IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di mobilita';
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata
legge n. 223/1991;
  Visto  l'art.  81,  comma 7, primo periodo, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448, successivamente abrogato dall'art. 45, comma 17, primo
periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera c), primo periodo, della legge
17 maggio  1999, n. 144, che ha previsto la concessione della proroga
dell'indennita'  di mobilita', per un periodo massimo di dodici mesi,
in  favore  dei  lavoratori  titolari  di indennita' di mobilita' con
scadenza  entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in
zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n.
219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei
contratti  d'area  di  cui  all'art.  2, comma 203, lettera f), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la  nota  datata 15 febbraio 1999, con la quale il Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato gestione separata
terremoto,  ha  individuato  nelle  province  di  Avellino, Salerno e
Potenza  le zone interessate agli interventi di cui alla citata legge
n.  219  /1981,  nelle  quali  sono state avviate le procedure per la
stipula  dei  contratti  d'area  nonche'  l'elenco delle aziende, ivi
ubicate, che hanno operato licenziamenti di manodopera;
  Vista  la nota del 26 ottobre 1999, con la quale l'INPS, sulla base
del   predetto  elenco  fornito  dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  e  a  seguito di indagini effettuate
presso le sedi INPS di Avellino, Salerno e Potenza, ha comunicato che
il   numero   dei  destinatari  della  proroga  in  questione  e'  di
trecentotrentasei   unita',  di  cui  sessantuno  lavoratori  per  la
provincia  di  Avellino  e  duecentosettantacinque  lavoratori per la
provincia di Potenza;
  Visto  il decreto ministeriale n. 27331 del 5 novembre 1999, che ha
prorogato l'indennita' di mobilita', per un periodo massimo di dodici
mesi, in favore dei predetti lavoratori, ai sensi del citato art. 45,
comma 17, lettera c), primo periodo, della legge n. 144/1999;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali  e  comunque  non  oltre  il 31 dicembre 2000, la proroga del
trattamento  di  mobilita'  di cui all'art. 45, comma 17, lettera c),
primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Ritenuto  di  prorogare  il trattamento di mobilita', gia' concesso
con il predetto decreto ministeriale n. 27331 del 5 novembre 1999, in
favore dei lavoratori sopra citati;
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  il  trattamento  di  mobilita',  di cui all'art. 45,
comma 17,  lettera c),  primo  periodo,  gia' concesso con il decreto
ministeriale  n.  27331  del  5 novembre  1999,  e' prorogato fino al
31 dicembre 2000.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  tenuto  a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della
prestazione  di  cui  al presente decreto, ai fini del rispetto della
disponibilita'  finanziaria  all'uopo  preordinata  dalla  norma, nel
limite di 10,5 miliardi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 aprile 2000
                                         Il direttore generale: Daddi