Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione  che  di  quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge si conversione sono stampate
in caratteri corsivi.

   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno  l'efficacia  dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Il  quantitativo  di  latte  attribuito dall'Unione europea con
regolamento  (CE)  n.  1256/99  del Consiglio del 17 maggio 1999, con
decorrenza  1  aprile  2000,  affluisce  alla riserva nazionale ed e'
ripartito  tra  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di
Bolzano  in  base  alla  tabella  allegata.  Le regioni e le province
autonome  provvedono  ad  assegnare ai ((produttori titolari di quota
operanti))  nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro
tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  secondo  criteri  oggettivi  di  priorita' e
modalita'  ((dalle stesse)) preventivamente determinati. Tali criteri
devono  prevedere  una  riserva pari almeno al 20 per cento in favore
dei  giovani agricoltori richiedenti, ((di cui alla legge 15 dicembre
1998,  n.  441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche
non  titolari  di  quota,))  salvo il caso di mancanza di sufficienti
richieste.   In   nessun  caso  possono  beneficiare  delle  suddette
assegnazioni  i  produttori  che  nel  corso degli ultimi tre periodi
hanno  venduto,  affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le
quote di cui erano titolari.
  1-bis. ((Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono  assegnare  quantitativi  di riferimento ad universita' degli
studi,  istituti  di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e
sperimentazione,  istituti  di pena, nonche' istituzioni pubbliche ed
enti  o  organizzazioni  private riconosciute che operano nell'ambito
del   recupero  delle  tossicodipendenze  o  della  riabilitazione  e
dell'inserimento  dei portatori di handicap mediante la conduzione di
appropriate strutture produttive.))
  2. ((Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
assicurano  che  le  quote  assegnate  in  applicazione  del presente
articolo,  nonche'  quelle  di  cui  all'articolo  1,  comma  21, del
decreto-legge  1  marzo  1999,  n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte
vendute,  affittate,  date  in  comodato  o  costituiscano oggetto di
contratti   di   soccida   separatamente   dall'azienda.  Qualora  il
produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma,
venda,  affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di
soccida,  separatamente  dall'azienda,  tutte  o parte delle quote ad
esso  riconosciute  a  titolo  diverso  da  quello di cui al presente
comma,  le  quote  ad  esso  assegnate ai sensi del presente articolo
nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo
1999,  n.  43,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999,  n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste,
al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilita'
delle regioni e delle province autonome cui afferivano.))
  3. Entro  il  15 marzo  2000,  in applicazione dell'articolo 01 del
decreto-legge  31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 marzo 1997, n. 81, le regioni e le province autonome
provvedono   all'aggiornamento,   per   il   periodo  2000-2001,  dei
quantitativi  individuali  di  riferimento dei produttori titolari di
quota, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi
dei  dati  risultanti  dal  sistema  informativo  di  supporto di cui
all'articolo  5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21
maggio  1999,  n.  159,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.   131  del  7  giugno  1999.  La  relativa
comunicazione  ai  produttori interessati, da effettuarsi entro il 31
marzo  2000,  e'  curata  dall'organismo  nazionale di intervento nel
mercato  agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono entro
il   30 giugno   2000   all'eventuale   aggiornamento   dei  suddetti
quantitativi  individuali, ((dandone comunicazione, in duplice copia,
di  cui  una recante la dicitura "per l'acquirente", agli interessati
e,   tramite  il  sistema  informativo,  all'organismo  nazionale  di
intervento   nel  mercato  agricolo.  La  copia  della  comunicazione
sottoscritta recante la dicitura "per l'acquirente" e' consegnata dal
produttore  all'acquirente  medesimo  e  costituisce  il  titolo  per
l'applicazione  delle  disposizioni  sul  prelievo  supplementare. Le
regioni  e  le  province  autonome  forniscono  copia  delle predette
comunicazioni,  anche  su  supporto  magnetico, agli acquirenti, alle
loro organizzazioni, nonche' alle associazioni di produttori di latte
ai  sensi  del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio
1997.))
