L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del
9 maggio 2000;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  30 giugno  1997,  concernente  la  "Interconnessione nel settore
delle   telecomunicazioni  e  finalizzata  a  garantire  il  servizio
universale   e   l'interoperabilita'  attraverso  l'applicazione  dei
principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
  Vista la direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto
concerne  la  portabilita'  del numero di operatore e la preselezione
del vettore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la  legge  30  luglio  1998, n. 281, recante "Disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti";
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la  propria  delibera  n. 3/CIR/1999, recante "Regole per la
fornitura  della  carrier  selection  equal  access  in  modalita' di
preselezione   (carrier  preselection)",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 303 del 28 dicembre 1999;
  Vista  la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante
"Regole  per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori
(service  provider  porability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
  Visto  lo  schema  di  contratto tipo per la prestazione di carrier
preselection  e  i relativi allegati, nella versione del 3 marzo 2000
inviata da Telecom Italia all'Autorita' in data 6 marzo 2000;
  Sentite  le  parti  nel  corso  del  procedimento istruttorio e, in
particolare, in occasione delle audizioni tenutesi presso l'Autorita'
in data 25 e 29 febbraio 2000;
  Vista la documentazione prodotta dagli operatori;
  Considerato  che  la  citata  delibera  n. 3/CIR/99, nell'imporre a
Telecom  Italia,  quale operatore notificato, l'obbligo di pubblicare
le condizioni per la prestazione di carrier preselection (CPS), fissa
i  principi  per la definizione delle procedure nonche' le condizioni
tecniche  ed  economiche  di offerta della prestazione da parte della
stessa Telecom Italia;
  Considerato  dunque  che  la  negoziazione  della  prestazione  tra
Telecom  Italia  e  l'operatore  preselezionato,  ad integrazione dei
contratti  di  interconnessione o ex novo, deve avvenire in linea con
le disposizioni generali di cui alla delibera n. 3/CIR/99;
  Considerato  che  dall'istruttoria  sono emersi alcuni elementi che
possono  costituire  un  ostacolo al raggiungimento di accordi tra le
parti   e,   conseguentemente,   alla  tempestiva  attivazione  della
prestazione;
  Considerato  che l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8, della
citata  legge n. 249 del 1997, attribuisce all'Autorita' il potere di
definire criteri obiettivi e trasparenti per l'interconnessione e per
l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di
non  discriminazione,  nonche' di regolare le relazioni tra gestori e
utilizzatori   delle   infrastrutture   di   telecomunicazioni  e  di
verificare  che  i  gestori  di  infrastrutture  di telecomunicazioni
garantiscano   i  diritti  di  interconnessione  e  di  accesso  alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi
di telecomunicazione;
  Considerato  che  l'art.  4,  comma  14, del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 318 del 1997 attribuisce all'Autorita' il potere
di  fissare  in  anticipo  gli  elementi  riguardanti  gli accordi di
interconnessione  elencati  nell'allegato  D,  parte 1, e che, per la
fornitura  della  prestazione  di  "carrier preselection", assume una
particolare rilevanza la definizione di condizioni per la "parita' di
accesso"  e che tali condizioni possono riguardare aspetti economici,
procedurali, tecnici e contrattuali;
  Considerato che l'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  318  del  1997 riconosce all'Autorita' la facolta' di
intervenire  in  qualsiasi  momento  al  fine  di  garantire  che  le
condizioni  di  accesso  alla  rete  siano  eque,  ragionevoli  e non
discriminatorie  per  entrambe  le  parti  e  siano  tali da arrecare
benefici agli utenti, nonche', ove cio' sia giustificato, la facolta'
di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  9 della delibera n. 3/CIR/99
fissano i principi in base ai quali definire le procedure di evasione
delle  richieste  da  parte  dell'operatore  di accesso e il piano di
lavorazione  delle  richieste  ricevute dagli operatori fornitori del
servizio di "carrier preselection";
  Considerato   che  Telecom  Italia  ha  inviato  all'Autorita',  in
relazione  a  quanto previsto all'art. 8, commi 2 e 5, della delibera
n.   3/CIR/99,   il  riepilogo  della  capacita'  di  evasione  degli
ordinativi  di lavoro (OO.LL.) a livello nazionale per ciascun mese e
