Alle    amministrazioni   pubbliche
                                  interessate
                                  Alle  organizzazioni  professionali
                                  apicole
                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi nel mercato agricolo
  Con  la  presente circolare, che sostituisce le circolari n. 12 del
1o dicembre  1997,  n. 4 del 28 maggio 1998 e n. 2 del 16 marzo 1999,
si   forniscono   le   indicazioni  e  i  chiarimenti  necessari  per
l'applicazione   del   regolamento  del  Consiglio  n.  1221/97,  del
25 giugno  1997  e del regolamento di attuazione della Commissione n.
2300/97,  del  20 novembre  1997,  relativi  alle  azioni  dirette  a
migliorare  la produzione e la commercializzazione del miele, secondo
le indicazioni di seguito riportate.
  Ai fini della presente circolare si intende per:
    apicoltore: chiunque detenga alveari;
    produttore  apistico: chiunque eserciti attivita' apistica a fini
economici e commerciali;
    forme  associate: le associazioni e loro unioni e federazioni, le
societa', le cooperative e i consorzi.
  Qualora  le  scadenze  indicate  nella presente circolare dovessero
cadere   in   giorni   festivi,   i  termini  utili  da  prendere  in
considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.
  Gli enti partecipanti trasmettono al Ministero - Direzione generale
delle  politiche  comunitarie ed internazionali - Ufficio carni - Via
XX  Settembre n. 20 - 00187 Roma, improrogabilmente entro il 15 marzo
di  ogni  anno, il proprio sottoprogramma corredato di un dettagliato
preventivo  di  spesa  per  singola  azione, al fine di consentire la
predisposizione  del  programma  nazionale  da  presentare all'Unione
europea entro il 15 aprile di ogni anno.
  Il  Ministero  provvede  a  notificare alla Commissione dell'Unione
europea  il  programma  nazionale  per  ottenere l'approvazione ed il
conseguente finanziamento di pertinenza comunitaria.
  Qualora  gli  organismi  regionali presentino sottoprogrammi il cui
ammontare  complessivo ecceda la quota di cofinanziamento comunitario
spettante   all'Italia,   il   Ministero   provvede  ad  operare  una
ripartizione  dei  fondi disponibili sulla base del numero di alveari
censiti   e/o   stimati  nelle  regioni  che  abbiano  presentato  un
sottoprogramma, adottando un criterio univoco.
  Le  regioni  e  province  autonome che, in fase di ripartizione dei
fondi  disponibili,  vedano  ridotta  la spesa massima ammissibile al
cofinanziamento  comunitario  rispetto a quanto preventivato, possono
ridurre proporzionalmente gli importi riservati a ciascuna azione del
loro  sottoprogramma  o,  in alternativa, decidere di ridistribuire i
fondi  loro  assegnati  tra le varie azioni. A partire da questa fase
non e piu' possibile inserire nuove azioni e sottoazioni.
  In entrambi i casi occorre nuovamente trasmettere al Ministero, nel
piu'  breve tempo possibile e comunque entro la data del 30 settembre
di  ogni  anno,  i  sottoprogrammi  con  le modifiche apportate nella
ripartizione dei fondi.
  Il  Ministero,  una  volta  ricevuti  i  sottoprogrammi modificati,
provvedera' alla rielaborazione del programma nazionale, ricalcolando
gli  importi  riservati  a  ciascuna azione, trasmettendone una copia
all'organismo pagatore.
  Per  organismo  pagatore  si  intende:  "l'Azienda di Stato per gli
interventi  nel  mercato  agricolo - in liquidazione", nonche' quelli
istituiti  e  riconosciuti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  del
17 maggio  1999,  n.  165  e  che  di  seguito,  per  semplicita', si
indichera' come "A.I.M.A.".
  Ai sensi dell'articolo 4-bis del regolamento CE n. 2300/97 i limiti
finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti del
10%,   fermo  restando  il  massimale  totale  del  programma  annuo.
