IL DIRETTORE REGIONALE
                   delle entrate per la Lombardia
  Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla
legge  25 ottobre  1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di
talune  situazioni  dipendenti  da mancato e irregolare funzionamento
degli uffici finanziari;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  n.  1/7998/UDG  del Ministero delle
finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui
si  delega  ai  direttori  regionali  delle  entrate territorialmente
competenti  l'adozione  dei  decreti  di  accertamento  del mancato o
irregolare  funzionamento  degli  uffici  periferici del dipartimento
delle  entrate,  provvedendo  alla  pubblicazione  dei medesimi nella
Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;
  Considerato  che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e
sostituito  dalla  legge 25 ottobre 1985, n. 592, e' stato modificato
dall'art.  33  della  legge  18 febbraio  1999,  n. 28, e pertanto il
decreto  di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato
nella    Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   entro
quarantacinque  giorni  dalla  scadenza  del  periodo  di  mancato  o
irregolare funzionamento;
  Vista  la  nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale
imposte  dirette  di  Cantu'  ha  comunicato il mancato funzionamento
dell'ufficio  nei giorni 21 e 22 marzo 2000, dovuto al disbrigo delle
operazioni  conclusive  di  trasloco  e  attrezzaggio  dell'attivando
ufficio delle entrate di Cantu';
                              Decreta:
  E'  accertato  il  mancato  funzionamento dell'ufficio distrettuale
imposte dirette di Cantu' nei giorni 21 e 22 marzo 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Milano, 29 marzo 2000
                                         Il direttore regionale: Orsi