IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236;
  Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478,  convertito,  con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n.
56;
  Visto  il  decreto-legge  1o  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  28  novembre  1996,  n.  608,  ed  in
particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 24 dicembre 1996 con il quale
sono  stati  ripartiti  gli  stanziamenti previsti dal citato art. 9,
comma 25, punto b);
  Vista  la delibera CIPE del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte
dei  conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale
sono  stati  definiti  i  criteri di priorita' per la concessione del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  ai  sensi
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge
n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 13 novembre 1977, n.
393;
  Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art.  62,  comma  1, lettera b), della legge n. 488 del 23
dicembre 1999;
  Considerato  che la S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, ha ritenuto
di  effettuare  una riduzione di personale presso l'unita' produttiva
di Tivoli (Roma);
  Considerato  che  la  citata  S.p.a. ha comunicato l'apertura della
procedura  di  mobilita',  di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991,
nei  confronti  di  tutti  i  propri dipendenti occupati nel predetto
stabilimento;
  Considerato  che  la  societa'  di cui trattasi fa parte del gruppo
Pirelli  che  ha  chiuso  l'unita'  produttiva di Villafranca Tirrena
(Messina), per cessazione dell'attivita', in cui erano presenti oltre
500 dipendenti nell'anno 1993;
  Visto il decreto ministeriale datato 28 aprile 1993 e seguenti, con
i   quali   e'   stato   concesso  il  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale a decorrere dal 9 dicembre 1992;
  Visto   il   progetto  dei  lavori  socialmente  utili  predisposto
dall'Agenzia per l'impiego del Lazio;
  Ritenuta  la  necessita' di corrispondere, in favore dei lavoratori
dipendenti  della  predetta  societa',  la  proroga  del  trattamento
straordinario  di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 4, comma
21,  e  dell'art.  9, comma 25, punto B, del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n.  510,  convertito con modificazioni nella legge 28 novembre
1996,  n.  608,  e  successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
dell'art. 62, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 23 dicembre
1999, a decorrere dal 1o gennaio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto B,
del   decreto-legge   1o   ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 62, comma 1, lettera
b), della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, e' concessa in favore di
un  numero  massimo  di  46  lavoratori  interessati dipendenti della
S.p.a.  Societa'  Pneumatici  Pirelli,  unita'  produttiva  in Tivoli
(Roma),  la  proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione
salariale per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.