IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto   l'art.   8  del  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1, 2 e 3, del suddetto
decreto  n.  303/1999,  secondo  cui  il Presidente del Consiglio dei
Ministri  individua,  con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da  affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il Segretariato
generale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali   strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri  o
Sottosegretari  di  Stato  da  lui  delegati, il numero massimo degli
uffici   e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna  delle
strutture   medesime  affidata  alle  determinazioni  del  Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze;
  Visto,  inoltre,  l'art.  11,  commi 1 e 3, del ripetuto decreto n.
303/1999,  secondo  cui l'attuale organizzazione della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri resta ferma sino alla emanazione dei decreti
di  cui  all'art.  7 e, dall'entrata in vigore di questi ultimi, sono
abrogate le norme di legge, di regolamento, ovvero di organizzazione,
emanate  ai sensi dell'art. 21 della legge n. 400/1988, relative alla
organizzazione   dei   corrispondenti  uffici  o  dipartimenti  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visti  i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
1998  e  31 dicembre 1998, relativi all'ordinamento transitorio delle
strutture  del  Segretariato  generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
novembre  1990,  relativo  all'organizzazione  del  dipartimento  per
l'informazione  e l'editoria, il decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  19 marzo  1999,  n. 98, concernente il regolamento per
l'organizzazione e il funzionamento della segreteria della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e Bolzano, nonche' i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 111, 13 febbraio 1990, n.
113, 30 aprile 1990, n. 150, 16 luglio 1997, n. 323, 28 ottobre 1997,
n. 405, 19 novembre 1998, n. 456, e 20 aprile 1999, n. 166, recanti i
regolamenti  per  l'istituzione  e l'organizzazione, rispettivamente,
del  Dipartimento  per i rapporti con il Parlamento, del Dipartimento
per gli affari regionali, del Dipartimento per il coordinamento delle
politiche  comunitarie, del Dipartimento della funzione pubblica, del
Dipartimento  per  le  pari  opportunita',  del  Dipartimento  per le
riforme  istituzionali  e dell'ufficio per le politiche di promozione
dell'occupazione;
  Visto,  altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303
del  1999,  secondo  cui  alla  concreta e contingente individuazione
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio
e  dei  Sottosegretari  alla  Presidenza ed alla determinazione della
loro   composizione  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei  Ministri,  su  proposta  delle  autorita'  politiche
interessate;
  Ritenuto  opportuno,  al  riguardo,  determinare  una  composizione
standard  dell'ufficio  di gabinetto dei Ministri senza portafoglio e
delle  segreterie  degli  stessi e dei Sottosegretari alla Presidenza
delegati, tale da consentire, all'atto della nomina, in assenza anche
di  specifici  ed  eventualmente  diversi  decreti organizzativi, una
rapida costituzione degli uffici stessi;
  Considerata, pertanto, l'esigenza di adeguare alle disposizioni del
citato  decreto  legislativo  n.  303 del 1999 l'organizzazione delle
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
7,  comma 1,  del  decreto  stesso,  di  individuare  gli uffici e le
funzioni  di  diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  dei  Ministri  senza  portafoglio  e dei Sottosegretari di
Stato  presso  la  Presidenza,  nonche'  di  dettare  disposizioni di
carattere  generale  sulla composizione degli uffici di gabinetto dei
Ministri  senza  portafoglio  e  sulle  segreterie degli stessi e dei
Sottosegretari presso la Presidenza;
  Tenuto  conto  che  il  presente  decreto non riguarda le strutture
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  destinate ad essere
trasferite  ad  altre  amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai
sensi  dell'art.  10  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
per  le  quali,  in  attesa della data prevista per il trasferimento,
ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale
organizzazione;
  Sentite,  ai  sensi dell'art. 7, comma 6, primo periodo, del citato
decreto legislativo n. 303 del 1999, le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Denominazioni
  1. Nel presente decreto sono denominati:
    a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    b) legge:  la  legge  23 agosto  1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  come  modificata,  da  ultimo, dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
    c) Presidente,  Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il
Presidente,  il  Vice  Presidente  e  la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
    d) Segretariato  generale,  Segretario  generale, vice segretario
generale:  rispettivamente,  il  Segretariato generale, il Segretario
generale   ed  il  vice  segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
    e) strutture  generali  (o  di  livello dirigenziale generale): i
Dipartimenti   della   Presidenza  e  gli  uffici  autonomi  ad  essi
equiparati,  in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese
le  strutture  generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni
caso   denominate   Dipartimenti   se   affidate   a  Ministri  senza
portafoglio.  Dalla  denominazione  di  Dipartimento di una struttura
generale  non discendono in modo automatico conseguenze in materia di
trattamento economico del dirigente preposto;
    f) uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale,
in cui si articolano i Dipartimenti;
    g) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.