Qualsiasi  modifica  ai  sottoprogrammi  dovra' costituire oggetto di
specifica  richiesta  al Ministero che provvedera' a produrre, ove si
dovesse  superare  il  predetto  limite del 10%, analoga istanza alla
Commissione dell'Unione europea per la conseguente approvazione.
  Il   Ministero   curera'   la  sollecita  divulgazione  alle  parti
interessate delle decisioni mediante le quali l'esecutivo comunitario
autorizza il cofinanziamento dei programmi nazionali.
  I programmi devono essere portati a termine improrogabilmente entro
il  31 agosto  dell'anno successivo a quello della presentazione, per
consentire  all'A.I.M.A. di effettuare l'iter amministrativo previsto
entro   il   termine   del   15 ottobre,  stabilito  dalla  normativa
comunitaria.
                         Interventi ammessi
  Le   azioni   ammissibili  sono  quelle  individuate  dall'art.  1,
paragrafo 2, del regolamento CE n. 1221/97, vale a dire:
    a) assistenza   tecnica   agli  apicoltori  e  ai  laboratori  di
smielatura   delle  associazioni  di  apicoltori  per  migliorare  le
condizioni di produzione e di estrazione del miele;
    b) lotta  contro  la  varroasi  e  malattie  connesse, nonche' il
miglioramento delle condizioni di trattamento degli alveari;
    c) razionalizzazione della transumanza;
    d) provvedimenti  di  sostegno a favore dei laboratori di analisi
delle caratteristiche chimico-fisiche del miele;
    e) collaborazione    con    organismi    specializzati   per   la
realizzazione  dei  programmi  di ricerca in materia di miglioramento
qualitativo del miele.
  Possono  essere  considerate  azioni ammissibili al cofinanziamento
tutte  quelle  misure  che  non  abbiano gia' beneficiato di analoghi
finanziamenti  di  tipo  strutturale  ai  sensi del regolamento CE n.
1257/1999 sullo sviluppo rurale.
  All'allegato  1 della presente circolare viene indicata la codifica
e  la  relativa  descrizione  analitica  delle  azioni  e sottoazioni
ammissibili   al   cofinanziamento,   le   relative   percentuali  di
contribuzione pubblica nonche' i soggetti beneficiari.
  All'allegato 2 viene data indicazione delle spese ritenute comunque
non ammissibili.
  Materiali,  attrezzature  ed  apparecchiature  varie, il cui uso ed
utilita' economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono
essere  mantenuti  in  azienda  per  un  periodo minimo dalla data di
effettiva  acquisizione,  idoneamente  documentata, con il vincolo di
destinazione d'uso e di proprieta'.
  Tale  periodo  minimo  viene  stabilito  in cinque anni per arnie e
attrezzature  similari,  dieci anni per impianti, macchinari e arredi
per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.
  Tali   attrezzature   devono   essere   rendicontate  nell'anno  di
riferimento del programma.
  Tutte le attrezzature che hanno beneficiato del contributo ai sensi
del   regolamento  CE  1221/97  devono  essere  identificate  con  un
contrassegno  indelebile  e  non  asportabile  che  riporti l'anno di
approvazione  del programma (aa), la provincia di appartenenza e, nel
caso  delle  arnie,  un  codice  per  identificare  in  modo  univoco
l'azienda, da predisporre secondo le indicazioni delle regioni.
  I  risultati  di  tutte  le  attivita' volte al miglioramento della
produzione  e  della  commercializzazione  del  miele dovranno essere
divulgati   utilizzando   quanto   previsto   dalla  misura  relativa
all'assistenza tecnica.
