha  comportato  disagi  e  rischi  per  la sicurezza della
circolazione stradale;
  Considerato  che  il  suindicato  art. 8 del decreto legislativo n.
285/1992  e'  finalizzato  unicamente  ad  eliminare  i  disagi  ed i
pericoli  derivanti  dal  traffico  automobilistico  nei  periodi  di
maggiore intensita' dello stesso;
  Considerato  altresi'  che  i comuni di Ischia, Forio, Lacco Ameno,
Casamicciola  Terme, non possono sopportare i disagi e i rischi della
circolazione  stradale  per  effetto  di  un traffico particolarmente
affollato  nel periodo estivo e, per la posizione geografica dei loro
territori,  non  possono  sopportare  ulteriori disagi e rischi della
circolazione  che  deriverebbero dall'aumentato numero dei veicoli in
circolazione  nel caso in cui venisse accolta la richiesta dei comuni
di Barano d'Ischia e di Serrara Fontana;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal  22  aprile  al  30 settembre 2000 sono vietati l'afflusso e la
circolazione  sull'isola  di  Ischia,  comuni  di Casamicciola Terme,
Barano  d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli
autoveicoli,   motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone
resi-denti  nel  territorio  della regione Campania con esclusione di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile
dell'isola.