IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la  direttiva  n.  95/16/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio   del   29 giugno   1995   per   il  riavvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art.  10,  recante  norme  per  l'attuazione della direttiva n.
95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Vista  l'istanza del 21 dicembre 1999, protocollo n. 757947, con la
quale  l'organismo  Certi-lift S.a.s., con sede in via G. Leopardi n.
71  -  40026  Imola,  ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente
della    Repubblica    30 aprile   1999,   n.   162,   ha   richiesto
l'autorizzazione   al  rilascio  di  certificazioni  ai  sensi  della
direttiva medesima;
  Considerato   che   la   documentazione   prodotta   dall'organismo
Certi-lift  S.a.s.,  soddisfa  quanto  richiesto  dalla direttiva del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
16 settembre   1998,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato   altresi'   che   l'organismo  Certi-lift  S.a.s.,  ha
dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di
cui  all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo  Certi-lift  S.a.s.,  e' autorizzato al rilascio di
certificazioni  CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito
elencati:
    allegato  V:  Esame  CE  del  tipo  (Modulo B, limitatamente alla
lettera B);
    allegato VI: Esame finale;
    allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.