                   Ulteriori compiti di pertinenza
                      degli organismi regionali
Gli organismi regionali provvedono:
    a  predisporre, nell'ambito della propria autonomia organizzativa
ed amministrativa, tutte le procedure necessarie per l'attuazione dei
sottoprogrammi di competenza;
    alla  ricezione  delle  domande di finanziamento ed alla verifica
della loro regolarita' e completezza;
    alla  valutazione  dell'ammissibilita'  al  finanziamento e della
titolarita' del richiedente il beneficio alle azioni richieste;
    al  collaudo  dei  suddetti progetti, nei tempi che gli organismi
riterranno opportuni e comunque non oltre il 10 settembre;
    alla  rendicontazione  delle  spese  sostenute, in relazione alle
domande   presentate,   con   la  predisposizione  degli  elenchi  di
liquidazione;
    ad  inviare all'A.I.M.A. - Unita' organizzativa XII, via Palestro
n.  81  -  00185 Roma, in un'unica soluzione, una copia delle domande
loro pervenute, entro le ore 18 del 15 aprile di ogni anno;
    a  trasmettere  all'A.I.M.A., entro il 10 settembre di ogni anno,
gli  elenchi  di liquidazione cartacei redatti sull'apposito modello,
nonche'  il  relativo  supporto  magnetico,  entrambi  predisposti  e
distribuiti  dall'A.I.M.A.; unitamente al predetto elenco deve essere
trasmesso  l'elenco  delle aziende sottoposte a controlli in loco con
annotato l'esito.
                 Compiti di pertinenza dell'A.I.M.A.
  L'A.I.M.A. provvede:
    alla ricezione delle copie delle domande;
    alla  ricezione  degli  elenchi di liquidazione e dei beneficiari
controllati;
    al  controllo  finale sulla liquidazione degli importi da erogare
in  funzione del finanziamento attribuito per singolo ente e di altre
cause   che  possano  impedire  il  finanziamento  legato  a  singoli
beneficiari per effetto di qualche inadempienza;
    ad  eventuali  controlli  e  verifiche  a campione riguardanti le
rendicontazioni regionali;
    alla  trasmissione  alle  regioni  dell'elenco  delle domande che
presentino  anomalie  ai  fini  dell'erogazione  dei  contributi, per
consentire una definizione delle stesse;
    alla   rendicontazione   da   presentare  all'Unione  europea  in
relazione alle somme erogate;
    alla  predisposizione  dei  decreti e dei mandati di pagamento ai
fini  dell'erogazione  contestuale  del  finanziamento  comunitario e
nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno.
                  Ripartizione delle somme ammesse
                         al cofinanziamento
  Ogni anno, con apposite decisioni della Commissione, sono approvati
i  programmi  presentati  dagli  Stati  membri  ed  il finanziamento,
attualmente  di  15  milioni di euro, viene ripartito in funzione del
numero  di alveari comunicati dai singoli Stati, ai sensi dell'art. 3
del regolamento CE n. 2300/97.
  Il   FEOGA  finanzia  le  spese  impegnate  a  partire  dal  giorno
successivo  alla data della comunicazione della decisione comunitaria
allo Stato membro purche' non antecedenti la data del 1o settembre di
ciascun anno.
  In ambito nazionale la ripartizione del finanziamento fra regioni e
province autonome viene determinata adottando il medesimo criterio di
fissazione   degli   importi   a  livello  di  singolo  Stato  membro
dell'Unione,  ovverosia  sulla  base del numero degli alveari, o solo
censito o solo stimato, nel territorio di giurisdizione delle singole
regioni  e  province e del recupero e redistribuzione delle somme non
impegnate da taluni enti in sede di preventivo di spesa.
  Nel  predisporre  i  sottoprogrammi, si raccomanda di formulare una
previsione  di spesa che sia aderente all'effettiva utilizzazione, al
fine di evitare sprechi di risorse finanziarie non piu' recuperabili.
  Nel  caso  dovesse  verificarsi  tale  circostanza, il Ministero si
riserva,  di  intesa con le regioni, l'adozione di misure tese ad una
piu'   razionale  distribuzione  della  quota  finanziaria  assegnata
all'Italia.
