IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del suddetto decreto n. 303/1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visto, inoltre, l'art. 11, commi 1 e 3, del ripetuto decreto n. 303/1999, secondo cui l'attuale organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta ferma sino alla emanazione dei decreti di cui all'art. 7 e, dall'entrata in vigore di questi ultimi, sono abrogate le norme di legge, di regolamento, ovvero di organizzazione, emanate ai sensi dell'art. 21 della legge n. 400/1988, relative alla organizzazione dei corrispondenti uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 e 31 dicembre 1998, relativi all'ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1990, relativo all'organizzazione del dipartimento per l'informazione e l'editoria, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1999, n. 98, concernente il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonche' i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 111, 13 febbraio 1990, n. 113, 30 aprile 1990, n. 150, 16 luglio 1997, n. 323, 28 ottobre 1997, n. 405, 19 novembre 1998, n. 456, e 20 aprile 1999, n. 166, recanti i regolamenti per l'istituzione e l'organizzazione, rispettivamente, del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, del Dipartimento per gli affari regionali, del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunita', del Dipartimento per le riforme istituzionali e dell'ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione; Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla concreta e contingente individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari alla Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorita' politiche interessate; Ritenuto opportuno, al riguardo, determinare una composizione standard dell'ufficio di gabinetto dei Ministri senza portafoglio e delle segreterie degli stessi e dei Sottosegretari alla Presidenza delegati, tale da consentire, all'atto della nomina, in assenza anche di specifici ed eventualmente diversi decreti organizzativi, una rapida costituzione degli uffici stessi; Considerata, pertanto, l'esigenza di adeguare alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 l'organizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1, del decreto stesso, di individuare gli uffici e le funzioni di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza, nonche' di dettare disposizioni di carattere generale sulla composizione degli uffici di gabinetto dei Ministri senza portafoglio e sulle segreterie degli stessi e dei Sottosegretari presso la Presidenza; Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione; Sentite, ai sensi dell'art. 7, comma 6, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999, le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1. Denominazioni 1. Nel presente decreto sono denominati: a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata, da ultimo, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) Segretariato generale, Segretario generale, vice segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario generale ed il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi equiparati, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto; f) uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti; g) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.