Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge si conversione sono stampate in caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno l'efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1 aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare ai ((produttori titolari di quota operanti)) nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di priorita' e modalita' ((dalle stesse)) preventivamente determinati. Tali criteri devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, ((di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota,)) salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari. 1-bis. ((Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad universita' degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonche' istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive.)) 2. ((Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilita' delle regioni e delle province autonome cui afferivano.)) 3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema informativo di supporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2000, e' curata dall'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono entro il 30 giugno 2000 all'eventuale aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali, ((dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura "per l'acquirente", agli interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione sottoscritta recante la dicitura "per l'acquirente" e' consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Le regioni e le province autonome forniscono copia delle predette comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonche' alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.)) 3-bis. ((Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di doci mesi, il medesimo quantitativo non e' stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacita' produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.)) 4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, le regioni e le province autonome provvedono agli occorrenti accertamenti con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime stabilite. ((I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998.)) 5. Alle operazioni di compensazione nazionale ((da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno,)) si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, nonche' le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 1, in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ((ruolo previa intimazione anche nei confronti del produttore, dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'accquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa,)) salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente. ((Il credito del produttore e' assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751-bis, n. 4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materia trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di una idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, a condizione che sia immediatamente esigibile, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilita' dello stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi.)) 6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge 26 novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, prevedendo le relative modalita' di controllo. E' consentita la stipulazione di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purche' concorrano almeno le seguenti condizioni: a) il contratto intervenga tra produttori in attivita' che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento della loro quota; b) le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura). Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo; b-bis) ((a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo. L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione; e' fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare.)) 7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'articolo 1, commi 7 e 10, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sono entrambi differiti al 30 aprile 2000. ((Il prelievo dovuto per i periodi 1997-98 e 1998-99 e' versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione.)) 7-bis. ((Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1998, n. 118, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, con effetto a decorrere dal periodo 1998-99, non opera ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.)) 8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia. In caso di inadempimento ai compiti e obblighi spettanti alle regioni e alle province autonome in materia di quote latte, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti loro attribuiti dal presente decreto nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. 8-bis. ((Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/99, del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1 aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Con le medesime modalita' sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale. 8-ter. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sara' successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria.)) Riferimenti normativi: - Il regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1997, modifica il regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. - La legge 15 dicembre 1998, n. 441, reca: "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura". - Si trascrive il testo del comma 21 dell'art. 1 del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n 118 (Misure urgenti per gli accertamenti nella produzione lattiera): "21. Le quote resesi disponibili a segnito dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998, nonche' a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le ragioni e province autonome interessate, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998 per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorita' deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000". - Si trascrive il testo dell'art. 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura): "Art. 01 (Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte). - 1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore. I compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresi' con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA. 2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonche' le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte di regioni e province autonome". - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159 (Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sopra riportata): "Art. 5 (Sistema informatico di supporto). - 1. Per le finalita' di cui al presente decreto, vengono preservati i collegamenti telematici e le procedure istituite tra l'A.I.M.A. e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a supporto degli adempimenti di cui alla legge n. 5 del 1998. 2. L'A.I.M.A. garantisce l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, secondo le procedure ivi previste, e predispone modalita' idonee a consentire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di propria competenza, la disponibilita', per i propri fini istituzionali, delle informazioni contenute nella banca dati del sistema informativo. 3. Il Ministero per le politiche agricole assicura l'attivita' di coordinamento necessaria ai fini della uniforme applicazione sul territorio nazionale del presente regolamento". - Il regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio concerne le associazioni di produttori e le relative unioni. - Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera): "2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformita' dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto 15 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale "dichiarazione di contestazione . La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. [Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili]. Se il produttore non controfima il modello L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468. 3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare relativamente ai quantitativi di cui trattasi". - Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 1 del sopracitato decreto del Ministero per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159: "4. Le anomalie, di cui agli elenchi del comma 1, sono le seguenti: a) modelli L1, ovvero dichiarazioni di vendita diretta non firmati da produttori; la segnalazione viene effettuata anche nei casi in cui il produttore non abbia firmato una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1; b) modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta privi dell'indicazione del numero dei capi o con indicazione del numero dei capi uguale a zero, e contemporanea assenza di capi per l'anno 1997 accertata ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5; c) modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta, recanti l'indicazione del numero dei capi, relativi ad aziende per le quali risulti l'assenza di capi per l'anno 1997, accertata ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5; d) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca per mancata produzione nel periodo 1997-1998, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993; e) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca parziale per ridotta produzione nel quinquennio dal 1993-1994 al 1997-1998, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993. 5. Le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie degli aggiornamenti di quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 4-bis, della legge 27 aprile 1999, n. 118, che costituiscono titolo immediatamente esecutivo nei confronti degli acquirenti". - Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 3 del sopracitato decreto del Ministero per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159: "2. Le istanze di rettifica di cui al comma 1 devono essere presentate esclusivamente nell'ipotesi in cui il produttore interessato intenda richiedere la modifica di dati, notificati con le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, che non risultino gia' definitivamente accertati ai sensi della legge n. 5 del 1998; le segnalazioni di anomalia di cui all'articolo 1, comma 4, che non hanno provocato rideterminazioni dell'amministrazione in sede di comunicazione non comportano la presentazione di istanza di rettifica. 3. In esito agli accertamenti di cui al comma 1 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano apportano entro il medesimo termine, attraverso il sistema informatico, le necessarie variazioni definitive ai dati comunicati dall'AIMA, e ne danno comunicazione agli interessati. In ipotesi di conferma delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano applicano le determinazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, in quanto compatibili". - Il regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998 modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario. Si trascrivono i commi, 8, 11, 12 e 13 dell'art. 1, del sopra riportato decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43: "8. La compensazione nazionale e' effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine: a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975; b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993; d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima; e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota; e-bis) in favore di tutti gli altri produttori". "11. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento, ovvero in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome o rideterminati dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo. 12. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi del presente articolo sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fidejussorie-surrogative, salvo che per i soggetti di cui al comma 13. 13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso e' stato accolto, il prelievo versato e' restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i provvedimenti delle penalita' per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interesse legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'amministrazione divenute definitive". - Il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995 reca: "Possibilita' di ricorso a forme di garanzia surrogatoria del prelievo da trattenersi a titolo di anticipo". - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario): "2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'art. 5, commi 3, 4, 8 e 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni". - Si trascrive il testo del comma 2, lettera a), dell'art. 10, della sopracitata legge 26 novembre 1992, n. 468: "2. Il conduttore puo' cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio". - Si trascrive il testo degli articoli 7 e 10 del sopracitato decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118: "Art. 7. - L'AIMA effettua la compensazione sulla base di dati certi per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 1999. I risultati della compensazione sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate". "Art. 10. - Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed ai relativi modelli L1 allegati da presentarsi o da inviare anche con lettera raccomandata entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per la compensazione e' stabilito al 31 dicembre 1999". - Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 1 del sopracitato decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43: "6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorita' di cui al comma 8 le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999". - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 (norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria): "Art. 2. - 1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, procede alla riduzione prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B assegnate ai produttori, nel rispetto dei seguenti criteri: 0a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi in forza maggiore e di impossibilita' sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita; a) la riduzione della quota B e' realizzata prendendo in considerazione le quote B assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale; b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonche' nelle isole". - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere. 2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. 3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente".