IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la sentenza n. 1/2000 del 20-24 gennaio 2000 pronunciata dal
tribunale  di  Modena,  che  ha dichiarato il fallimento della S.p.a.
Nilva industria abbigliamento bambini;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  223/1991,  in  favore  dei  lavoratori  sospesi  dal  lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 24 gennaio 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nilva industria
abbigliamento bambini, sede in S. Cesario sul Panaro (Modena), unita'
in S. Cesario sul Panaro (Modena) (NID 0008MO0011), per un massimo di
cinquantaquattro  unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  24
gennaio 2000 al 23 luglio 2000.