IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista  la direttiva 1999/05/CE riguardante le apparecchiature radio
e  le  apparecchiature  terminali di telecomunicazioni e il reciproco
riconoscimento  della loro conformita', il cui termine di recepimento
scade il 7 aprile 2000;
  Visto   il  decreto  legislativo  12  novembre  1996,  n.  614,  di
attuazione  della  direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative alle apparecchiature
terminali  di  telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento
della  loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed
integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  aprile 1997, n. 160, recante:
"regolamento   per  la  procedura  di  approvazione  nazionale  delle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni";
  Considerato  che  il  Consiglio dei Ministri, nella riunione del 30
marzo  2000,  ha  approvato  un disegno di legge avente ad oggetto il
recepimento della direttiva 1999/05/CE;
  Considerato  che  le disposizioni della citata direttiva 1999/05/CE
hanno  natura  tale  da  consentire l'immediata applicazione da parte
degli uffici competenti di questa amministrazione;
  Ravvisata   l'esigenza   di   impartire   agli   uffici  competenti
disposizioni  in materia per il periodo intercorrente tra il giorno 8
aprile  2000  e  l'entrata in vigore della legge di recepimento della
direttiva 1999/05/CE, rendendo pubbliche tali disposizioni;
                               Adotta
                       la seguente circolare:
  1.  Gli  uffici  del Ministero delle comunicazioni si attengono, ai
fini  dell'immissione  sul  mercato  e  della messa in servizio delle
apparecchiature    terminali    di    telecomunicazioni    e    delle
apparecchiature  radio,  alle disposizioni della direttiva 1999/05/CE
del  Parlamento  europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, nei limiti
previsti dall'art. 1, paragrafo 4, della direttiva stessa.
  2.  Il Ministero delle comunicazioni, in presenza di apparecchi non
conformi  ai  requisiti  prescritti, adotta i provvedimenti necessari
per  proibirne  l'immissione  sul  mercato  o  la  messa in servizio,
ritirare  gli  apparecchi  dal  mercato  o dal servizio o limitare la
libera circolazione dei medesimi.
  3.  La  presente  circolare  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                               Il Ministro: Cardinale