L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 9 maggio 2000; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, concernente la "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Vista la direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilita' del numero di operatore e la preselezione del vettore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti"; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la propria delibera n. 3/CIR/1999, recante "Regole per la fornitura della carrier selection equal access in modalita' di preselezione (carrier preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 303 del 28 dicembre 1999; Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (service provider porability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999; Visto lo schema di contratto tipo per la prestazione di carrier preselection e i relativi allegati, nella versione del 3 marzo 2000 inviata da Telecom Italia all'Autorita' in data 6 marzo 2000; Sentite le parti nel corso del procedimento istruttorio e, in particolare, in occasione delle audizioni tenutesi presso l'Autorita' in data 25 e 29 febbraio 2000; Vista la documentazione prodotta dagli operatori; Considerato che la citata delibera n. 3/CIR/99, nell'imporre a Telecom Italia, quale operatore notificato, l'obbligo di pubblicare le condizioni per la prestazione di carrier preselection (CPS), fissa i principi per la definizione delle procedure nonche' le condizioni tecniche ed economiche di offerta della prestazione da parte della stessa Telecom Italia; Considerato dunque che la negoziazione della prestazione tra Telecom Italia e l'operatore preselezionato, ad integrazione dei contratti di interconnessione o ex novo, deve avvenire in linea con le disposizioni generali di cui alla delibera n. 3/CIR/99; Considerato che dall'istruttoria sono emersi alcuni elementi che possono costituire un ostacolo al raggiungimento di accordi tra le parti e, conseguentemente, alla tempestiva attivazione della prestazione; Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8, della citata legge n. 249 del 1997, attribuisce all'Autorita' il potere di definire criteri obiettivi e trasparenti per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione, nonche' di regolare le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e di verificare che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; Considerato che l'art. 4, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 attribuisce all'Autorita' il potere di fissare in anticipo gli elementi riguardanti gli accordi di interconnessione elencati nell'allegato D, parte 1, e che, per la fornitura della prestazione di "carrier preselection", assume una particolare rilevanza la definizione di condizioni per la "parita' di accesso" e che tali condizioni possono riguardare aspetti economici, procedurali, tecnici e contrattuali; Considerato che l'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 riconosce all'Autorita' la facolta' di intervenire in qualsiasi momento al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e siano tali da arrecare benefici agli utenti, nonche', ove cio' sia giustificato, la facolta' di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi; Considerato che gli articoli 8 e 9 della delibera n. 3/CIR/99 fissano i principi in base ai quali definire le procedure di evasione delle richieste da parte dell'operatore di accesso e il piano di lavorazione delle richieste ricevute dagli operatori fornitori del servizio di "carrier preselection"; Considerato che Telecom Italia ha inviato all'Autorita', in relazione a quanto previsto all'art. 8, commi 2 e 5, della delibera n. 3/CIR/99, il riepilogo della capacita' di evasione degli ordinativi di lavoro (OO.LL.) a livello nazionale per ciascun mese e per distretto, nonche' il piano di lavorazione delle richieste ricevute dagli operatori entro il 12 gennaio 2000 relativamente al periodo transitorio; Considerato che gli OO.LL. sono stati suddivisi per mese, per distretto e per operatore in ragione della massima capacita' produttiva d'evasione di ordinativi; Considerato che dall'esame del piano presentato da Telecom Italia si rileva, in particolare, che: Telecom Italia ha adottato autonomamente un calendario dilazionato per l'avvio della prestazione riferita al profilo a) (chiamate verso altri distretti, chiamate internazionali e chiamate verso cellulari), in contrasto con la delibera n. 3/CIR/99 che prevede, con riferimento al profilo a), l'attivazione della prestazione contemporaneamente in tutti i distretti; nel dimensionamento della propria capacita' produttiva, Telecom Italia non ha tenuto conto delle previsioni degli operatori e delle presumibili richieste della clientela; tali previsioni appaiono infatti piu' elevate rispetto alla capacita' di Telecom Italia di evadere le richieste, sia alla luce delle dichiarazioni degli operatori, sia alla luce di analisi dei comportamenti della domanda e delle esperienze di altri Paesi europei; Telecom Italia ha dichiarato agli operatori e all'Autorita' che la propria capacita' complessiva massima mensile di lavorazione e' indistintamente riferita sia alla prestazione di carrier preselection sia alla prestazione di number portability; Considerato che essendo trascorsi quattro mesi dall'approvazione della delibera n. 3/CIR/99, si rende necessario un intervento volto ad accelerare i tempi di disponibilita' della prestazione su tutti i distretti e che non e' piu' giustificata una dilazione della capacita' di evasione degli OO.LL. per area distrettuale; Considerato che, con riferimento alla capacita' massima di ordinativi, l'autorita' ritiene opportuno definire un numero superiore di OO.LL. giornalieri da evadere, che, da una parte, tenga conto dell'effettiva capacita' di Telecom Italia di rendere disponibile la prestazione, e che, dall'altra, non ostacoli l'effettiva necessita' del mercato di rispondere a "ragionevoli" richieste della clientela. In particolare, la capacita' di evasione degli ordinativi deve essere fissata in modo separato per le differenti prestazioni, in considerazione dell'opportunita' di rendere trasparente la separazione dell'offerta della prestazione di carrier preselection