IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in particolare l'art. 14; Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto l'art. 2, commi 17 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, recante linee guida per il risanamento dell'ente Poste italiane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997; Visto l'art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 1997 in ordine alla trasformazione dell'ente Poste italiane in societa' per azioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1998; Visto lo statuto della societa' "Poste italiane", approvato dall'assemblea straordinaria della societa' con delibera in data 28 febbraio l998; Considerato che la societa' Poste italiane p.a. e' subentrata nei rapporti attivi e passivi dell'ente Poste italiane; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, ed in particolare l'art. 23, comma 2; Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolamentazione 2 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2000; Considerato che, per effetto del predetto art. 23, comma 2, la societa' per azioni Poste italiane e' legittimata all'espletamento del servizio postale universale e che la societa' medesima e' in grado di assicurare su tutto il territorio nazionale la continuita' del servizio; Ritenuto che i rapporti fra lo Stato e la societa' Poste italiane devono essere definiti attraverso un atto di concessione rilasciato dall'autorita' di regolamentazione, individuata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 nel Ministero delle comunicazioni; Considerato che, al fine di consentire al fornitore del servizio universale di adeguare la propria struttura alla nuova situazione del mercato nonche' di conseguire il necessario recupero dei cospicui investimenti effettuati, e' indispensabile fissare la durata della concessione nel periodo massimo indicato dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999, compatibilmente, in ogni caso, con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria; Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 279/2000, reso dalla prima sezione nella adunanza del 5 aprile 2000; Decreta: Art. 1. O g g e t t o 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' confermata alla societa' Poste italiane, di seguito indicata come societa', la concessione per l'espletamento del servizio postale universale; tale servizio, incluso quello transfrontaliero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26, comprende: a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.