IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   1'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'articolo 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla
Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24 - relativo alla
individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al
comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria,
inoltrata  presso  il competente ufficio regionale del lavoro e della
massima  occupazione,  come  da  protocollo  dello stesso, in data 29
febbraio  2000,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 10 febbraio 2000
stabilisce  per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1o febbraio
2000,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  38  ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  metalmeccanico,  applicato,  a  25 ore medie settimanali nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a tredici unita',
su un organico complessivo di quattrocentocinquanta unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per il periodo dal 1o febbraio 2000 al 31 gennaio
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art  6,  comma  3  del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l.  Cesari  Aimone  ferroviaria,  con  sede  in  Roma,  unita' di
Campobasso,   per   i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  38  ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
tredici  unita',  su un organico complessivo di quattrocentocinquanta
unita'.