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  L'art.  24,  comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 stabilisce
che  il  trattamento  economico  dei  dirigenti  e'  determinato  dai
contratti   collettivi,  ai  sensi  del  comma  1,  o  dai  contratti
individuali,  ai  sensi  del  comma 2 ed e' omnicomprensivo: cioe' e'
remunerativo,  non  solo  di  ogni  funzione  e compito attribuito ai
dirigenti,  ma  altresi' di qualsiasi incarico, anche a carattere non
continuativo,  ad  essi  conferito  in  ragione  del  loro  ufficio o
comunque  conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio
o  su  designazione  della  stessa.  La  norma dispone inoltre che "i
compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima
amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza".
  S'intendono  conferiti  in ragione dell'ufficio anche gli incarichi
conferiti  da  terzi consequenziali a quello conferito presso di essi
dall'amministrazione  o  su  designazione di essa (come ad es. quelli
degli   amministratori   di   societa'   controllate  da  societa'  a
partecipazione  statale)  e comunque gli incarichi il cui svolgimento
e'  collegato  alla rappresentanza di interessi dell'amministrazione.
Sono  invece  esclusi  gli  incarichi  semplicemente autorizzati, non
rientranti nelle ipotesi di cui sopra.
  La  normativa  dianzi  riferita  e'  stata  introdotta  dal decreto
legislativo  31  marzo  1998, n. 80. Essa vale per tutti i dirigenti,
sia  di  prima  che  di  seconda  fascia,  con  o  senza incarichi di
direzione  di  uffici,  nonche'  per coloro che sono incaricati della
direzione  di  uffici  dirigenziali  di  livello generale. Per quanto
sopra  detto  deve  ritenersi  che  la  detta  normativa,  per quanto
riguarda   il   personale   appartenente  all'area  dirigenziale  non
investito della direzione di uffici di livello dirigenziale generale,
potra'  trovare  applicazione  solo  dopo  la  definizione  del nuovo
contratto  collettivo  per  il  quadriennio  1998-2001,  in  corso di
stipulazione, che riguardera' sia i dirigenti di seconda fascia, gia'
contrattualizzati,  sia quelli di prima fascia, contrattualizzati dal
citato  decreto  legislativo  n.  80/1998.  Tali  contratti, infatti,
dovranno   tener   conto   dell'omnicomprensivita'   del  trattamento
economico  e potranno disciplinare le modalita' di utilizzazione, per
il   trattamento  economico  accessorio,  delle  risorse  conseguenti
all'onnicomprensivita'.
  Senza  attendere la stipulazione del contratto collettivo, la nuova
disciplina  potra'  rendersi  applicabile  ancora  prima  per tutti i
soggetti  ai  quali  sono  conferiti incarichi di direzione di uffici
dirigenziali  generali  (art.  19,  commi  3 e 4), il cui trattamento
economico  e'  demandato al contratto individuale (art. 24, comma 2),
con  effetto  dalla data di definitiva determinazione del trattamento
accessorio.
  Pertanto,   per   tali   soggetti,   una   volta  che  siano  stati
definitivamente  stabiliti  gli  importi  del  trattamento  economico
accessorio:
    a) le  amministrazioni presso cui essi prestano servizio dovranno
sospendere  l'erogazione  diretta  al predetto personale dei compensi
dovuti  per  gli  incarichi  da  esse  conferiti  [e  far confluire i
relativi  importi  nelle  risorse destinate al fondo per l'accessorio
(art. 24, comma 8)];
    b) i   terzi   (altre   amministrazioni   o   privati)   dovranno
corrispondere  direttamente all'amministrazione designante i compensi
da  essi  dovuti  al  suddetto  personale,  versandoli sui pertinenti
capitoli  dello stato di previsione delle entrate. I relativi importi
concorreranno ad alimentare le risorse per l'accessorio.
  Al  fine  di  agevolare  la  predetta definitiva determinazione del
trattamento  economico accessorio e', quindi, necessario che ciascuna
amministrazione   accerti   con   assoluta  urgenza  l'entita'  degli
emolumenti  dovuti  ai  soggetti  di  cui  sopra per gli incarichi in
questione  conferiti  dalle stesse amministrazioni o, su designazione
di esse, da terzi (altre amministrazioni o private) ovvero attribuiti
in  ragione  dell'Ufficio. Solo sulla base di tali accertamenti sara'
infatti  possibile  determinare  l'entita' delle risorse da destinare
complessivamente  ai trattamenti economici accessori del personale di
cui  all'art.  24,  comma  2. Dell'esito dei suddetti accertamenti le
amministrazioni dovranno tempestivamente e dettagliatamente informare
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  -  Ufficio  del Capo del
Dipartimento.
  In  considerazione  del  fatto che la definitiva determinazione del
trattamento accessorio, salvo clausole derogatorie, produrra' effetti
retroattivi  dalla data di conferimento dell'incarico di direzione di
uffici   dirigenziali   generali,   le  amministrazioni,  non  appena
definitivamente  determinato il predetto trattamento, provvederanno a
recuperare   sulle   spettanze  per  il  trattamento  accessorio  gli
emolumenti  percepiti  dagli  interessati  per  incarichi  rientranti
nell'omnicomprensivita'   a  decorrere  dalla  data  di  conferimento
dell'incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale generale.
  Ad  evitare  il  protrarsi  di  una  situazione  di  incertezza che
potrebbe   avere   effetti  pregiudizievoli  sulla  stipulazione  dei
contratti  e  sull'esecuzione  dei rapporti, ed al fine di rendere al
piu'  presto  concrete  le  risorse  da  destinare all'accessorio dei
contratti  stessi,  si  ritiene  necessario  che,  in  ogni  caso  le
amministrazioni,   previa  comunicazione  al  personale  interessato,
invitino     i     terzi    erogatori    di    compensi    rientranti
nell'omnicomprensivita'  a  sospenderne  il  pagamento  diretto  agli
interessati,  a  decorrere  dal  1o luglio  p.v.,  e  ad  eseguire il
versamento dei corrispondenti importi nei sensi gia' detti.
  La  suindicata  decorrenza risponde all'esigenza di armonizzare gli
adempimenti   fiscali   e   di  consentire  la  contestuale  e  piena
operativita'   delle   necessarie   procedure   contabili  presso  le
amministrazioni   dello   Stato  (riassegnazioni  ed  altro).  E'  da
ritenere,  inoltre,  che  alla  predetta  data  saranno completate le
ricognizioni  necessarie  per consentire la definitiva determinazione
del  trattamento accessorio in sede di contratto individuale; infine,
a tale data sara' presumibilmente operante anche il nuovo CCNL per le
aree  dirigenziali,  che  dara'  completa  attuazione al principio di
omnicomprensivita'  per i destinatari di altre tipologie di incarichi
dirigenziali.
  Cio'  premesso,  si invitano le amministrazioni in indirizzo a dare
immediata  diffusione  alla presente circolare - emanata d'intesa con
il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  -  presso societa' ed enti sui quali esercitano compiti di
vigilanza  o  dove  comunque  sono  svolti incarichi istituzionali da
propri dirigenti.
    Roma, 1o marzo 2000
                                               Il Ministro: Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 324