            Presentazione delle domande di finanziamento
  Possono  accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori
ed  i  produttori  apistici  in  regola con la denuncia di detenzione
delle  arnie  e  in  possesso  di partita IVA, ai sensi delle vigenti
disposizioni  in  materia,  singoli  o  nelle  loro  forme associate,
nonche'  gli  enti. Qualora i richiedenti siano esentati dal possesso
della partita IVA devono rilasciare apposita dichiarazione.
  Gli  interessati  devono  presentare  domanda  di  finanziamento in
triplice   copia,   su   modelli   stampati   e  distribuiti  a  cura
dell'A.I.M.A.  La  domanda  di  finanziamento deve essere indirizzata
all'organismo  regionale  all'agricoltura  in  cui  ha sede legale il
richiedente il beneficio.
  Per  l'autentica  della sottoscrizione della domanda di contributo,
il  produttore  e/o gli enti interessati devono fare riferimento alle
norme stabilite dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 6 luglio 1998, n.
191 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403.
  Per  l'eventuale  acquisizione  della  certificazione  antimafia le
regioni  e  le  province  autonome  provvederanno  a conformarsi alle
disposizioni  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 giugno
1998,  n.  252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi   al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle  informazioni
antimafia.
                              Controlli
  L'azione  di  controllo  viene  operata dall'amministrazione che ha
redatto il sottoprogramma.
  Per  i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo
per singolo beneficiario, che contenga:
    la  documentazione  eventualmente  richiesta dall'amministrazione
(documento    di   riconoscimento,   certificazione   di   iscrizione
all'ufficio IVA, ecc.);
    copia   conforme  all'originale  dei  documenti  contabili  ed  i
relativi  adempimenti  di  quietanza,  da  cui  si  evinca la data di
emissione  dei documenti giustificativi, che dovra' essere successiva
a quella di approvazione del programma nazionale;
    la  documentazione  relativa  alla  regolarita'  degli statuti di
costituzione delle societa', dei libri dei soci e, se necessario, del
certificato  antimafia; per le associazioni di produttori, il verbale
del consiglio di amministrazione dal quale risulti l'approvazione del
programma;
      il  riscontro tra le spese sostenute e documentate e le voci di
spesa  approvate,  nonche'  le  relative registrazioni contabili, ove
prescritto,  e  la  corrispondenza  tra  l'importo  totale di spesa e
quello relativo alla documentazione esibita.
  I   rappresentanti  dell'amministrazione  regionale  verificano  le
dichiarazioni  rese  dal  beneficiario  (ai  sensi  della  legge  del
4 gennaio 1968, n. 15) in ordine:
    alla  data  di  inizio  dei  lavori  e  degli acquisti e del loro
completamento (se ultimati);
    al  fatto  che  le  spese effettuate e documentate, oggetto della
richiesta  di  pagamento,  concernono  il  progetto approvato; che le
attrezzature  e/o  i  macchinari  acquistati per la realizzazione del
piano siano nuovi di fabbrica; che non siano stati praticati sconti o
abbuoni  in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente indicati nei
documenti  di spesa presentati e che, a fronte di tali documenti, non
sono  state  emesse  dai  fornitori  note  di accredito in favore del
beneficiario;
    per  gli acquisti di materiale durevole, all'uso esclusivo per il
conseguimento  delle  finalita'  perseguite  e  la durata connessa al
periodo di ammortamento;
    all'indicazione   dell'importo   delle   spese   complessivamente
sostenute  e  documentate  (al  netto  dell'IVA  qualora  trattasi di
soggetto di imposta);
    al non aver richiesto e ottenuto allo stesso titolo contributi da
parte di altri enti e organismi nazionali e comunitari;
    alla  corretta  esecuzione,  nonche'  alla rispondenza tra quanto
realizzato  e  quanto  contabilizzato  per  le  parti  di  opere  non
controllate e/o non piu' controllabili;
    alla  consapevolezza  che,  in  caso  di  mendaci  dichiarazioni,
incorrera'  nelle  sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.
