LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h)  della  legge  23 ottobre  1992,  n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante:  "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  306  del  31 dicembre  1993,  con  cui  si  e'  proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  195  del  20 agosto  1999, nel quale la specialita' medicinale
denominata  Trigger,  a  base  di ranitidina cloridrato, della Duncan
Farmaceutici  S.p.a., con sede in Verona, con particolare riferimento
alla  forma  farmaceutica  e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C n.
025098056, risulta classificata in classe c);
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal servizio
sanitario nazionale" (deliberazione n. 10/1998);
  Visto il comunicato della commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  155 del 5 luglio 1999, che identifica le " categorie
terapeutiche  omogenee  "  ai  sensi del disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista  la  domanda  del  30 luglio  1999, integrata con la nota del
17 settembre 1999, con cui la Duncan Farmaceutici S.p.a., con sede in
Verona,   ha   chiesto   la  riclassificazione  in  classe  a)  della
specialita' medicinale denominata Trigger, nella forma farmaceutica e
confezione  sopra  indicata,  proponendo  il  prezzo  al  pubblico di
L. 59.300,  allineandolo  a  quello  dell'analoga confezione "300" 20
compresse  solubili  300  mg  uso orale, A.I.C. n. 025098094, gia' in
prontuario in classe a) con nota 48;
  Rilevato  che  la  Duncan  Farmaceutici  S.p.a. ha pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  29 luglio  1999, foglio delle inserzioni n.
176,  in  attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E.
26 febbraio   1998,   il   prezzo  medio  europeo  della  specialita'
medicinale  Trigger, nella confezione "300" 20 compresse solubili 300
mg, A.I.C n. 025098094, pari a L. 59.300, I.V.A compresa;
  Considerato  che la specialita' medicinale denominata Trigger nella
confezione  20  compresse  300  mg,  e' analoga per principio attivo,
dosaggio,  via  di somministrazione ed indicazioni terapeutiche, alla
confezione "300" 20 compresse solubili 300 mg;
  Vista  la  propria  deliberazione,  assunta  nelle  sedute  del 2 e
3 novembre  1999,  con la quale viene espresso parere favorevole alla
classificazione   in  classe  a),  con  nota  48,  della  specialita'
medicinale  denominata Trigger, nella forma farmaceutica e confezione
20 compresse 300 mg, al prezzo di L. 59.300, I.V.A compresa;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita' medicinale denominata TRIGGER, a base di ranitidina
cloridrato,  della  Duncan  Farmaceutici  S.p.a., con sede in Verona,
nella  forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C. n.
025098056,  e'  classificata  in  classe  a),  con  nota 48, ai sensi
dell'art.  8,  comma  10,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, al
prezzo al pubblico di L. 59.300, I.V.A. compresa.