per  distretto,  nonche'  il  piano  di  lavorazione  delle richieste
ricevute  dagli  operatori  entro il 12 gennaio 2000 relativamente al
periodo transitorio;
  Considerato  che  gli  OO.LL.  sono  stati  suddivisi per mese, per
distretto   e  per  operatore  in  ragione  della  massima  capacita'
produttiva d'evasione di ordinativi;
  Considerato  che  dall'esame del piano presentato da Telecom Italia
si rileva, in particolare, che:
    Telecom   Italia   ha   adottato   autonomamente   un  calendario
dilazionato  per  l'avvio  della  prestazione  riferita al profilo a)
(chiamate  verso  altri distretti, chiamate internazionali e chiamate
verso  cellulari),  in  contrasto  con  la  delibera  n. 3/CIR/99 che
prevede,   con   riferimento   al  profilo  a),  l'attivazione  della
prestazione contemporaneamente in tutti i distretti;
    nel  dimensionamento  della propria capacita' produttiva, Telecom
Italia  non  ha tenuto conto delle previsioni degli operatori e delle
presumibili  richieste  della  clientela;  tali  previsioni  appaiono
infatti  piu'  elevate  rispetto  alla capacita' di Telecom Italia di
evadere  le  richieste,  sia  alla  luce  delle  dichiarazioni  degli
operatori, sia alla luce di analisi dei comportamenti della domanda e
delle esperienze di altri Paesi europei;
    Telecom  Italia  ha dichiarato agli operatori e all'Autorita' che
la  propria  capacita'  complessiva massima mensile di lavorazione e'
indistintamente riferita sia alla prestazione di carrier preselection
sia alla prestazione di number portability;
  Considerato  che  essendo  trascorsi quattro mesi dall'approvazione
della  delibera  n. 3/CIR/99, si rende necessario un intervento volto
ad  accelerare i tempi di disponibilita' della prestazione su tutti i
distretti  e  che  non  e'  piu'  giustificata  una  dilazione  della
capacita' di evasione degli OO.LL. per area distrettuale;
  Considerato   che,   con  riferimento  alla  capacita'  massima  di
ordinativi,   l'autorita'   ritiene   opportuno  definire  un  numero
superiore  di OO.LL. giornalieri da evadere, che, da una parte, tenga
conto   dell'effettiva   capacita'   di  Telecom  Italia  di  rendere
disponibile   la   prestazione,   e  che,  dall'altra,  non  ostacoli
l'effettiva  necessita'  del  mercato  di  rispondere a "ragionevoli"
richieste  della  clientela. In particolare, la capacita' di evasione
degli  ordinativi  deve  essere  fissata  in  modo  separato  per  le
differenti   prestazioni,   in  considerazione  dell'opportunita'  di
rendere  trasparente la separazione dell'offerta della prestazione di
carrier preselection rispetto a quella di number portability;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   fissare  -  con  riferimento  alla
distribuzione  degli  OO.LL. sul territorio nazionale e sul mercato e
nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalita' ed
equita'  - alcune condizioni aggiuntive di ripartizione; ritenuta, in
particolare,  necessaria una ripartizione delle attivazioni mensili a
livello  di singola area distrettuale e contemporaneamente su tutti i
distretti.  In tale ottica, una quota parte delle attivazioni mensili
deve  essere  garantita  in  misura  uguale a tutti gli operatori, in
maniera  da  tutelare  gli  operatori  con minor numero di richieste,
mentre  per  la  restante parte la ripartizione deve tenere conto, in
modo proporzionale, delle richieste degli operatori;
  Considerato  che  l'attivita'  di  verifica  dalla congruita' delle
condizioni  di  fornitura  della  prestazione si e' concentrata sugli
aspetti   che   impediscono  o  restringono  la  realizzazione  della
prestazione  e  che  non sono giustificati sotto il profilo tecnico e
procedurale;
  Considerato   che   assumono   particolare   rilievo   le  seguenti
condizioni:
    i  tempi  di  attivazione della prestazione sia in relazione alla
verifica  di  cui all'art. 6, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 per
quel  che  concerne  i  tempi  di  attivazione  della  prestazione in
funzione  delle  diverse tipologie di impianto di abbonato, contenuti
nell'offerta  di  interconnessione  di riferimento di Telecom Italia,
sia  in  relazione  ai  tempi di configurazione delle centrali (SGT e
SGU)  per  l'instradamento  delle  chiamate verso le reti dei diversi
operatori;
    le  informazioni  relative  all'attivazione della prestazione, al
fine  di favorire una maggiore flessibilita' nel rapporto tra Telecom
Italia  e  l'operatore  preselezionato e di assicurare la trasparenza
nel rapporto tra operatori;
    gli  obblighi  di informazione nei casi in cui la prestazione non
sia  fornita o per ragioni legate alla non congruita' della richiesta
pervenuta  o  in  relazione a particolari tipologie di clientela (es.