  I  controlli  presso  enti  e/o  aziende  beneficiarie  si  rendono
necessari  per verificare lo stato di attuazione delle singole misure
richieste,   nonche'   per   acquisire   gli   elementi  contabili  e
giustificativi delle spese sostenute.
  E'  facolta'  dell'A.I.M.A. programmare, di intesa con gli enti che
partecipano  al  programma nazionale, l'espletamento sia di controlli
amministrativi  sia di sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare
il  rispetto  degli  impegni prescritti dalla normativa comunitaria e
nazionale e la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la
situazione  reale  dell'azienda,  nonche'  la  presenza e la corretta
registrazione della documentazione contabile.
  L'attivita'  di  controllo  su materiale ed attrezzature soggetti a
spostamenti  extra  regionali,  anche  permanenti,  per  effetto  del
nomadismo  potra'  essere  esercitata  in collaborazione tra gli enti
interessati.
  I   controlli   amministrativi   dovranno   essere   integrati   da
sopralluoghi  in  azienda  nella  misura  ritenuta  piu'  opportuna e
comunque  non  inferiore  al  30%  delle  domande pervenute, intesi a
verificare  il  rispetto  delle  condizioni  per la concessione della
contribuzione nazionale e comunitaria.
  Qualora,  ad  una  prima  fase di controllo risulti difficoltoso il
reperimento  dell'azienda,  il controllore potra' preavvisare, con un
margine di tempo non superiore a 48 ore, il titolare dell'azienda e/o
dell'ente, tramite telegramma.
  Il   campione  delle  domande  soggette  a  controllo  in  loco  e'
individuato sulla base di una preventiva analisi dei rischi e tenendo
conto dei seguenti parametri:
    ammontare dei contributi;
    numero degli alveari per i quali sono richiesti i contributi;
    esperienza  acquisita  nel  corso dei controlli svolti negli anni
precedenti;
    ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto
dichiarato in domanda.
  Di  ogni  sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla base del
modello  sintetico  descritto  in  allegato 3, al quale dovra' essere
allegata   una  relazione  dettagliata  in  riferimento  alle  azioni
attuate.
  Il  verbale  di controllo deve indicare in maniera chiara il nome e
cognome  del  controllore,  nonche'  la  data  e  l'ora del controllo
stesso; esso deve contenere, inoltre, un apposito spazio riservato ad
eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.
  Il  verbale  deve  essere  redatto in duplice copia: una copia deve
essere  rilasciata  all'azienda visitata, e l'originale e' trattenuto
dall'organismo  regionale  di  controllo.  Entrambe  le  copie devono
essere   firmate   dal   controllore  e  controfirmate  dal  soggetto
controllato.
  Qualora,  nel  corso  dei  sopralluoghi  in azienda o presso l'ente
interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in
domanda,  senza  che  sia  stata effettuata alcuna comunicazione alle
autorita' competenti, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni
non aderenti   alla   realta'   formulate   per  negligenza  grave  o
deliberatamente,  all'esclusione  dell'interessato  dal beneficio del
contributo  per  l'anno  civile considerato o anche per l'anno civile
successivo.
Modalita'  di rendicontazione   Il fascicolo per singolo beneficiario
deve  contenere  tutti  i  documenti  necessari a comprovare le spese
sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una
completa  istruttoria; e' necessario che ogni fattura emessa a fronte
delle  spese  sostenute  per  l'attuazione del programma in questione
riporti la dicitura "ai sensi del regolamento CE n. 1221/97", in modo
da   risultare   che  la  spesa  documentata  e'  stata  cofinanziata
dall'Unione europea e dallo Stato italiano.
  I   fascicoli  devono  rimanere  disponibili  presso  gli  enti  di
competenza   per   i   controlli  che  potrebbero  essere  effettuati
dall'A.I.M.A. e dall'Unione europea.
