IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo
19 marzo  1996,  n. 242, concernente il riconoscimento di conformita'
alle  vigenti  norme  per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
  Visti  gli  articoli  18, 20 e 21, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che fissano i requisiti cui devono
soddisfare le scale portatili;
  Visto   l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
7 gennaio  1956,  n.  164,  che fissa ulteriori requisiti delle scale
portatili;
  Vista la norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a che specifica
le  dimensioni  funzionali, i requisiti tecnici di sicurezza relativi
ai materiali utilizzati, le caratteristiche generali di progettazione
e  requisiti  ed  i  metodi  di  prova  per  le  scale portatili, con
l'esclusione di quelle ad uso professionale specifiche;
  Constatato  che attualmente in alternativa ai requisiti costruttivi
prescritti  dagli  articoli  sopracitati  esiste  una  norma  tecnica
specifica  che  garantisce  una analoga sicurezza nella costruzione e
nell'impiego di scale portatili;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   procedere  al  riconoscimento  di
conformita'  alle  vigenti  norme  di  mezzi  e  sistemi di sicurezza
relativi alla costruzione e all'impiego di scale portatili;
  Sentita  la  commissione  consultiva  permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
  Vista  la  legge  21 giugno  1986,  n.  317,  di  attuazione  della
direttiva  83/189/CEE  relativa  alla  procedura  d'informazione  nel
settore  delle  norme  e delle regolamentazioni tecniche e successive
modifiche e integrazioni;
  Attuata la procedura di consultazione della commissione dell'Unione
europea  e  degli  Stati  membri  ai sensi della direttiva 83/189/CEE
modificata dalla direttiva 94/10/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  la  conformita'  alle vigenti norme, ai sensi
dell'art.  28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come modificato dall'art. 14,del decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
    a) le  scale  portatili  siano costruite conformemente alla norma
tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
    b)  il  costruttore  fornisca  le  certificazioni, previste dalla
norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale.
Per laboratori ufficiali si intendono:
      laboratorio dell'ISPESL;
      laboratorio delle universita' e dei politecnici dello Stato;
      laboratori  degli  istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai
sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
      laboratori  autorizzati  con  decreto dei Ministri del lavoro e
della   previdenza   sociale,   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e della sanita';
      laboratori  dei  Paesi  membri  dell'Unione europea o dei paesi
aderenti  all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati;
    c) le  scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto
recante:
      una   breve   descrizione   con  l'indicazione  degli  elementi
costituenti;
      le indicazioni utili per un corretto impiego;
      le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
      gli  estremi  (istituto  che  ha effettuato le prove, numeri di
identificazione  dei  certificati, date del rilascio) dei certificati
delle  prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte
2a;
      una  dichiarazione  del  costruttore  di conformita' alla norma
tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.