Il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, esaminata la
domanda   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione
"Pomodoro  di  Pachino" come Indicazione geografica protetta ai sensi
del  Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla "Associazione per
la  tutela  dei  prodotti  tipici  di  Pachino",  con sede in Pachino
(Siracusa),  via Torino n. 24, esprime parere favorevole sulla stessa
e  sulla  proposta  di  disciplinare di produzione nel testo appresso
indicato.
    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno
essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive
modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali -
Direzione   generale  delle  politiche  agricole  ed  agroindustriali
nazionali  -  Ufficio  tutela  delle  denominazioni di origine, delle
indicazioni  geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX
Settembre  n.  20  -  00187  Roma,  entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
Proposta  di  disciplinare  di produzione dell'Indicazione geografica
protetta "Pomodoro di Pachino"
                               Art. 1.
                            Denominazione
    L'Indicazione   geografica  protetta  "Pomodoro  di  Pachino"  e'
riservata  ai  frutti di pomodoro che rispondono alle condizioni e ai
requisiti  stabiliti  dal  regolamento  CEE n. 2081/92 e indicati nel
presente disciplinare di produzione.