IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
          delegato al coordinamento della protezione civile
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 22
dicembre  1999 con il quale il prof. Franco Barberi e' stato nominato
Sottosegretario di Stato;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  dicembre  1999 recante la delega delle funzioni del coordinamento
della  protezione  civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,
al Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1999
con  il  quale  al  prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio
delle  funzioni  di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225,
nonche'  quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996,
n. 576;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n.  1887/FPC  del 29 marzo 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 1990,
con  la  quale  e' stata assegnata al comune di Mirandola la somma di
L. 610.000.000  per l'esecuzione di interventi urgenti sul patrimonio
edilizio pubblico;
  Vista  la  nota  datata  7  marzo  2000  con  la quale il comune di
Mirandola  ha  comunicato  che  l'importo  residuo di L. 67.979.175 a
valere  sulla  suddetta  assegnazione  e'  da considerare economia di
bilancio;
  Considerato  che  la  suddetta economia risulta tuttora disponibile
sul  capitolo 9341 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 67.979.175  assegnata  al  comune di Mirandola con l'ordinanza del
Ministro  per  il  coordinamento  della protezione civile n. 1887 del
29 marzo 1990.
  2. La  somma  di  cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi
dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 aprile 2000
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi