IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
302,  recante  il  regolamento  per  l'individuazione degli uffici di
livello   dirigenziale  generale  del  Ministero  del  commercio  con
l'estero, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 397;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
260,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
esecuzione  delle  decisioni  di  condanna  e  risarcimento  di danno
erariale,   in  particolare,  l'art.  1,  ai  sensi  del  quale  alla
riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza
o  ordinanza  esecutiva  a carico di responsabili per danno erariale,
provvede  l'Amministrazione titolare del credito attraverso l'ufficio
designato con decreto del Ministro competente;
  Visto  il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito
nella  legge  7 luglio  1927,  n.  1495,  in  particolare  l'art.  11
concernente  le violazioni in materia di esportazioni ed importazioni
di merci;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507, recante
"Depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del  sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art.  1 della legge 25 giugno 1999 n.
205, in particolare gli articoli 67, 93 e 103";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  commercio  con l'estero del
14 febbraio  2000,  con  cui  e' stato individuato l'ufficio al quale
deve  essere  inviato  il  rapporto  di  cui  all'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  commercio  con l'estero del
23 febbraio   1999,   concernente   l'individuazione   delle   unita'
dirigenziali  di livello non generale del Ministero del commercio con
l'estero  e delle relative competenze, in particolare l'art. 3, comma
5,  lettera  f)  e  g),  che  conferisce  alla divisione quarta della
Direzione  generale per la politica commerciale e per la gestione del
regime   degli   scambi  la  competenza  specifica  sul  rilascio  di
autorizzazioni   all'esportazione  e  di  certificati  internazionali
d'importazioni, e l'art. 5, comma 2, lettera l), che attribuisce alla
divisione  prima  del Servizio per la gestione delle risorse e per le
relazioni con il pubblico le questioni di competenza del servizio non
rientranti nelle specifiche attribuzioni delle divisioni;
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di apportare al summenzionato
decreto  ministeriale  del  23 febbraio  1999, una rettifica relativa
alla  elencazione delle competenze delle divisioni di cui e' composto
il  Servizio  per la gestione delle risorse e per le relazioni con il
pubblico;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  All'art. 3, comma 5, del decreto del Ministro del commercio con
l'estero  del  23 febbraio 1999, va aggiunta la lettera m), avente il
seguente  contenuto: "ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della
legge  24 novembre  1981,  n.  689",  in relazione alle violazioni in
materia di esportazione ed importazioni di merci.