IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 aprile 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 28.639 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il proprio decreto in data 10 marzo 2000 con il quale e' stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24") con decorrenza 16 marzo 2000 e scadenza 15 marzo 2002; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon"; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una terza tranche di "CTZ-24", con decorrenza 16 marzo 2000 e scadenza 15 marzo 2002, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.