IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita'
per  la  presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542,   recante   modificazioni   alle   disposizioni   relative  alla
presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
Visto  l'art.  1,  comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal predetto
decreto  n.  542  del  1999, in base al quale le dichiarazioni devono
essere  redatte,  a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli
approvati  con  decreto  dirigenziale  da  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  e  da  utilizzare  per  le dichiarazioni dei redditi e del
valore  della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso
di  periodo  d'imposta  non  coincidente  con  l'anno  solare, per il
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  del  31 dicembre dell'anno
precedente a quello di approvazione;
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul   valore   aggiunto,   nonche'  di  modernizzazione  del  sistema
digestione delle dichiarazioni;
Visto  il  decreto  legislativo  28 dicembre 1998, n. 490, contenente
disposizioni  integrative  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,   concernenti  la  revisione  della  disciplina  dei  centri  di
assistenza fiscale;
Visto   il  decreto  31  maggio  1999,  n.  164,  recante  norme  per
l'assistenza  fiscale  resa  dai  centri di assistenza fiscale per le
imprese   e   per   i  dipendenti,  dai  sostituti  d'imposta  e  dai
professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;
Visto  il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme
in  materia  di  armonizzazione,  razionalizzazione e semplificazione
delle  disposizioni  fiscali e previdenziali concernenti i redditi di
lavoro  dipendente  e dei relativi adempimenti da parte dei datori di
lavoro;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la
riforma  delle  sanzioni  tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
Visto  il  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni,   concernente  disposizioni  generali  in  materia  di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
Visto   il   decreto   dirigenziale   31  luglio  1998  e  successive
modificazioni,  concernente  le  modalita'  tecniche  di trasmissione
telematica delle dichiarazioni;
Vista  la  legge  13  maggio  1999,  n.  133, recante disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto  il  decreto  legislativo  23  dicembre  1999,  n. 505, recante
disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti  legislativi 2
settembre  1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997,
n.  466  e  n.  467,  in  materia  di redditi di capitale, di imposta
sostitutiva  della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro
dipendente;
Vista,  in  particolare,  la  normativa  contenente agevolazioni agli
effetti  delle  imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o
di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti
d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e  16  del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato dal decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto  il  parere  formulato  dal  Garante per la protezione dei dati
personali,  con  nota  n.  960  del  3  febbraio 2000, in ordine alla
informativa  da  rendere  agli interessati ed alla manifestazione del
consenso per il trattamento dei dati sensibili;
Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei
dati   delle   dichiarazioni   da   trasmettere   all'amministrazione
finanziaria in via telematica;
Considerato  che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la
stampa   dei   modelli  da  utilizzare  per  la  compilazione,  anche
meccanografica,  delle  dichiarazioni  e per l'utilizzo di sistemi di
lettura ottica automatica ai fini di una piu' celere acquisizione dei
dati da parte dell'amministrazione finanziaria;
Considerato   che   occorre   stabilire   le  modalita'  tecniche  di
trasmissione via Internet delle dichiarazioni e di documenti;
Considerata  l'opportunita' di modificare la struttura e il contenuto
della  dichiarazione  in materia di imposte sui redditi delle persone
fisiche  non residenti, al fine di adeguarla alla vigente normativa e
di semplificarne la compilazione.

                              Decreta:

                               Art. 1.
                 (Modello di dichiarazione unificata
                delle persone fisiche non residenti)

1.  E'  approvato, con le relative istruzioni, il modello "UNICO 2000
NR"  che  puo'  essere  presentato  dai contribuenti non residenti in
Italia  nel  1999 che nello stesso anno, hanno posseduto solo redditi
fondiari e di lavoro dipendente.
2.  Il  modello  "UNICO  2000  NR" e' composto dal frontespizio e dai
quadri RA, RB, RC, RP. RN, RV e RX.
3.  E'  altresi'  approvata  la  scheda  da utilizzare, ai fini della
scelta  della  destinazione  dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte
dei  soggetti  indicati nell'art. 1, comma 4, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Il modello di cui al comma 1 deve essere prodotto in due esemplari
identici.