L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                      dell'Ispettorato generale
              per la liquidazione degli enti disciolti

  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n.
396   con   il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94,  ha  emanato  il  regolamento  sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Vista  la  legge  21 ottobre  1978,  n.  641, con la quale e' stato
soppresso  e posto in liquidazione l'Opera nazionale per i pensionati
d'Italia (O.N.P.I.);
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 aprile  1979  con  il quale le
residue operazioni di liquidazione sono state affidate all'I.G.E.D.;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956  recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Considerato  che  le  operazioni  che  ostacolano la chiusura della
gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti
crediti:
    1)  L.  1.558.444.871  nei  confronti  della  regione Sicilia per
competenze pagate al personale O.N.P.I. dall'Ispettorato generale per
la  liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) a titolo di stipendi
ed oneri riflessi;
    2)  L.  184.190.860  nei  confronti  della regione Friuli-Venezia
Giulia  per  competenze pagate al personale O.N.P.I. dall'ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) a titolo
di stipendi ed oneri riflessi;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
delle  operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso
alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956
trasferendo  i  crediti  per  complessive L. 1.742.635.731 dall'Opera
nazionale per i pensionati d'Italia (O.N.P.I.) all'Ente nazionale per
l'addestramento   dei   lavoratori   del  commercio  (E.N.A.L.C.)  in
liquidazione;
                              Decreta:
  I  crediti,  di  cui  alle premesse (L. 1.558.444.871 nei confronti
della  regione  Sicilia;  L.  184.190.860 nei confronti della regione
Friuli-Venezia   Giulia),   per  complessive  L.  1.742.635.731  sono
trasferiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n.
1404,  dall'Opera  nazionale  per  i  pensionati  d'Italia (O.N.P.I.)
all'Ente  nazionale  per l'addestramento dei lavoratori del commercio
(E.N.A.L.C.)  in  liquidazione, il quale versera' il predetto importo
al citato O.N.P.I.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 aprile 2000
                                 L'Ispettore generale capo: D'Antuono