IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  34, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  7  agosto 1998 con il quale la societa' S.p.a.
Enterprise  e'  stata  posta  in  amministrazione  straordinaria  con
prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 6 agosto 2000;
  Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998 con il quale e'
stato  concesso,  a  decorrere  dal  7  agosto  1998,  il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla
predetta societa';
  Vista  l'istanza  presentata  dal  commissario  straordinario della
citata societa' con la quale viene richiesta la corresponsione di cui
trattasi;
  Visto  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente per
territorio;
  Ritenuta  la  necessita'  di  prorogare il predetto trattamento, ai
sensi del citato art. 7, comma 10-ter, legge n. 236/1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enteprise, sede in
Milano,  unita' di Viareggio (Lucca) (NID 0009LU0002), per un massimo
di  quarantadue  unita' lavorative e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 1o febbraio
2000 al 6 agosto 2000.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 marzo 2000
                                         Il direttore generale: Daddi