  3-bis. ((Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono  ad  adeguare  il  quantitativo individuale di riferimento
alla  produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel
corso  dell'ultimo periodo di doci mesi, il medesimo quantitativo non
e'  stato  utilizzato  per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i
casi   di   forza  maggiore  e  quelli  debitamente  certificati  che
colpiscono  la  capacita'  produttiva  dei produttori in questione, a
condizione  che  siano  comunicati alle competenti regioni e province
autonome  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno.  I  quantitativi di
riferimento  inutilizzati  affluiscono  alla riserva nazionale e sono
riattribuiti  alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti
quantitativi,  la  quale  provvede  alla  riassegnazione, entro il 31
marzo dell'anno successivo.))
  4.  Alle  dichiarazioni  di consegna degli acquirenti e ai relativi
modelli   L1   continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  4,  commi  2 e 3, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n.
411,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n.
5,  e  successive  modificazioni.  In  presenza delle anomalie di cui
all'articolo  1,  comma  4, del decreto del Ministro per le politiche
agricole  21 maggio  1999,  n. 159, le regioni e le province autonome
provvedono  agli  occorrenti  accertamenti  con le modalita' previste
dall'articolo 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle
dalle  medesime  stabilite.  ((I quantitativi di latte risultanti dai
modelli   L1  pervenuti  dopo  l'effettuazione  delle  operazioni  di
compensazione  nazionale  sono assoggettati a prelievo definitivo per
l'intero  ammontare  a  carico dell'acquirente inadempiente, ferme le
sanzioni  previste  dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione
del 13 maggio 1998.))
  5. Alle  operazioni  di  compensazione  nazionale  ((da effettuarsi
entro  il  31  luglio  di  ogni anno,)) si applicano i criteri di cui
all'articolo  1,  comma  8,  del  decreto-legge  1 marzo 1999, n. 43,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1999, n. 118,
nonche'  le  disposizioni  di  cui  ai commi 11, 12 e 13 del medesimo
articolo  1,  in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del
prelievo  supplementare  da  parte  dell'acquirente,  le regioni e le
province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ((ruolo
previa  intimazione  anche  nei  confronti  del produttore, dopo aver
verificato  l'effettiva  mancata  trattenuta  del  prelievo  da parte
dell'accquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa,)) salvo
diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente
o   inadempiente.  ((Il  credito  del  produttore  e'  assistito  dal
privilegio  generale  sui mobili di cui all'articolo 2751-bis, n. 4),
del  codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materia trattenuta
del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di
una  idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse
agricole,  alimentari  e  forestali  del  25 ottobre 1995, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 291 del 14 dicembre 1995, a condizione
che   sia   immediatamente   esigibile,  pena  le  sanzioni  previste
dall'articolo  11,  comma  2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e
l'eventuale  revoca  del  riconoscimento  di  primo acquirente, ferma
restando  la  responsabilita'  dello  stesso  per  il  versamento del
prelievo.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano
effettuano  controlli  anche  in  corso  di periodo circa la corretta
applicazione dei predetti obblighi.))
  6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga
a  quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge
26  novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate
in  regioni  e  province  autonome  diverse,  prevedendo  le relative
modalita' di controllo. E' consentita la stipulazione di contratti di
affitto   della   parte   di   quota  non  utilizzata,  separatamente
dall'azienda,  con  efficacia  limitata  al periodo in corso, dandone
comunicazione  alle  regioni e alle province autonome per le relative
verifiche,  purche'  concorrano  almeno le seguenti condizioni: a) il
contratto intervenga tra produttori in attivita' che hanno prodotto e
commercializzato  nel  corso del periodo almeno il 50 per cento della
loro quota; b) le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella
medesima  zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura). Sono
in  ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla,
che  non  possono  avere  una  durata inferiore ad un intero periodo;
b-bis)  ((a  partire  dal  periodo 2000-2001 la stipula del contratto
intervenga   anteriormente   al   31   gennaio  di  ogni  anno  e  la
comunicazione  agli  organi  regionali  o della provincia autonoma di
controllo  sia  effettuata  entro  il  15 febbraio successivo. L'atto
attestante  il  trasferimento  di quota deve essere convalidato dalla
regione  o  dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il
quantitativo   in   questione,   entro   15   giorni  dalla  predetta
comunicazione;  e' fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere
detto  documento  ai  rispettivi  acquirenti  che  si avvalgono dello
stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare.))
