IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della ditta S.r.l. Biomedica Foscana, tendente ad
ottenere    la   proroga   della   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999 con il quale
e'   stato   approvato   il   programma   di  crisi  aziendale  della
summenzionata ditta;
  Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere  dal  23  agosto 1999, il suddetto
trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Biomedica Foscana, con sede in Ferentino (Frosinone) unita' di
Ferentino   per   per  un  massimo  di  125  unita'  lavorative  (NID
0012FR0003) per il periodo dal 23 febbraio 2000 al 22 aprile 2000.
  Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 2000 con decorrenza 23
febbraio 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 marzo 2000
                                         Il direttore generale: Daddi