IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto  l'articolo  7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998 con il quale
e'  stata  accertata  la  condizione  di crisi aziendale, della ditta
S.p.a. L'Editrice Romana;
  Visto  il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998 e successivo
con  il  quale  e'  stato  concesso,  a decorre dal 6 aprile 1998, il
sottocitato trattamento;
  Vista  l'istanza  della  ditta S.p.a. L'Editrice Romana tendente ad
ottenere   della  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento
anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;
  Visto il parere dell'Organo competente per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  seguito  dell'accertamento  delle condizioni di crisi aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale  del  14  aprile 2000, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  nonche'  la possibilita' di beneficiare del
trattamento  di  pensionamento  anticipato, in favore dei giornalisti
professionisti,  dipendenti  dalla  S.p.a. L'Editrice Romana, sede in
Roma,  unita'  di  Roma,  (NID9912RM0034) per un massimo di 25 unita'
lavorative in CIGS (3 prepensionabili);
    Rieti, (NID9912RI0003) per un massimo di due unita' lavorative in
CIGS (2 prepensionabili);
    Chieti,  (NID9913CH0007)  per un massimo di una unita' lavorativa
in CIGS;
    Pescara,  (NID9913PE0008) per un massimo di tre unita' lavorative
in CIGS;
    Campobasso,   (NID9914CB0008)   per  un  massimo  di  una  unita'
lavorativa  in  CIGS  per  il  periodo dal 6 aprile 1999 al 5 ottobre
1999.