  7. I  termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di
produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'articolo 1, commi 7
e  10,  del  decreto-legge  1 marzo  1999,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1999, n. 118, sono entrambi
differiti  al  30  aprile  2000.  ((Il  prelievo dovuto per i periodi
1997-98  e 1998-99 e' versato dall'acquirente entro trenta giorni dal
ricevimento  della  relativa  comunicazione  da  parte  dell'AIMA  in
liquidazione.))
  7-bis. ((Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge  1  marzo  1999,  n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27  aprile  1998, n. 118, l'esatta localizzazione delle
aziende  ubicate  in  comuni  parzialmente  delimitati, con effetto a
decorrere  dal  periodo  1998-99, non opera ai fini dell'applicazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.))
  8. Per  quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni  della  legge  26  novembre  1992,  n. 468, e successive
modificazioni  e  integrazioni  e  le  altre  disposizioni vigenti in
materia.  In  caso  di  inadempimento ai compiti e obblighi spettanti
alle  regioni  e alle province autonome in materia di quote latte, si
applicano  le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo  1998, n. 112, e successive modificazioni. Le regioni a statuto
speciale  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano provvedono
agli  adempimenti  loro  attribuiti dal presente decreto nel rispetto
degli statuti e delle norme di attuazione.
  8-bis. ((Il   quantitativo   di   latte  attribuito  ai  sensi  del
regolamento  (CE)  n.  1256/99, del Consiglio del 17 maggio 1999, con
decorrenza  dal 1 aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed e'
ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali. Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere
da  parte  delle competenti commissioni parlamentari. Con le medesime
modalita' sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni
e  le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva
nazionale  a  seguito  di  revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai
sensi  della  normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto
di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale.
  8-ter. Entro  il  30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad
aggiornare   il   tasso  di  tenore  medio  nazionale  di  grasso  di
riferimento nel latte. Il tasso sara' successivamente aggiornato ogni
due   anni   entro   il   31  marzo,  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria.))
                            Riferimenti normativi:
              - Il  regolamento  (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17
          maggio  1997,  modifica  il regolamento (CE) n. 3950/92 del
          Consiglio  che  istituisce  un  prelievo  supplementare nel
          settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
              - La  legge  15 dicembre 1998, n. 441, reca: "Norme per
          la   diffusione   e  la  valorizzazione  dell'imprenditoria
          giovanile in agricoltura".
              - Si  trascrive  il  testo del comma 21 dell'art. 1 del
          decreto-legge   1   marzo  1999,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27 aprile 1999, n 118 (Misure
          urgenti per gli accertamenti nella produzione lattiera):
              "21.    Le   quote   resesi   disponibili   a   segnito
          dell'attuazione  del  decreto-legge  n.  411  del  1997,  e
          successive    modificazioni    ed    integrazioni,    delle
          disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro
          per  le  politiche  agricole  17  febbraio 1998, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20  febbraio 1998,
          nonche'  a  seguito  dell'applicazione  da parte dell'AIMA,
          sentite  le  ragioni e province autonome interessate, degli
          articoli  2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          23   dicembre   1993,  n.  569,  affluiscono  alla  riserva
          nazionale  e  sono  ripartite  tra le regioni e le province
          autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari
          di   quota,   in   misura   proporzionale  ai  quantitativi
          individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione
          e  provincia  autonoma  accertati per i periodi 1995-1996 e
          1996-1997  ai  sensi  del  citato  decreto-legge n. 411 del
          1997,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 5 del
          1998  per  essere  riassegnate secondo criteri oggettivi di
          priorita' deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente
          conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge
          23  dicembre  1994,  n. 727, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  24  febbraio 1995, n. 46. Le disposizioni del
          presente   comma  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
          1999-2000".
              - Si  trascrive il testo dell'art. 01 del decreto-legge
          31  gennaio  1997,  n.  11,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 28 marzo 1997, n. 81 (Misure straordinarie per
          la  crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi
          urgenti a favore dell'agricoltura):
              "Art.  01  (Trasferimento  alle  regioni di funzioni in
          materia  di  quote  latte). - 1. A decorrere dal periodo di
          applicazione  1997-98,  le funzioni amministrative relative
          all'attuazione  della  normativa  comunitaria in materia di
          quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di
          cui  al  regolamento  (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28
          dicembre  1992,  e successive modificazioni, integrazioni e
          codificazioni,  sono  svolte dalle regioni e dalle province
          autonome  di  Trento  e  di Bolzano, fatti salvi, in attesa
          della  riforma organica del settore. I compiti dell'Azienda
          di  Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in
          materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva
          nazionale,   di  compensazione  nazionale  e  di  programmi
          volontari  di  abbandono.  L'AIMA  concorre altresi' con le
          regioni  e  le  province autonome per gli altri adempimenti
          dello  Stato  nei confronti dell'Unione europea nel settore
          lattiero-caseario,    anche    avvalendosi    del   Sistema
          informativo  agricolo  nazionale  (SIAN) nel quale dovranno
          essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.
