IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art.  106 del Nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  e  del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo
divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in
materia  di  norme  costruttive  e funzionali delle macchine agricole
ispirandosi al diritto comunitario;
  Vista  la  legge  8 agosto  1977,  n.  572,  recante  le  norme  di
attuazione  delle  direttive  delle  Comunita' europee concernenti il
riavvicinamento   delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative
all'omologazione  dei  tipi di trattori agricoli o forestali a ruote,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981,
n.  212,  che  attua  le  prescrizioni tecniche di cui alla direttiva
78/764/CEE  del  Consiglio,  relativo  all'omologazione  dei  tipi di
trattori  agricoli  o forestali a ruote per quanto concerne il sedile
del  conducente,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981;
  Vista  la  direttiva 1999/57/CE della Commissione del 7 giugno 1999
che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio
relativa al suddetto dispositivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le   prescrizioni   del  presente  decreto  si  applicano:  alla
omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella
legge 8 agosto 1977, n. 572.
  2. Al  capo  IV,  dell'allegato  11 al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, il punto 1.1.5 e' sostituito dal
presente:
  "1.1.5. Qualora la posizione del sedile e' regolabile unicamente in
lunghezza e in altezza, l'asse longitudinale passante per il punto di
riferimento  del  sedile deve essere parallelo al piano longitudinale
verticale  del  trattore  passante  per il centro del volante con uno
sfasamento laterale autorizzato di 100 mm".