IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE
                    DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
                       LA GESTIONE DEI RIFIUTI

  Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed,
in  particolare,  il comma 4, che individua, tra le imprese tenute ad
iscriversi   all'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la
gestione  dei  rifiuti, in prosiego denominato Albo, gli intermediari
ed i commercianti di rifiuti;
  Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dei  trasporti  e della navigazione, e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento
di organizzazione e funzionamento dell'Albo, ed in particolare l'art.
6,  comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del comitato
nazionale  dell'Albo  la  determinazione dei criteri per l'iscrizione
nelle diverse categorie e classi;
  Considerato  che  l'iscrizione  all'Albo e' subordinata al possesso
dei  requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui
all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
  Ritenuto  di  dover  fissare  i  requisiti  minimi per l'iscrizione
all'Albo  nella  categoria  8  riguardante  le  imprese che intendono
effettuare l'attivita' di intermediazione e commercio dei rifiuti;
  Vista  la  nota  prot. n. 1265/ALBO/PRES. del 14 marzo 2000, con la
quale   sono  stati  chiesti  alla  Commissione  europea  chiarimenti
interpretativi  circa  l'obbligo d'iscrizione all'Albo per i soggetti
che  effettuano attivita' di commercio ed intermediazione dei rifiuti
prodotti  da terzi di cui hanno la detenzione e per i quali risultano
autorizzati  alle operazioni di smaltimento o recupero ai sensi degli
articoli  27  e 28 o 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22;
  Ritenuto,   pertanto,   in  attesa  dei  suddetti  chiarimenti,  di
determinare  l'obbligo  d'iscrizione  all'Albo  nella  categoria 8, a
carico  delle  imprese  che  svolgono  attivita' di intermediazione o
commercio  dei  rifiuti  senza  avere  la  detenzione dei rifiuti che
formano oggetto di tali attivita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  Le  imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 8
devono  essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata
sotto la lettera "A".
  2. La dotazione minima di personale e' costituita da:
    a) il titolare di impresa individuale;
    b) i lavoratori dipendenti;
    c) i collaboratori in via coordinata e continuativa;
    d) i soci delle societa' purche' "prestatori d'opera" all'interno
dell'impresa.
  2. Il requisito di capacita' finanziaria per l'iscrizione di cui al
comma  1  si  intende  soddisfatto  con  un importo di lire cinquanta
milioni.  Tale  requisito  e'  dimostrato  con  le  modalita'  di cui
all'art.  11,  comma  2,  del  decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero
mediante   la  rappresentazione  di  un'attestazione  di  affidamento
bancario  rilasciata da istituti di credito o da societa' finanziarie
con  capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi secondo la
lettera "B".