              2.  Al  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
          forestali  rimangono  assegnate  le funzioni di indirizzo e
          coordinamento,  nonche'  le  azioni sostitutive nel caso di
          eventuale  inadempienza  da  parte  di  regioni  e province
          autonome".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 5 del decreto del
          Ministro  per  le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159
          (Regolamento  concernente  norme di attuazione dell'art. 1,
          comma 5, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27  aprile 1999, n. 118,
          sopra riportata):
              "Art.  5 (Sistema informatico di supporto). - 1. Per le
          finalita'  di cui al presente decreto, vengono preservati i
          collegamenti   telematici  e  le  procedure  istituite  tra
          l'A.I.M.A.  e  le  regioni  e province autonome di Trento e
          Bolzano a supporto degli adempimenti di cui alla legge n. 5
          del 1998.
              2.  L'A.I.M.A.  garantisce  l'aggiornamento dei dati di
          cui  al  comma 1,  secondo  le  procedure  ivi  previste, e
          predispone  modalita'  idonee  a  consentire alle regioni e
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per  quanto di
          propria  competenza,  la  disponibilita', per i propri fini
          istituzionali,  delle  informazioni  contenute  nella banca
          dati del sistema informativo.
              3.  Il  Ministero  per  le  politiche agricole assicura
          l'attivita'  di  coordinamento  necessaria  ai  fini  della
          uniforme applicazione sul territorio nazionale del presente
          regolamento".
              - Il  regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio concerne
          le associazioni di produttori e le relative unioni.
              - Si  trascrivono  i  commi  2  e  3  dell'art.  4  del
          decreto-legge  1  dicembre  1997,  n.  411, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 gennaio 1998, n. 5 (Misure
          urgenti  per  gli  accertamenti  in  materia  di produzione
          lattiera):
              "2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione
          che  gli  acquirenti  sono  tenuti  a trasmettere, ai sensi
          dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993
          della   Commissione   del   9   marzo   1993  e  successive
          modificazioni,  ed i relativi modelli L1, controfirmati dal
          produttore,   sono   redatti  in  conformita'  dei  modelli
          approvati,   ai   sensi   dell'articolo  1,  comma  4,  del
          decreto-legge  7  maggio  1997,  n.  118,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  luglio  1997,  n. 204, con
          decreto 15 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole,
          alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  n.  115  del  20 maggio 1997 e
          successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per
          la   eventuale   "dichiarazione   di   contestazione  .  La
          dichiarazione  di  consegna  e  i  relativi modelli L1 sono
          inviati  su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard
          definiti   con   decreto  del  Ministro  per  le  politiche
          agricole.  [Gli  atti non conformi a tali disposizioni sono
          irricevibili].  Se  il produttore non controfima il modello
          L1,  l'AIMA  effettua gli opportuni accertamenti, anche con
          le   modalita'  previste  dall'articolo  2,  comma  7,  del
          presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti
          ingiustificata,   al  produttore  si  applica  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  11, comma 1, della
          legge 26 novembre 1992, n. 468.
              3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non
          riconosciuti  o  il  cui  riconoscimento sia revocato dalle
          regioni  o  province  autonome  sono  sottoposti a prelievo
          definitivo   per   l'intero   ammontare   relativamente  ai
          quantitativi di cui trattasi".
