IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2,3,4,  relativi  alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 ,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di   cui  al  comma 4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti posti dal comma stesso;
  Vista   l'istanza  della  societa'  S.r.l.  Manifattura  Val  d'Aso
inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima
occupazione,  come  da  protocollo  dello stesso, in data 29 novembre
1999,  relativa  al posto dal 13 ottobre 1999 al 12 ottobre 2000, che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1999;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 13 ottobre 1998 e
11 ottobre  1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente
dal 13 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore   industria   e  abbigliamento  applicato,  a  25  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
39 unita' su un organico complessivo di 41 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 13 ottobre 1999 al 12 ottobre
2000,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella   misura   prevista  dall'art.  6,  comma 3  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l.  Manifattura Val d'Aso, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno),
unita'  di Comunanza, (Ascoli Piceno) (NID 9911000005) per i quali e'
stato  stipulato  un  contratti  di  solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali
a  25  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 39 unita', su un organico complessivo di 41 unita'.