IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile
2000,  con  il  quale  la  dott.ssa  Katia Bellillo e' stata nominata
Ministro senza portafoglio;
  Visto  il  proprio  decreto in data 27 aprile 2000, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
le pari opportunita', a decorrere dal 26 aprile 2000;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Vista  la  piattaforma di azione della IV Conferenza mondiale delle
donne  di  Pechino, che indica come obiettivo dell'azione dei Governi
l'acquisizione  di poteri e di responsabilita' da parte delle donne e
come metodo il "mainstreaming";
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 420
del 19 luglio 1995;
  Vista   la   decisione   del   Consiglio  dell'Unione  europea  del
22 dicembre 1995;
  Visto l'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  27 marzo  1997  -  "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di
poteri  e  responsabilita'  alle  donne,  a  riconoscere  e garantire
liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini";
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal 26 aprile 2000, il Ministro senza portafoglio per
le pari opportunita' dott.ssa Katia Bellillo e' delegata a esercitare
le  funzioni  di  indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative,
anche  normative,  nonche'  di  ogni  altra funzione attribuita dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in
materia di pari opportunita' per donne e uomini.
  In  particolare,  salve  le  competenze  attribuite  dalla legge ai
singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunita' e' delegata:
    a) a  promuovere  e  coordinare  le  azioni  di  Governo volte ad
assicurare   pari   opportunita',   a   prevenire   e   rimuovere  le
discriminazioni,  nonche'  a  consentire l'indirizzo, coordinamento e
monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei;
    b) a  promuovere,  nel  quadro  del decentramento amministrativo,
forme di collaborazione fra Stato, regioni e autonomie locali al fine
di  riorientare le politiche di perseguimento degli obiettivi di pari
opportunita',    nonche'    di    prevenzione   e   rimozione   delle
discriminazioni;
    c) a   esercitare   le   funzioni   di   indirizzo,   proposta  e
coordinamento dell'iniziativa normativa in tutte le materie attinenti
alla  progettazione  e  alla attuazione delle politiche in materia di
pari  opportunita',  cultura  delle  differenze,  equita'  e qualita'
sociale per donne e uomini;
    d) a  esercitare  le  funzioni di indirizzo e coordinamento delle
amministrazioni   competenti,  al  fine  di  assicurare  la  corretta
attuazione  delle  normative  e  degli orientamenti governativi nelle
materie di cui alle lettere a) e c);
    e) a   promuovere   le   necessarie  verifiche,  da  parte  delle
amministrazioni  competenti,  nelle  materie di cui alle lettere a) e
c);  in  casi  di  particolare  rilevanza puo' richiedere al Ministro
competente specifiche relazioni;
    f) a  esercitare  i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera
c),  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, nelle materie di cui alle
lettere a) e c);
    g) a  esercitare  funzioni di proposta, indirizzo e coordinamento
delle  iniziative,  anche normative, volte a prevenire e rimuovere le
discriminazioni,  con particolare riferimento ai fenomeni di razzismo
e  xenofobia  nei  confronti  delle  persone  immigrate, a realizzare
programmi  di  integrazione  sociale  nei  confronti delle vittime di
violenza  o di grave sfruttamento, nonche' a programmare e realizzare
le relative azioni di contrasto.