              -  Si  trascrive  il  testo del comma 4 dell'art. 1 del
          sopracitato decreto del Ministero per le politiche agricole
          21 maggio 1999, n. 159:
              "4.  Le anomalie, di cui agli elenchi del comma 1, sono
          le seguenti:
                a)   modelli  L1,  ovvero  dichiarazioni  di  vendita
          diretta  non  firmati  da produttori; la segnalazione viene
          effettuata  anche  nei  casi in cui il produttore non abbia
          firmato  una  qualsiasi delle pagine costituenti il modello
          L1;
                b)  modelli  L1  o  dichiarazioni  di vendita diretta
          privi   dell'indicazione   del   numero   dei  capi  o  con
          indicazione   del   numero   dei  capi  uguale  a  zero,  e
          contemporanea  assenza di capi per l'anno 1997 accertata ai
          sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5;
                c)  modelli  L1  o  dichiarazioni di vendita diretta,
          recanti  l'indicazione  del  numero  dei  capi, relativi ad
          aziende  per  le quali risulti l'assenza di capi per l'anno
          1997, accertata ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5;
                d)  azienda  di  produzione potenzialmente soggetta a
          revoca  per  mancata  produzione  nel periodo 1997-1998, ai
          sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica n. 569 del 1993;
                e)  azienda  di  produzione potenzialmente soggetta a
          revoca  parziale per ridotta produzione nel quinquennio dal
          1993-1994  al  1997-1998,  ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993.
              5.   Le   regioni   sono   autorizzate   a   rilasciare
          certificazioni provvisorie degli aggiornamenti di quota che
          abbiano  efficacia  per  il  periodo  1999-2000, secondo le
          modalita'  di  cui all'articolo 1, comma 4-bis, della legge
          27   aprile   1999,   n.   118,  che  costituiscono  titolo
          immediatamente esecutivo nei confronti degli acquirenti".
              - Si  trascrivono  i  commi  2  e  3  dell'art.  3  del
          sopracitato decreto del Ministero per le politiche agricole
          21 maggio 1999, n. 159:
              "2.  Le  istanze  di rettifica di cui al comma 1 devono
          essere  presentate  esclusivamente  nell'ipotesi  in cui il
          produttore  interessato  intenda  richiedere la modifica di
          dati,  notificati  con le comunicazioni di cui all'articolo
          1,   comma   1,  che  non  risultino  gia'  definitivamente
          accertati   ai   sensi  della  legge  n.  5  del  1998;  le
          segnalazioni  di  anomalia  di cui all'articolo 1, comma 4,
          che      non      hanno      provocato     rideterminazioni
          dell'amministrazione   in   sede   di   comunicazione   non
          comportano la presentazione di istanza di rettifica.
              3.  In  esito  agli  accertamenti  di cui al comma 1 le
          regioni  e  province autonome di Trento e Bolzano apportano
          entro   il   medesimo   termine,   attraverso   il  sistema
          informatico,  le  necessarie  variazioni definitive ai dati
          comunicati   dall'AIMA,   e  ne  danno  comunicazione  agli
          interessati.  In  ipotesi di conferma delle anomalie di cui
          all'articolo  1, comma 4, le regioni e province autonome di
          Trento   e  Bolzano  applicano  le  determinazioni  di  cui
          all'articolo  1,  commi  2 e 3, del decreto ministeriale 17
          febbraio 1998, in quanto compatibili".
              - Il  regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del
          13  maggio 1998 modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che
          stabilisce   le  modalita'  di  applicazione  del  prelievo
          supplementare   nel   settore  del  latte  e  dei  prodotti
          lattiero-caseario.  Si  trascrivono i commi, 8, 11, 12 e 13
          dell'art.  1,  del  sopra  riportato  decreto-legge 1 marzo
          1999, n. 43:
              "8.  La  compensazione  nazionale  e'  effettuata per i
          periodi   1995-1996,   1996-1997,  1997-1998  e  1998-1999,
          secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
                a) in  favore  dei produttori titolari di quota delle
          zone  di  montagna,  di  cui  alla direttiva 75/268/CEE del
          Consiglio, del 28 aprile 1975;
                b) in  favore dei produttori titolari di quota A e di
          quota  B  nei  confronti  dei  quali  e'  stata disposta la
          riduzione  della  quota  B,  nei  limiti  del  quantitativo
          ridotto;
                c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati
          nelle  zone  svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE
          del  Consiglio  del  28  aprile  1975,  e nelle zone di cui
          all'obiettivo  1  ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93
          del Consiglio, del 20 luglio 1993;
                d) in  favore  dei produttori titolari esclusivamente
          della  quota  A  che  hanno  superato la propria quota, nei
          limiti del 5 per cento della quota medesima;
                e) in  favore  di tutti gli altri produttori titolari
          di quota;
                e-bis) in favore di tutti gli altri produttori".
