IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156,  concernente  l'approvazione  del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  11 luglio  1992,  n. 333, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in particolare
l'art. 14;
  Visto  il  decreto-legge  1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Visto  l'art. 2, commi 17 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  14 novembre  1997,  recante  linee  guida  per  il  risanamento
dell'ente  Poste italiane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293
del 17 dicembre 1997;
  Visto l'art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista  la  delibera  C.I.P.E.  del  18 dicembre 1997 in ordine alla
trasformazione  dell'ente  Poste  italiane  in  societa'  per azioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1998;
  Visto   lo  statuto  della  societa'  "Poste  italiane",  approvato
dall'assemblea  straordinaria  della  societa'  con  delibera in data
28 febbraio l998;
  Considerato  che  la societa' Poste italiane p.a. e' subentrata nei
rapporti attivi e passivi dell'ente Poste italiane;
  Visto  il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione
della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo
del   mercato  interno  dei  servizi  postali  comunitari  e  per  il
miglioramento  della  qualita' del servizio, ed in particolare l'art.
23, comma 2;
  Vista   la   deliberazione   dell'Autorita'   di   regolamentazione
2 febbraio  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29 del
5 febbraio 2000;
  Considerato  che,  per  effetto  del  predetto art. 23, comma 2, la
societa'  per  azioni  Poste italiane e' legittimata all'espletamento
del  servizio  postale  universale  e  che la societa' medesima e' in
grado  di  assicurare su tutto il territorio nazionale la continuita'
del servizio;
  Ritenuto  che  i rapporti fra lo Stato e la societa' Poste italiane
devono  essere  definiti attraverso un atto di concessione rilasciato
dall'autorita' di regolamentazione, individuata dall'art. 2, comma 1,
del   decreto  legislativo  n.  261  del  1999  nel  Ministero  delle
comunicazioni;
  Considerato  che,  al  fine di consentire al fornitore del servizio
universale di adeguare la propria struttura alla nuova situazione del
mercato  nonche'  di  conseguire  il necessario recupero dei cospicui
investimenti  effettuati,  e'  indispensabile fissare la durata della
concessione  nel  periodo massimo indicato dall'art. 23, comma 2, del
decreto  legislativo  n. 261 del 1999, compatibilmente, in ogni caso,
con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria;
  Sentito   il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione economica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, n. 279/2000, reso dalla
prima sezione nella adunanza del 5 aprile 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' confermata alla societa' Poste
italiane,  di  seguito  indicata  come  societa',  la concessione per
l'espletamento   del  servizio  postale  universale;  tale  servizio,
incluso  quello  transfrontaliero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26, comprende:
    a) la  raccolta,  il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
degli invii postali fino a 2 kg;
    b) la  raccolta,  il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
dei pacchi postali fino a 20 kg;
    c) i  servizi  relativi  agli  invii  raccomandati  ed agli invii
assicurati.