IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art.  229  del  Nuovo  codice  della  strada approvata con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art.  106 del Nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  e  del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo
divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in
materia  di  norme  costruttive  e funzionali delle macchine agricole
ispirandosi al diritto comunitario;
  Vista  la  legge  8  agosto  1977,  n.  572,  recante  le  norme di
attuazione  delle  direttive  delle  Comunita' europee concernenti il
riavvicinamento   delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative
all'omologazione  dei  tipi di trattori agricoli o forestali a ruote,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n.
296,  che  attua  le  prescrizioni  tecniche  di  cui  alla direttiva
79/533/CEE  del  Consiglio,  relativo  all'omologazione  dei  tipi di
trattori  agricoli  o  forestali  a  ruote  per  quanto  concerne  il
dispositivo di rimorchio e la retromarcia, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 giugno 1983;
  Vista  la  direttiva 1999/58/CE della Commissione del 7 giugno 1999
che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/533/CEE del Consiglio
relativa ai suddetti dispositivi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le  prescrizioni  del  presente  decreto  si  applicano:  alla
omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella
legge 8 agosto 1977, n. 572.
  2.  Al  capo  I  dell'allegato  2  al  decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, il punto 3 e' cosi' modificato:
    1) Il primo comma e' sostituito dal seguente:
      "Il  dispositivo  deve  avere  forma  di ganascia. L'apertura a
livello del centro del perno di bloccaggio deve essere di 60 mm + 0,5
/ - 1,5 mm e la profondita' della ganascia dal centro del perno di 62
+/- 0,5 mm".
    2) La figura e' soppressa.