              "11.  Ai  fini  delle  operazioni previste dal presente
          articolo,  nei  casi  in  cui sia intervenuto provvedimento
          giurisdizionale,   anche   cautelare   o   non  definitivo,
          notificato   entro   il  trentesimo  giorno  precedente  la
          scadenza  del  termine  fissato  per  l'effettuazione delle
          compensazioni   previste   dal  presente  articolo,  l'AIMA
          utilizza   i   dati   quantitativi   contenuti   in   detto
          provvedimento,  ovvero  in  caso  di mancanza di tali dati,
          quelli  accertati  dalle  regioni  e  province  autonome  o
          rideterminati  dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute
          ordinanze  giurisdizionali  anche  non definitive che hanno
          fatto  obbligo  agli acquirenti di restituire ai produttori
          gli  importi  trattenuti  a  titolo  di  anticipo  per  gli
          eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del
          prelievo  addebitato  a  compensazione  nazionale  avvenuta
          viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo
          pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo.
              12.   I   risultati   delle   compensazioni   nazionali
          effettuate  ai  sensi del presente articolo sono definitivi
          ai  fini  del  pagamento  del  prelievo  supplementare, dei
          relativi  conguagli  e  della  liberazione  delle  garanzie
          fidejussorie-surrogative,  salvo  che per i soggetti di cui
          al comma 13.
              13.   Le  decisioni  amministrative  o  giurisdizionali
          concernenti  i  ricorsi  in  materia,  notificate  oltre il
          trentesimo   giorno  precedente  la  scadenza  del  termine
          fissato  per  l'effettuazione  delle compensazioni previste
          dal  presente articolo, non producono effetti sui risultati
          complessivi  delle  compensazioni stesse, che restano fermi
          nei  confronti  dei produttori estranei ai procedimenti nei
          quali  sono  state emesse. Al produttore, il cui ricorso e'
          stato  accolto,  il  prelievo  versato e' restituito per la
          parte  non  dovuta,  con  gli interessi legali nel rispetto
          della  normativa  vigente.  I  relativi saldi contabili con
          l'Unione  europea  sono iscritti nella gestione finanziaria
          dell'AIMA  - spese connesse ad interventi comunitari e sono
          ripianati  con i provvedimenti delle penalita' per omesso o
          ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e
          relativi  interesse  legali recuperati in conseguenza delle
          determinazioni      e     delle     pronunce     favorevoli
          all'amministrazione divenute definitive".
              - Il  decreto  del  Ministro  delle  risorse  agricole,
          alimentari   e   forestali   del   25 ottobre   1995  reca:
          "Possibilita'  di  ricorso a forme di garanzia surrogatoria
          del prelievo da trattenersi a titolo di anticipo".
              - Si  trascrive il testo del comma 2 dell'art. 11 della
          legge  26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore
          lattiero-caseario):
              "2.  Chiunque  viola gli obblighi previsti dall'art. 5,
          commi 3,  4,  8  e  9,  e' assoggettato al pagamento di una
          sanzione  amministrativa  da  lire  quindici milioni a lire
          duecento milioni".
              - Si  trascrive  il  testo  del  comma  2,  lettera a),
          dell'art.  10, della sopracitata legge 26 novembre 1992, n.
          468:
              "2. Il conduttore puo' cedere o affittare, totalmente o
          parzialmente,  anche  per  singole  annate,  la quota latte
          senza   alienare   l'azienda   agricola,   qualora  vengano
          rispettate le seguenti condizioni:
                a) l'azienda  del  produttore  acquirente deve essere
          ubicata   nella   medesima   regione  dell'azienda  cui  si
          riferisce  la  quota  ceduta  o  nella stessa area omogenea
          individuata  dalle  regioni  e  dalle  province autonome di
          Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio".
              - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 7  e 10 del
          sopracitato  decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118:
              "Art.  7. - L'AIMA effettua la compensazione sulla base
          di  dati certi per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni
          dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte
          delle  regioni  e province autonome, e comunque entro e non
          oltre il 30 settembre 1999. I risultati della compensazione
          sono  comunicati,  mediante lettera raccomandata con avviso
          di  ricevimento,  agli  acquirenti,  ai  produttori  e alle
          regioni e province autonome interessate".
