L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                      dell'Ispettorato generale
              per la liquidazione degli enti disciolti

  Vista  la  legge  4 dicembre  1956,  n.  1404,  recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di
altri  Enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559 recante la disciplina della
soppressione   delle   gestioni   fuori  bilancio  nell'ambito  delle
amministrazioni dello Stato;
  Visto  l'art.  26 della sopra citata legge n. 559/1993 con il quale
e' stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio
istituita nell'ambito della Cassa conguaglio per il settore elettrico
e  denominata  "Agevolazioni  di  sovrapprezzo  termico  alle imprese
elettrosiderurgiche";
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956, recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Considerato   che  l'operazione  che  ostacola  la  chiusura  della
gestione  liquidatoria  del citato ente e' rappresentato dal seguente
debito  in  contestazione di L. 10.000.000.000 connesso al ricorso al
TAR del Lazio proposto dalla societa' Deltasider S.p.a. nei confronti
della suddetta gestione fuori bilancio in liquidazione;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
della gestione fuori bilancio sopraindicata, occorre far ricorso alla
procedura  di  cui  all'art.  13-bis  della citata legge n. 1404/1956
trasferendo  il  suddetto  debito  per  complessive L. 10.000.000.000
dalla  gestione  fuori bilancio "Agevolazioni di sovrapprezzo termico
alle    imprese    elettrosiderurgiche"    all'Ente   nazionale   per
l'addestramento   dei   lavoratori   del  commercio  (E.N.A.L.C.)  in
liquidazione;
                              Decreta:
  Il  debito  di  cui alle premesse per complessive L. 10.000.000.000
connesso  al  ricorso  al  TAR  del  Lazio  proposto  dalla  societa'
Deltasider  S.p.a. e' trasferito, ai sensi e con le modalita' dettate
dall'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, della gestione
fuori  bilancio  "Agevolazioni  di  sovrapprezzo termico alle imprese
elettrosiderurgiche"   all'ente  nazionale  per  l'addestramento  dei
lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 aprile 2000
                                 L'Ispettore generale capo: D'Antuono