IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto  l'art.  40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827;
  Visto l'art. 32, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264;
  Visto  l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26
aprile 1957, n. 818;
  Vista l'istanza della societa' S.p.a. A.F.M. - Azienda farmaceutica
municipalizzata, con sede in Bologna, datata 4 febbraio 1998, tesa ad
ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione
obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria  in favore del
personale dipendente;
  Vista  la nota del 12 marzo 1999 con la quale il Servizio ispezione
del  lavoro competente, riferisce che la A.F.M. S.p.a., costituita in
data   15  settembre  1997,  ha  rilevato  le  funzioni  dell'Azienda
farmaceutica  municipalizzata  di  Bologna,  con  capitale sociale di
esclusiva  proprieta'  degli  enti  locali  territoriali e che dal 1o
gennaio  1998,  il  personale  della predetta Azienda farmaceutica e'
stato trasferito alla A.F.M. S.p.a.;
  Considerato   che,  nella  stessa  nota,  per  quanto  riguarda  il
requisito   della  stabilita'  di  impiego  del  personale,  l'organo
ispettivo fa presente che, nella fattispecie, troverebbe applicazione
la  normativa  contenuta  nella  legge  n.  449/97  -  Dismissioni di
attivita' pubbliche, nella parte in cui prevede che "le societa' alle
quali sono attribuite le attivita' dismesse, sono tenute a mantenere,
per  un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore a cinque
anni, il personale adibito alle funzioni trasferite";
  Vista  la  successive  nota  datata 25 giugno 1999, con la quale la
societa'  A.F.M.  S.p.a.,  nel confermare la richiesta di esonero dal
versamento   del   contributo   di  disoccupazione  involontaria,  ha
comunicato  che  in  data10  giugno  1999  e'  avvenuto  il passaggio
dell'80%  del  pacchetto  azionario alla societa' Gehe A.G., la quale
con  accordo  sindacale  del  26  aprile  1999,  si e' impegnata, tra
l'altro, a mantenere i livelli occupazionali per un periodo di almeno
cinque anni a far data dal perfezionamento della vendita del predetto
pacchetto azionario;
  Vista  la  nota  del  9  febbraio  2000,  con  la quale il Servizio
ispezione  del  lavoro  competente conferma l'avvenuta dismissione, a
far data dal 10 giugno 1999, dell'80% del capitale sociale di A.F.M.,
di  proprieta'  degli  enti  territoriali consorziati, alla Gehe A.G.
nonche' gli impegni assunti dalla Gehe A.G., relativi al mantenimento
dei  livelli  occupazionali  per un periodo di almeno cinque anni dal
perfezionamento della vendita del pacchetto azionario;
  Considerato,  pertanto,  che  a  parere  del Servizio ispezione del
lavoro, nella fattispecie si puo' ritenere garantita la stabilita' di
impiego del personale occupato, per un periodo di almeno cinque anni;
  Ritenuto,   pertanto,  di  poter  accertare,  per  la  societa'  in
questione,  il  citato  requisito della stabilita' di impiego, per un
periodo di cinque anni;
  Ritenuto,  conseguentemente, di poter esonerare l'ospedale medesimo
dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
in  favore  del personale dipendente, per lo stesso periodo di cinque
anni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  quanto  in  premessa  esplicitato  ai  fini  dell'applicazione
dell'art.  40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
e  dell'art.  32,  lettera d), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e'
accertata,  per  un  periodo  di  cinque  anni,  la  sussistenza  del
requisito della stabilita' di impiego indicata in premessa, in favore
del  personale  dipendente  dalla A.F.M. S.p.a., con sede in Bologna,
unita' di Bologna.