IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E  DELLA  PROGRAMMAZIONE  ECONOMICA    Visto  l'art. 43, primo comma,
della  legge  7 agosto  1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro
del  tesoro  e'  autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare
operazioni  di  indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel
quadro   generale  riassuntivo  del  bilancio  di  competenza,  anche
attraverso   l'emissione   di   buoni   del  tesoro  poliennali,  con
l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
6 aprile  2000  ammonta,  al  netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  a lire 28.639 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 10 marzo 2000, con il quale e'
stata  disposta  l'emissione  delle  prime due tranches dei buoni del
Tesoro  poliennali  6%,  con  godimento  1o novembre  1999 e scadenza
1o maggio 2031;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  terza  tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  6%, con godi-mento 1o novembre 1999 e scadenza 1o
maggio  2031,  fino  all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di
euro,  di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle
premesse,  recante  l'emissione  delle  prime  due tranches dei buoni
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.