clienti  non  titolari  di  un  contratto  con  Telecom Italia, linee
attestate su centrali analogiche, contratti agevolati, cessazione del
cliente,  subentro),  pur  nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale in materia di trattamento dei dati personali;
  Considerato che:
    il servizio deve essere di facile fruizione per i consumatori;
    i  rapporti  tra  operatori  e  consumatori  sono  regolati dalle
disposizioni  concernenti  la  definizione  di  carte  di  servizio e
dall'art.  16  del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del
1997  nonche'  sulla  base delle condizioni previste nelle rispettive
licenze.  Tali  disposizioni impongono agli operatori licenziatari di
utilizzare idonei schemi contrattuali, di prevedere nei contratti con
i propri clienti livelli dettagliati ed analitici di fatturazione, di
fornire  alla  clientela  specifiche  informazioni,  di prevedere uno
standard  minimo  di  servizio reso, di garantire la trasparenza e la
certezza dell'offerta del servizio;
    tutti  questi  aspetti riguardano la relazione diretta tra utente
del servizio e operatore preselezionato fornitore del servizio finale
al cliente;
    la prestazione di "carrier preselection" modifica il rapporto tra
l'abbonato   con  l'operatore  di  accesso:  la  volonta'  inequivoca
dell'abbonato  di  modificare  il rapporto contrattuale in essere con
l'operatore  d'accesso  rappresenta,  ai  sensi dell'art. 3, comma 3,
della   delibera   n.   3/CIR/99,   una   condizione  necessaria  per
l'attivazione della prestazione all'operatore preselezionato da parte
di Telecom Italia;
    l'abbonato  puo' manifestare la propria volonta' a Telecom Italia
direttamente  o indirettamente tramite l'operatore preselezionato. Al
fine  di  evitare  che  tale elemento costituisca un impedimento alla
rapida  conclusione  degli accordi, l'autorita' ha ritenuto opportuno
indicare  - nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza
nei rapporti con gli utenti-consumatori - delle linee guida in ordine
alle  modalita'  di  manifestazione  indiretta  della volonta' e alle
procedure  da  seguire  per  la  gestione degli ordini di attivazione
della prestazione di "carrier preselection";
  Valutata  l'opportunita'  di  costituire un comitato tecnico per la
qualita'  del  servizio  di  carrier  preselection  composto anche da
rappresentanti  degli  operatori  al  fine  di  fornire all'autorita'
indicazioni   utili   alla   verifica   dell'andamento  del  processo
transitorio e a regime della prestazione;
  Udita  nella  riunione  del  9 maggio 2000, la relazione finale del
commissario  relatore,  ing.  Mario  Lari,  ai sensi dell'art. 32 del
regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il  funzionamento
dell'autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                Capacita' di evasione e distribuzione
            delle richieste di carrier preselection - CPS
  1. Telecom  Italia  e'  tenuta ad adeguare la capacita' di evasione
degli  ordinativi  della  prestazione di "carrier preselection" sulla
base  dell'andamento  dalla  domanda  di  ordinativi per la fornitura
della prestazione. L'autorita', alla luce di un esame delle richieste
avanzate  dagli  operatori nel periodo transitorio, fissa in 12000 il
numero  di  attivazioni  minime  giornaliere  per  la  prestazione di
"carrier preselection" da parte di Telecom Italia.
  2. Le  attivazioni  giornaliere  sono  da  intendersi riferite alla
capacita'  di evasione delle richieste per la prestazione di "carrier
preselection"  contemporaneamente  su tutto il territorio nazionale e
indipendentemente dal profilo di servizio.
  3. Le  attivazioni giornaliere sono da intendersi ripartite nei 232
distretti,  proporzionalmente  al  numero di abbonati (residenziali e
affari)  presenti nel distretto, sulla base della distribuzione degli
abbonati.
  4. Il  30% della capacita' di evasione, come determinata in base ai
commi precedenti, e' distribuita sulla base del numero complessivo di
operatori richiedenti la prestazione. In caso di capacita' inevasa da
un singolo operatore, questa viene riassegnata ai rimanenti operatori
sulla base dei principi di cui sopra.
  5. Il  70% della capacita' di evasione, come determinata in base ai
commi precedenti, e' ripartita proporzionalmente alle richieste degli
operatori.
  6. L'autorita'  si  riserva  di rivedere, dopo novanta giorni dalla
data  di  approvazione  del  presente  provvedimento, la capacita' di
evasione  mensile  di  attivazioni di Telecom Italia verificandone la
compatibilita' con le condizioni di mercato.