  Entro  il termine perentorio del 10 settembre di ogni anno gli enti
interessati fanno pervenire all'A.I.M.A. - Unita' organizzativa XII -
gli  elenchi  di  liquidazione,  suddivisi  a livello provinciale per
azione   e  sottoazione  e  l'elenco  dei  beneficiari  sottoposti  a
controllo in loco con l'indicazione dell'esito degli stessi.
  Detti  elenchi sono trasmessi su supporto cartaceo, sottoscritto da
un  responsabile,  e  su  supporto  magnetico,  entrambi  prodotti  e
distribuiti  dall'A.I.M.A.,  che  curera'  direttamente la necessaria
assistenza.
  Si  richiama l'attenzione degli organismi partecipanti al programma
sul   rispetto   del  predetto  termine  ultimo  di  rendicontazione,
trascorso  il  quale  non  risulta possibile attivare le procedure di
rimborso  dell'aiuto e il conseguente addebito delle spese al FEOGA -
sezione garanzia, entro il 15 ottobre di ciascun anno.
  Gli organismi partecipanti al programma devono attuare le procedure
ed  essere assoggettati ai controlli previsti dal regolamento (CE) n.
1663/95,  relativo  alle  procedure di liquidazione dei conti FEOGA -
sezione garanzia.
  L'A.I.M.A.  provvede nel piu' breve tempo possibile ad informare le
amministrazioni  interessate circa l'avvenuto pagamento relativo agli
elenchi trasmessi.
Comunicazioni  relative  allo  stato  di  attuazione  ed  alle  spese
sostenute    Gli  organismi  partecipanti  al programma forniscono al
Ministero  e  all'A.I.M.A.  una sintetica relazione informativa dello
stato   di  attuazione  del  sottoprogramma  e,  ove  necessario,  le
osservazioni  ritenute  opportune  da  tenere in considerazione per i
programmi   successivi,   nonche'  i  dati  consuntivi  delle  azioni
realizzate.
  Tali  informazioni  devono  pervenire  al  Ministero  non  oltre il
31 dicembre di ogni anno.
  Per adempiere, inoltre, alle disposizioni dell'art. 2, comma 3, del
regolamento  CE  n.  2300/97,  che  prescrive  che lo Stato membro e'
tenuto  a  comunicare  all'Unione  europea  entro  il  15 dicembre  i
risultati  delle  ricerche applicate alla lotta alla varroa, gli enti
che  abbiano  incluso  tale  azione nel proprio sottoprogramma devono
trasmettere  i  risultati  al  Ministero  non oltre il 15 novembre di
ciascun anno.
Disposizioni   finali     Si  richiama  l'attenzione  sulle  scadenze
indicate nella presente circolare:
    a) fase di programmazione:
      15 marzo per l'invio dei programmi regionali e ministeriali;
      30 settembre    per   l'invio   dei   programmi   eventualmente
riformulati   dopo   la   notifica   delle  decisioni  dell'Esecutivo
comunitario;
    b) fase di attuazione:
      15 aprile  per  l'invio  all'A.I.M.A. delle copie delle domande
pervenute;
      10 settembre  per  la  consegna  all'A.I.M.A.  degli elenchi di
liquidazione  ai fini dell'erogazione del finanziamento in favore dei
beneficiari e dell'elenco dei beneficiari sottoposto a controllo;
      31 agosto termine di effettuazione delle spese;
    c) comunicazioni:
      15 novembre  per la trasmissione dei risultati della lotta alla
varroa;
      31 dicembre per le relazioni sulle azioni concluse.
  E'  condizione essenziale per l'approvazione del sottoprogramma che
gli  enti  regionali  comunichino  contestualmente anche i dati sulla
consistenza,  censita e stimata, del proprio patrimonio apistico, per
assicurare l'adozione di metodologie di rilevazione uniformi su tutto
il territorio nazionale.
    Roma, 21 febbraio 2000
                                               Il Ministro: De Castro
Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 94