Ai Prefetti della Repubblica
                              Al   commissario  del  Governo  per  la
                              provincia autonoma di Bolzano
                              Al   commissario  del  Governo  per  la
                              provincia autonoma di Trento
                              Al  presidente  della  giunta regionale
                              della Valle d'Aosta
                                  e, per conoscenza:
                              Al Ministero della difesa - Gabinetto -
                              Ufficio legislativo
                              Al  Ministero  degli  esteri - Servizio
                              del contenzioso diplomatico, trattati e
                              affari legislativi
                              Al    Ministero   della   giustizia   -
                              Gabinetto - Ufficio legislativo
                              Al  Ministero  delle  finanze - Ufficio
                              legislativo
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri    -   Dipartimento   per   il
                              coordinamento      delle      politiche
                              comunitarie - Ufficio legislativo

                                Le vigenti disposizioni in materia di
                              trasferimenti  immobiliari  in  zone di
                              confine     prevedono     un     regime
                              vincolistico     che    subordina    le
                              alienazioni      a     stranieri     al
                              provvedimento     autorizzatorio    del
                              prefetto,     su     parere    conforme
                              dell'autorita'  militare  (articoli 1 e
                              2,   legge   2 giugno  1935,  n.  1095,
                              modificata   dalla   legge  22 dicembre
                              1939,   n.   2207,   art.   18,   legge
                              24 dicembre    1976,   n.   898,   come
                              integrato  dall'art.  9, legge 2 maggio
                              1990, n. 104).
                                E'  sorta  al  riguardo  la questione
                              relativa  alla  compatibilita'  di tale
                              disciplina,  nella  parte  in  cui essa
                              trova  applicazione  nei  riguardi  dei
                              cittadini   di   altri   Stati   membri
                              dell'Unione     europea,     con     le
                              disposizioni comunitarie che sanciscono
                              la   liberta'   di   circolazione   dei
                              lavoratori,   di   stabilimento   e  di
                              prestazione  di  servizi  da  parte dei
                              cittadini dell'Unione europea.
                                Su tale delicata problematica, per la
                              quale e' attualmente pendente presso la
                              Corte   di  giustizia  delle  Comunita'
                              europee  un giudizio volto ad acclarare
                              la    compatibilita'   tra   le   norme
                              domestiche  e  quelle  comunitarie,  e'
                              intervenuta,     su     richiesta    di
                              quest'amministrazione,     l'Avvocatura
                              generale  dello  Stato  che ha rilevato
                              come  le  disposizioni  cennate possano
                              formare  oggetto  di  censura  in  sede
                              comunitaria per contrarieta' alle norme
                              del Trattato (articoli 12, 39, 43 e 49)
                              e  come  si  renda  pertanto necessario
                              procedere  ad un intervento legislativo
                              di  modifica della disciplina domestica
                              onde  renderla  compatibile  con quella
                              della Comunita' europea (allegato 1).
                                Cio'   stante,   nelle   more   della
                              definizione  della  questione  in  sede
                              legislativo,   occorre   procedere,  in
                              conformita'            all'orientamento
                              giurisprudenziale  espresso  sia  dalla
                              Corte   di  giustizia  delle  Comunita'
                              europee che dalla Corte costituzionale,
                              alla disapplicazione delle norme citate
                              nel   caso   in   cui   gli   atti   di
                              compravendita  d'immobili oggetto della
                              speciale  disciplina avvengano a favore
                              di   persone   fisiche   o   giuridiche
                              appartenenti alla Comunita' europea.
                                Nel    rappresentare   che   analoghe
                              disposizioni   vengono  contestualmente
                              diramate  ai  propri comandi periferici
                              dal  Ministero della difesa, si pregano
                              le   SS.LL.,  direttamente  interessate
                              dall'esercizio    di    tale   potesta'
                              autorizzatoria, di volersi conformare a
                              tale   indirizzo,   dandone   opportuna
                              notizia     ai    Distretti    notarili
                              competenti per le rispettive province.
                                                  Il Ministro: Bianco