IL DIRETTORE GENERALE
             per le politiche di sviluppo e di coesione

  Visto  l'art.  9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto  l'art.  3,  comma  1, della legge n. 158/1990, con il quale,
viene stabilito che, a decorrere dell'anno 1991, il sopracitato fondo
e'  costituito  da  una  quota  fissa,  pari  a  quella assegnata per
l'esercizio  1990,  e  da  una  quota variabile determinata con legge
finanziaria  comprendente  gli  stanziamenti  annuali  previsti dalle
leggi di settore;
  Vista  la  legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di
parcheggi  in  particolare  gli  articoli 3  e 6 che disciplinano gli
interventi,  rispettivamente,  per la generalita' dei comuni e quelli
ad alta tensione di traffico;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  della  legge  n.  537/1993 - recante
interventi  correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce, fra
l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo
1989,  n.  122,  s'intendono  di  competenza  regionale ed i relativi
finanziamenti confluiscono, dal 1o gennaio 1994, previa riduzione del
15  per  cento,  nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3,
comma 1 della legge n. 158/1990;
  Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il
quale  viene  stabilito  che  la  Conferenza  Stato-regione  indica i
criteri  di  riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale
di sviluppo;
  Vista  la  legge  di  bilancio  n. 489 del 23 dicembre 1999, per il
2000;
  Visti  i  criteri  direttivi  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le
allegate  tabelle  1)  e 3)  rispettivamente,  relative alle quote da
devolvere per le finalita' di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex lege n.
122/1989;
  Visto,   in  particolare,  il  punto  5)  dei  sopracitati  criteri
direttivi  il  quale  stabilisce  che le delibere di approvazione dei
programmi   regionali   costituiscono   titolo   necessario   per  il
trasferimento  delle somme da ammettere a contributo entro il residuo
limite di stanziamento di competenza ;
  Visto  l'art.  3, comma 1, della legge n. 549/1995 - recante misure
di  razionalizzazione  della  finanza pubblica - il quale stabilisce,
tra  l'altro,  che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti
in   favore   delle  regioni  a  statuto  ordinario,  previsti  dalle
disposizioni  di  cui alla tabella B allegata alla legge, fra i quali
quelli  previsti  dall'art.  12,  legge  24 dicembre  1993, n. 537, e
successive modificazioni (confluenze);
  Vista  la  nota  n.  200/556/1.9.30  del  16 febbraio  1995,  della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, con la quale si comunica il
venir  meno  del  congelamento  delle  quote spettanti alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;
  Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a
favore  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse
a  contributo  indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri
direttivi,  tenuto  conto  delle delibere regionali, di rimodulazione
dei programmi a completamento delle annualita';
  Visti  gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e 12, comma
1,  del decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che per
l'erogazione  dei  finanziamenti  a favore delle province autonome di
Trento  e  Bolzano  a  valere  su  leggi  di settore "si prescinde da
qualunque  adempimento  previsto"  dalle  leggi  stesse,  anche se le
disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza
il trasferimento delle intere quote spettanti;
  Considerato  che lo stanziamento per il 2000 e' stato ridotto di L.
815.000, le quote spettanti sono state proporzionalmente ridotte;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   somma   complessiva   di   L. 52.490.000.000,   relativa  allo
stanziamento  2000,  e'  impegnata  a  favore delle regioni a statuto
speciale  e  delle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, per le
finalita'  esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna
di seguito indicate (importi in lire):

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      Regioni      ||Spettanze art. 3|Spettanze art. 6|    Totale
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Valle d'Aosta .... ||     804.575.950|               -|   804.575.950
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Provincia autonoma ||                |                |
di Trento ....     ||   1.490.836.900|               -| 1.490.836.900
---------------------------------------------------------------------
Friuli- Venezia    ||                |                |
Giulia ....        ||   3.184.475.210|   2.975.000.000| 6.159.475.210
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Sicilia ....       ||   8.544.943.320|  24.480.000.000|33.024.943.320
---------------------------------------------------------------------
Sardegna ....      ||   3.569.848.900|   5.780.000.000| 9.349.848.900
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Provincia autonoma ||                |                |
di Bolzano ....    ||   1.660.319.720|               -| 1.660.319.720
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .       ||  19.255.000.000|  33.235.000.000|52.490.000.000