IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  19  dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla
legge   1o  marzo  1986,  n.  64,  in  tema  di  disciplina  organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto-legge  23  febbraio  1995, n. 41, convertito con
modificazioni  dalla  legge  22  marzo  1995,  n.  85, recante misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
nelle aree depresse;
  Visto  in particolare l'art. 9, comma 3, della predetta legge n. 85
del  1995,  che  prevede  meccanismi  e  procedure  per  l'automatica
applicazione dei benefici nelle aree depresse;
  Visto  il  decreto-legge  23  giugno  1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
  Vista  la  legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 8, che demanda al CIPE
l'adeguamento  delle  predette  disposizioni, tenendo conto dei nuovi
criteri stabiliti dalla legge medesima;
  Viste  le  proprie delibere 8 agosto 1995 e 18 dicembre 1997 con le
quali sono stati individuati l'ammontare massimo dell'agevolazione in
forma   automatica,  la  tipologia  degli  investimenti  ammissibili,
nonche' le relative modalita' e procedure di attuazione, nel rispetto
dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  22  luglio  1999, emanato in attuazione del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  il  quale reca, tra l'altro,
modificazioni  ed integrazioni relative all'accesso alle agevolazioni
di cui alla legge n. 488/1992;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  emanare  direttive integrative delle
precedenti  determinazioni,  in  particolare  per  quanto riguarda il
campo  di  applicazione  degli incentivi automatici, nel rispetto dei
principi di cui all'art.8 della richiamata legge n. 266 del 1997;
  Su   proposta   del   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato:
                              Delibera:
  1.  Il comma 1 del punto 2 della deliberazione del 18 dicembre 1997
e' sostituito dal seguente:
  "Possono   accedere   alle   agevolazioni   di  cui  alla  presente
deliberazione   le  imprese  operanti  nei  settori  delle  attivita'
estrattive,  manifatturiere,  della  produzione  e  distribuzione  di
energia  elettrica,  vapore  e acqua calda, delle costruzioni, di cui
alle  sezioni  C,  D,  E  ed F della "classificazione delle attivita'
economiche  ISTAT 1991 , nonche' le imprese delle telecomunicazioni e
delle   attivita'  di  servizi  potenzialmente  diretti  ad  influire
positivamente  sullo  sviluppo  delle  predette attivita' produttive,
secondo   le   medesime   limitazioni  previste  per  l'accesso  alle
agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488".
  2.  Il  punto e) del primo comma del punto 4 della deliberazione 18
dicembre 1997 e' sostituito dal seguente:
    "e1)  servizi  finalizzati all'adesione di un sistema di gestione
ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di
qualita' ecologica del prodotto (Ecolabel, Marchio nazionale);
    e2)   servizi   finalizzati   all'acquisizione   del  sistema  di
qualificazione  del  processo  produttivo  dell'impresa,  secondo  le
normative UNI EN ISO 9000".
  3.  Dopo  il  quarto  comma  del  punto  4.  della deliberazione 18
dicembre 1997 sono aggiunti i seguenti:
  "Le  spese  per la certificazione di cui ai precedenti punti e1) ed
e2)  sono riconosciute, anche indipendentemente dall'effettuazione di
altri  investimenti produttivi, nel limite massimo del 5% dell'ultimo
fatturato  utile  relativo  alle  attivita'  produttive  dell'impresa
richiedente;  in  ogni  caso,  tale  agevolazione non puo' superare i
seguenti massimali:
    200  milioni  di  lire  per  la  registrazione  EMAS (regolamento
1836/93/CEE),  per  il  marchio  ecologico  sui prodotti (regolamento
880/92/CEE) e per il marchio nazionale sui prodotti (legge n. 344 del
1997);
    50 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standard ISO
14001;
    30 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standard UNI
EN ISO 9000.
  La  fruizione  delle agevolazioni correlate alle spese di cui sopra
e'  subordinata  all'avvenuto rilascio della prevista certificazione.
Relativamente  ai  beni  per  i  quali  non sia previsto l'impianto e
l'utilizzo  stabile  in  una unita' locale dell'impresa beneficiaria,
dovuto  alle  particolarita'  degli  investimenti  ovvero  alla  loro
integrazione  funzionale  nel  ciclo produttivo, le agevolazioni sono
concesse,  a  pena di revoca, a fronte della dichiarazione di impegno
dell'impresa  beneficiaria all'utilizzo nell'ambito del territorio di
una   unica   regione.   Per   tali   investimenti,  l'importo  delle
agevolazioni   e'   determinato,   in   relazione   alla   dimensione
dell'impresa,   sulla   base  della  piu'  bassa  misura  percentuale
agevolata applicabile al territorio regionale interessato".
    Roma, 15 febbraio 2000
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro  n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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