IL RETTORE

  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1998 ed in particolare l'art. 6,
commi 9 e 11;
  Visto l'art. 83, comma 1, dello statuto di questa Universita';
  Visto  il  decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996, con cui
e'  stato  emanato lo statuto di questa Universita', pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165;
  Considerato  che  e' stata data attuazione al primo comma dell'art.
73 dello statuto:
  Visto    il   parere   favorevole   espresso   dal   consiglio   di
amministrazione nella seduta in data 11 febbraio 2000;
  Vista  la  delibera  del  senato accademico della seduta in data 22
febbraio  2000,  con  la  quale  sono  state approvate, a maggioranza
qualificata  dei  due  terzi  dei  componenti  il  senato  stesso, le
modifiche agli articoli citati;
  Vista  la nota del dipartimento autonomia universitaria e studenti,
ufficio  1, del M.U.R.S.T. prot. n. 521 del 18 aprile 2000, pervenuta
in  data  27  aprile  2000,  con  la  quale  il predetto Ministero ha
comunicato di non aver osservazioni da formulare al riguardo;
                              Decreta:
    a) di  emanare,  ai  sensi  dell'art.  6, comma 6, della legge n.
168/1989, le modifiche ai seguenti articoli dello statuto:
  Al  comma  1 dell'art. 46 dopo la lettera e) e' aggiunta la lettera
f) "Il nucleo di valutazione di ateneo".
  Il comma 1 dell'art. 70 e' sostituito dal seguente:
  "Il  nucleo  di  valutazione  ha  il  compito  di verificare, anche
mediante  analisi  comparative dei costi e dei rendimenti, sulla base
di provvedimenti legislativi, regolamentari, ministeriali e rettorali
che  a  detto  nucleo  facciano  espresso  riferimento,  il  corretto
utilizzo  delle  risorse pubbliche e la produttivita' della ricerca e
della didattica, nonche' di valutare la gestione amministrativa e gli
interventi di sostegno al diritto allo studio".
  Al comma 2 dell'art. 70 e' aggiunto il seguente periodo:
  L'Ateneo  assicura  al nucleo di valutazione l'autonomia operativa,
il  diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche'
la  pubblicita'  e  la  diffusione  degli  atti  nel  rispetto  della
normativa a tutela della riservatezza".
  Il comma 3 dell'art. 70 e' integrato nel modo seguente:
  "Il nucleo elabora una relazione annuale e la trasmette agli organi
necessari  dell'ateneo  e al direttore amministrativo, che ne tengono
conto  ai  fini  delle  determinazioni di loro competenza, nonche' la
relazione  da  inviare entro il 30 aprile al M.U.R.S.T. e al Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario".
  Il comma 4 dell'art. 70 e' modificato nel modo seguente:
  "Il  nucleo  di  valutazione  e'  composto  da  cinque  docenti, un
dirigente, un funzionario amministrativo e da due membri nominati tra
studiosi  ed  esperti nel campo della valutazione anche in ambito non
accademico.  Il  coordinatore  del  nucleo e' eletto tra i membri che
siano professori di ruolo dell'Universita' degli studi di Perugia".
    b)  Il  testo  integrale  degli  articoli 46  e  70 dello statuto
dell'Universita'  degli  studi  di Perugia, a seguito delle modifiche
sopra indicate risulta essere il seguente:
                              "Art. 46.
                             O r g a n i
  1. Sono organi necessari dell'ateneo:
    a) il rettore;
    b) il senato accademico;
    c) la giunta di ateneo;
    d) il consiglio di amministrazione;
    e) il consiglio degli studenti;
    f)  il nucleo di valutazione.
                              Art. 70.
                        Nucleo di valutazione
  1.  Il  nucleo  di  valutazione  ha il compito di verificare, anche
mediante  analisi  comparative dei costi e dei rendimenti, sulla base
di provvedimenti legislativi, regolamentari, ministeriali e rettorali
che  a  detto  nucleo  facciano  espresso  riferimento,  il  corretto
utilizzo  delle  risorse pubbliche e la produttivita' della ricerca e
della didattica, nonche' di valutare la gestione amministrativa e gli
interventi di sostegno al diritto allo studio.
  2.  Il  nucleo  determina  i parametri ed i criteri per l'esercizio
della  valutazione,  in  riferimento  agli  obiettivi stabiliti dalla
legge ed ai programmi ed agli atti di indirizzo dell'ateneo. L'ateneo
assicura  al  nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto
di  accesso  ai  dati  e  alle  informazioni  necessari,  nonche'  la
pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a
tutela della riservatezza.
  3. Il nucleo elabora una relazione annuale prevista dalla normativa
vigente  e  la  trasmette,  entro  il 30 aprile di ciascun anno, agli
organi necessari dell'ateneo e al direttore amministrativo nonche' al
M.U.R.S.T.  e  al  Comitato  nazionale per la valutazione del sistema
universitario.
  4.  Il  nucleo  di  valutazione  e'  composto da cinque docenti, un
dirigente, un funzionario amministrativo e da due membri nominati tra
studiosi  ed  esperti nel campo della valutazione anche in ambito non
accademico.  Il  coordinatore  del  nucleo e' eletto tra i membri che
siano professori di ruolo dell'Universita' degli studi di Perugia.
  5.  I  componenti  del  nucleo  di  valutazione  sono  nominati dal
rettore,  su designazione del senato accademico, durano in carica tre
anni  e  non  possono  ricoprire  l'incarico  per  piu'  di due volte
consecutive".
  Le  presenti  modifiche  entrano  in vigore quindici giorni dopo la
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Perugia, 9 maggio 2000
                                                  Il rettore: Calzoni