              "Art.   10.   -   Per   il   periodo   1998-1999,  alle
          dichiarazioni  di  consegna degli acquirenti ed ai relativi
          modelli  L1  allegati da presentarsi o da inviare anche con
          lettera  raccomandata entro il 15 maggio 1999, si applicano
          le  disposizioni  previste  dall'art.  4,  commi 2 e 4, del
          decreto-legge n. 411 del 1997 e successive modificazioni ed
          integrazioni.   Per   la   comunicazione   individuale   ai
          produttori,   secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  2,
          comma 5,  del  decreto-legge  n. 411 del 1997, e successive
          modificazioni    ed    integrazioni,    delle    produzioni
          commercializzate  per  il periodo 1998-1999, risultanti dai
          modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposizioni
          del  decreto  di  cui  al comma 5. Il termine ultimo per la
          compensazione e' stabilito al 31 dicembre 1999".
              - Si  trascrive  il  testo  del comma 6 dell'art. 1 del
          sopracitato decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43:
              "6.  Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorita'
          di  cui al comma 8 le regioni e le province autonome, entro
          il   termine  di  cui  al  comma 1,  trasmettono  all'AIMA,
          attraverso il sistema informatico, le informazioni relative
          all'esatta  localizzazione  delle aziende ubicate in comuni
          parzialmente  delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3,
          4  e  5  della  direttiva  75/268/CEE  del  Consiglio,  del
          28 aprile   1975,  con  effetto  a  decorrere  dal  periodo
          1998-1999".
              - Si  trascrive  il  testo  del comma 1 dell'art. 2 del
          decreto-legge  23 dicembre  1994,  n.  727, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 24 febbraio 1995, n. 46 (norme
          per  l'avvio  degli interventi programmati in agricoltura e
          per  il  rientro  della  produzione  lattiera  nella  quota
          comunitaria):
              "Art.  2. - 1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione
          delle  quote  individuali  spettanti ai produttori di latte
          bovino  ai  sensi  della  legge  26 novembre  1992, n. 468,
          l'osservanza  di  quanto  prescritto nel regolamento CEE n.
          3950/92  del  Consiglio  del 28 dicembre 1992, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  l'Ente per gli interventi
          nel   mercato  agricolo  -  EIMA,  procede  alla  riduzione
          prioritariamente   della   quota  A  non  in  produzione  e
          successivamente  della quota B assegnate ai produttori, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                0a) la  riduzione  della quota A non in produzione si
          effettua,   salvi   i   casi   in   forza   maggiore  e  di
          impossibilita'  sopravvenuta,  qualora  la  quota  A non in
          produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita;
                a) la riduzione della quota B e' realizzata prendendo
          in considerazione le quote B assegnate a ciascun produttore
          ed   applicando   alle   medesime   la  stessa  diminuzione
          percentuale;
                b) sono  esclusi  dalla riduzione i produttori le cui
          aziende  sono  ubicate  nei  comuni  montani ai sensi della
          direttiva  75/268/CEE  del  Consiglio  del 28 aprile 1975 e
          nelle  zone svantaggiate e ad esse equiparate nonche' nelle
          isole".
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
              "Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
          funzioni  e  ai  compiti spettanti alle regioni e agli enti
          locali,  in  caso  di  accertata  inattivita'  che comporti
          inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          alla  Unione  europea  o pericolo di grave pregiudizio agli
          interessi   nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente per materia,
          assegna   all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
          provvedere.
              2.  Decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  soggetto  inadempiente,  nomina  un
          commissario che provvede in via sostitutiva.
              3.  In  casi  di  assoluta  urgenza,  non si applica la
          procedura  di  cui  al  comma 1 e il Consiglio dei Ministri
          puo'  adottare  il  provvedimento  di  cui  al  comma 2, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
          concerto  con  il  Ministro competente. Il provvedimento in
          tal   modo   adottato   ha   immediata   esecuzione  ed  e'
          immediatamente  comunicato  rispettivamente alla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di seguito
          denominata  "Conferenza  Stato-regioni"  e  alla Conferenza
          Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
          delle   comunita'  montane,  che  ne  possono  chiedere  il
          riesame,  nei  termini e con gli effetti previsti dall'art.
          8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              4.  Restano  ferme le disposizioni in materia di poteri
          sostitutivi previste dalla legislazione vigente".