IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  14  della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i
soggetti  abilitati  alle  verifiche  in  materia  di sicurezza degli
impianti;
  Visto  l'art.  9  del regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990,  n.  46,  emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre   1991,   n.   447,   concernente  la  scelta  del  libero
professionista  nell'ambito  di appositi elenchi conservati presso le
camere di commercio;
  Vista  la decisione del Consiglio di Stato del 28 novembre 1997, n.
1876/1997,  concernente  i criteri informatori per la predisposizione
degli  elenchi  dei  soggetti  abilitati alle verifiche in materia di
sicurezza degli impianti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
  Sentiti   i   Consigli   nazionali   degli  ingegneri,  dei  periti
industriali, degli architetti, dei chimici, dei geometri;
  Ritenuta   la  necessita'  di  riformulare  il  testo  del  decreto
ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell'11 dicembre 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  elenchi previsti dall'art. 9 del regolamento di attuazione
della  legge  5 marzo  1990,  n.  46,  sono formati secondo i modelli
allegati,  ognuno concernente i settori da a) a g) dell'art. 1, comma
1 e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.
  2.  Gli  elenchi  di cui al precedente comma formati dal competente
organo  deliberante  della  camera  di  commercio,  sono  inviati  al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e si
intendono  approvati  qualora entro trenta giorni dalla ricezione non
vengano rinviati alla camera di commercio con osservazioni.