IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Viste  le modifiche apportate dall'art. 6, comma 22, della legge 23
dicembre  1999,  n. 488, all'art. 2 del testo unico delle leggi sulle
tasse  automobilistiche  (approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  5  febbraio 1953,  n. 39), lettere d) e d-ter), in virtu'
delle  quali  le  tasse  automobilistiche  per  i rimorchi adibiti al
trasporto di cose non sono piu' da commisurarsi alla portata espressa
in  quintali bensi' al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le
automotrici;
  Considerato che per i rimorchi adibiti al trasporto di cose occorre
procedere   alla   determinazione   di   nuovi  importi  delle  tasse
automobilistiche,  da  corrispondere  per  uno  o  due  periodi fissi
quadrimestrali  decorrenti  dal  1o febbraio, 1o giugno e 1o ottobre,
oppure  per  un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei
suddetti  periodi  fissi,  ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e),
del  regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse
medesime adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462;
  Visto  il decreto ministeriale 26 gennaio 2000 che ha differito per
i  rimorchi  adibiti  al  trasporto  di cose il pagamento delle tasse
automobilistiche  con  scadenza  nel mese di febbraio 2000 al periodo
compreso  tra  il  1o ed  il  30 aprile  2000  nonche'  il versamento
relativo  alle  nuove immatricolazioni effettuate dal 1o gennaio 2000
con scadenza anteriore al 30 aprile 2000;
  Visto  l'art.  18  della  legge  21  maggio  1955, n. 463, il quale
attribuisce  al  Ministro  delle finanze la facolta' di stabilire con
proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche
e  di  modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento del
predetto tributo;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il rinnovo di pagamento
delle  tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000,
gia' prorogato al periodo compreso tra il 1o ed il 30 aprile 2000, e'
ulteriormente  prorogato  al  periodo  compreso  tra  il  1o ed il 30
giugno 2000.  Nello  stesso  termine  e'  corrisposto  il  versamento
relativo  alle  nuove immatricolazioni effettuate dal 1o gennaio 2000
con  scadenza  anteriore  al  30 giugno  2000, in base al regolamento
adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 aprile 2000
                                                   Il Ministro: Visco