Avvertenza:
    Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art.
11,  comma  2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle   leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
comma  3,  del  medesimo  testo  unico, al solo fine di facilitare la
lettura  sia delle disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995,
integrate  dalle  nuove  disposizioni,  sia  di quelle richiamate nel
decreto  stesso  trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nel testo di detto decreto n. 527/1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1995, sono state,
pertanto,  inserite  le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi)
ad  esso  apportate  dal  decreto  legislativo  9 marzo 2000, n. 133,
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale.
     Tali modifiche sono riportate tra i segni (( . . . . . . ))
                               Art. 1.
                             Convenzioni
  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle
domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati
ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati
dalle  direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 (a)
e   con   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  20 luglio  1998  (b)  e successive modifiche e
integrazioni,  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 2 del decreto-legge
22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488 (c) e dell'articolo 18, comma 1, lettera aa)
del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112  (d);  le  banche
concessionarie vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte
e   della   disponibilita'  di  una  struttura  tecnico-organizzativa
adeguata   alla  prestazione  del  servizio,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (e).
  2.   Con   apposita   convenzione   stipulata   tra   il  Ministero
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  e  le  banche
concessionarie  sono  regolamentati  i reciproci rapporti, nonche' le
modalita'  di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i
relativi  oneri  sono  posti  a carico delle risorse stanziate per la
concessione dei benefici.
  3.  La  convenzione  prevede  altresi' che le banche concessionarie
possano   stipulare  convenzioni  con  altre  banche  e  societa'  di
locazione  finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori,
per   l'accreditamento   dei  contributi,  ferma  restando  la  piena
responsabilita'   delle   banche  concessionarie  nei  confronti  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.  Per
societa'  di  locazione  finanziaria  si  intendono  anche  le banche
abilitate  alla  locazione  stessa.  Le banche concessionarie possono
stipulare  convenzioni  esclusivamente con le banche e le societa' di
locazione    finanziaria    che    dispongono    di   una   struttura
tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.
  4. La convenzione prevede inoltre:
    a) le  modalita' di trasmissione al Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle banche
concessionarie;
    b) le   modalita'   con  cui  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato  esercita  le  proprie  funzioni  di
controllo  sull'attivita'  delle banche concessionarie ed applica, in
caso  di  inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le
sanzioni  ivi contemplate, ferma restando l'esclusiva responsabilita'
civile  per  danni  in  relazione  agli inadempimenti addebitabili ai
soggetti di cui al comma 3;
    c) l'impegno  delle  banche concessionarie a fornire alle imprese
beneficiarie   delle   agevolazioni,  d'intesa  e  coordinandosi  con
l'Istituto   per  la  promozione  industriale,  adeguati  servizi  di
informazione  e  assistenza, in collaborazione con le associazioni di
categoria,  provvedendo  alla  tempestiva  diffusione  tra le imprese
stesse    degli    orientamenti    interpretativi    del    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,(( ferme restando le
competenze  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato ed
agricoltura   previste   dall'articolo   5,   comma  3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (f);
    d) il  divieto  per  le banche concessionarie, al fine di evitare
duplicazioni  dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria
riservatezza  dei  dati e delle informazioni relativi alle imprese ed
ai  programmi  da  esaminare,  nonche' uniformita' di valutazione, di
affidare  ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima,
fatti  salvi  i  casi  di specifici accertamenti o approfondimenti di
carattere particolare;))
    e) gli   adempimenti   a   carico  delle  societa'  di  locazione
finanziaria  di  cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al
presente   regolamento  ed  alle  modalita'  di  trasferimento  delle
agevolazioni   alle   imprese   beneficiarie   che   ricorrano,   per
l'acquisizione  delle  immobilizzazioni  di  cui  all'articolo  4, al
sistema della locazione finanziaria.
  5.   La   convenzione   deve   altresi'   riservare   al  Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  l'adozione  di
disposizioni    in    merito    ai   termini   del   procedimento   e
all'individuazione  del  responsabile  dello  stesso  ed in genere di
applicazione  dei  principi  direttivi dei capi I, II, III e IV della
legge 7 agosto 1990. n. 241 (g).
              (a)  La  deliberazione  del  CIPE del 27 aprile 1995 e'
          stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
          -   n.  142  del  20 giugno  1995.  Con  deliberazione  del
          18 dicembre  1996,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale -
          serie  generale  -  n.  70  del  25 marzo  1997, il CIPE ha
          apportato  alcune  modifiche  e  integrazioni  alla  citata
          deliberazione  del  27 aprile  1995.  Da  ultimo,  ai sensi
          dell'art.  18,  comma 1,  lettera  aa)  del D.Lgs. 31 marzo
          1998,   n.   112,   le   direttive  di  cui  alla  predetta
          delberazione  CIPE del 27 aprile 1995 sono state modificate
          e integrate dal decreto ministeriale del 22 luglio 1999.
              (b)   Il   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianaio  20 luglio 1998, concernente
          l'estensione delle agevolazioni previste dalle disposizioni
          della  legge  n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero,
          ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1, della legge 27 dicembre
          1997,  n. 449, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 1998.
              (c) Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.
          415/1992 (Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64,
          recante  disciplina  organica dell'intervento straordinario
          nel   Mezzogiorno),   come   modificato   dalla   legge  di
          conversione n. 488/1992, e' il seguente:
              "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
          economica  (CIPE)  e  il  Comitato interministeriale per il
          coordinamento    della    politica    industriale   (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, previa determinazione di
          indirizzo   del  Consiglio  dei  Ministri,  definiscono  le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
                a) le  agevolazioni  sono  calcolate  in "equivalente
          sovvenzione  netto  secondo  i criteri e nei limiti massimi
          consentiti   dalla   vigente   normativa   della  Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
                b) la  graduazione  dei  livelli  di sovvenzione deve
          essere  effettuata  secondo un'articolazione territoriale e
          settoriale  e  per  tipologia  di iniziative, che concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree  economicamente
          depresse  del  territorio nazionale, nei settori a maggiore
          redditivita'   anche   sociale  identificati  nella  stessa
          delibera;
                c) le   agevolazioni   debbono   essere   corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della  redditivita'  delle  iniziative  ai  fini della loro
          selezione,  evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
          la  massima  trasparenza  mediante  il rispetto dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi  di  monitoraggio  e,  per le iniziative di piccole
          dimensioni, maggiore   efficienza  mediante  il  ricorso  a
          sistemi di tutoraggio;
                d) gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli
          impegni   assunti   per  le  agevolazioni  industriali  con
          provvedimento   di  concessione  provvisoria  non  potranno
          essere   aumentati   in   relazione   ai maggiori   importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo.".
              (d)  Il  D.Lgs.  n.  112/1998,  reca  "Conferimento  di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59".
              (e)  Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, reca: "Attuazione
          della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
          servizi.
              (f)  Si  trascrive  il  testo dell'art. 5, comma 3, del
          D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento
          per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
          per  la  promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno,  in
          attuazione  dell'art.  3  della  legge 19 dicembre 1992, n.
          488),  contenente  norme  sulle agevolazioni alle attivita'
          produttive:
              "3.  Le  camere di commercio, industria, artigianato ed
          agricoltura    svolgono,   ove   richieste,   funzioni   di
          informazione,   assistenza   e   consulenza   tecnica  agli
          interessati  che  intendano avvalersi delle agevolazioni di
          cui al comma 1".
              (g)  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".