L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazioni  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 novembre 1984, di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  gia' rilasciate alla Navale Assicurazioni S.p.a., con
sede  in Ferrara, via Borgoleoni n. 16, ed i successivi provvedimenti
autorizzativi;
  Viste  le  comunicazioni della societa' e, da ultimo, la lettera in
data  27  marzo 2000, con la quale la Navale Assicurazioni S.p.a., in
conformita' con le deliberazioni assunte all'unanimita' dal consiglio
di  amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 18 marzo 2000, ha
rinunciato  espressamente all'esercizio dell'attivita' riassicurativa
in alcuni rami danni;
  Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art, 65, comma
1, lettere a) e b) del citato decreto legislativo n. 175/1995;
                              Dispone:
  Ai  sensi  dell'art. 65, comma 3, dell decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, la Navale Assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, e'
decaduta     dall'autorizzazione     all'esercizio     dell'attivita'
riassicurativa nei rami 2 - malattia; 3 - corpi di veicoli terrestri;
4 - corpi di veicoli ferroviari e 10 - r.c. autoveicoli terrestri.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 aprile 2000
                                             Il presidente: Manghetti