rispetto a quella di number portability; Ritenuta l'opportunita' di fissare - con riferimento alla distribuzione degli OO.LL. sul territorio nazionale e sul mercato e nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalita' ed equita' - alcune condizioni aggiuntive di ripartizione; ritenuta, in particolare, necessaria una ripartizione delle attivazioni mensili a livello di singola area distrettuale e contemporaneamente su tutti i distretti. In tale ottica, una quota parte delle attivazioni mensili deve essere garantita in misura uguale a tutti gli operatori, in maniera da tutelare gli operatori con minor numero di richieste, mentre per la restante parte la ripartizione deve tenere conto, in modo proporzionale, delle richieste degli operatori; Considerato che l'attivita' di verifica dalla congruita' delle condizioni di fornitura della prestazione si e' concentrata sugli aspetti che impediscono o restringono la realizzazione della prestazione e che non sono giustificati sotto il profilo tecnico e procedurale; Considerato che assumono particolare rilievo le seguenti condizioni: i tempi di attivazione della prestazione sia in relazione alla verifica di cui all'art. 6, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 per quel che concerne i tempi di attivazione della prestazione in funzione delle diverse tipologie di impianto di abbonato, contenuti nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, sia in relazione ai tempi di configurazione delle centrali (SGT e SGU) per l'instradamento delle chiamate verso le reti dei diversi operatori; le informazioni relative all'attivazione della prestazione, al fine di favorire una maggiore flessibilita' nel rapporto tra Telecom Italia e l'operatore preselezionato e di assicurare la trasparenza nel rapporto tra operatori; gli obblighi di informazione nei casi in cui la prestazione non sia fornita o per ragioni legate alla non congruita' della richiesta pervenuta o in relazione a particolari tipologie di clientela (es. clienti non titolari di un contratto con Telecom Italia, linee attestate su centrali analogiche, contratti agevolati, cessazione del cliente, subentro), pur nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di trattamento dei dati personali; Considerato che: il servizio deve essere di facile fruizione per i consumatori; i rapporti tra operatori e consumatori sono regolati dalle disposizioni concernenti la definizione di carte di servizio e dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 nonche' sulla base delle condizioni previste nelle rispettive licenze. Tali disposizioni impongono agli operatori licenziatari di utilizzare idonei schemi contrattuali, di prevedere nei contratti con i propri clienti livelli dettagliati ed analitici di fatturazione, di fornire alla clientela specifiche informazioni, di prevedere uno standard minimo di servizio reso, di garantire la trasparenza e la certezza dell'offerta del servizio; tutti questi aspetti riguardano la relazione diretta tra utente del servizio e operatore preselezionato fornitore del servizio finale al cliente; la prestazione di "carrier preselection" modifica il rapporto tra l'abbonato con l'operatore di accesso: la volonta' inequivoca dell'abbonato di modificare il rapporto contrattuale in essere con l'operatore d'accesso rappresenta, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99, una condizione necessaria per l'attivazione della prestazione all'operatore preselezionato da parte di Telecom Italia; l'abbonato puo' manifestare la propria volonta' a Telecom Italia direttamente o indirettamente tramite l'operatore preselezionato. Al fine di evitare che tale elemento costituisca un impedimento alla rapida conclusione degli accordi, l'autorita' ha ritenuto opportuno indicare - nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza nei rapporti con gli utenti-consumatori - delle linee guida in ordine alle modalita' di manifestazione indiretta della volonta' e alle procedure da seguire per la gestione degli ordini di attivazione della prestazione di "carrier preselection"; Valutata l'opportunita' di costituire un comitato tecnico per la qualita' del servizio di carrier preselection composto anche da rappresentanti degli operatori al fine di fornire all'autorita' indicazioni utili alla verifica dell'andamento del processo transitorio e a regime della prestazione; Udita nella riunione del 9 maggio 2000, la relazione finale del commissario relatore, ing. Mario Lari, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita'; Delibera: Art. 1. Capacita' di evasione e distribuzione delle richieste di carrier preselection - CPS 1. Telecom Italia e' tenuta ad adeguare la capacita' di evasione degli ordinativi della prestazione di "carrier preselection" sulla base dell'andamento dalla domanda di ordinativi per la fornitura della prestazione. L'autorita', alla luce di un esame delle richieste avanzate dagli operatori nel periodo transitorio, fissa in 12000 il numero di attivazioni minime giornaliere per la prestazione di "carrier preselection" da parte di Telecom Italia. 2. Le attivazioni giornaliere sono da intendersi riferite alla capacita' di evasione delle richieste per la prestazione di "carrier preselection" contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal profilo di servizio. 3. Le attivazioni giornaliere sono da intendersi ripartite nei 232 distretti, proporzionalmente al numero di abbonati (residenziali e affari) presenti nel distretto, sulla base della distribuzione degli abbonati. 4. Il 30% della capacita' di evasione, come determinata in base ai commi precedenti, e' distribuita sulla base del numero complessivo di operatori richiedenti la prestazione. In caso di capacita' inevasa da un singolo operatore, questa viene riassegnata ai rimanenti operatori sulla base dei principi di cui sopra. 5. Il 70% della capacita' di evasione, come determinata in base ai commi precedenti, e' ripartita proporzionalmente alle richieste degli operatori. 6. L'autorita' si riserva di rivedere, dopo novanta giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la capacita' di evasione mensile di attivazioni di Telecom Italia verificandone la compatibilita' con le condizioni di mercato.