IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito con modificazioni della legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza n. 181/99 del 23 dicembre 1999, pronunciata dal
tribunale  di  Genova  che  ha  dichiarato il fallimento della S.r.l.
S.I.M.E.A. Zena;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 24 dicembre 1999;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.M.E.A. Zena,
sede in Genova unita' in Carrara (Massa Carrara) (NID 0009MS0004) per
un  massimo  di  32 unita' lavorative, Genova (NID 0004GE0003) per un
massimo  di 25 unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 24 dicembre
1999, al 23 giugno 2000.