Avvertenza: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995, integrate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nel testo di detto decreto n. 527/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1995, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal decreto legislativo 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale. Tali modifiche sono riportate tra i segni (( . . . . . . )) Art. 1. Convenzioni 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 (a) e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 (b) e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (c) e dell'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (d); le banche concessionarie vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (e). 2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonche' le modalita' di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici. 3. La convenzione prevede altresi' che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e societa' di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilita' delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per societa' di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le societa' di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio. 4. La convenzione prevede inoltre: a) le modalita' di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle banche concessionarie; b) le modalita' con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attivita' delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando l'esclusiva responsabilita' civile per danni in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3; c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,(( ferme restando le competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (f); d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonche' uniformita' di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare;)) e) gli adempimenti a carico delle societa' di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalita' di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'articolo 4, al sistema della locazione finanziaria. 5. La convenzione deve altresi' riservare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi dei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990. n. 241 (g). (a) La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995. Con deliberazione del 18 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1997, il CIPE ha apportato alcune modifiche e integrazioni alla citata deliberazione del 27 aprile 1995. Da ultimo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le direttive di cui alla predetta delberazione CIPE del 27 aprile 1995 sono state modificate e integrate dal decreto ministeriale del 22 luglio 1999. (b) Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianaio 20 luglio 1998, concernente l'estensione delle agevolazioni previste dalle disposizioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 1998. (c) Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 (Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992, e' il seguente: "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso a sistemi di tutoraggio; d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.". (d) Il D.Lgs. n. 112/1998, reca "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". (e) Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, reca: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi. (f) Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), contenente norme sulle agevolazioni alle attivita' produttive: "3. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura svolgono, ove richieste, funzioni di informazione, assistenza e consulenza tecnica agli interessati che intendano avvalersi delle agevolazioni di cui al comma 1". (g) La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".