IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, ai
sensi  del  quale  il  Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio  (CICR)  provvede  ad  adeguare la normativa nazionale alla
direttiva   98/7/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
16 febbraio  1998  che  modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al
ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative  degli  Stati membri in materia di credito al consumo,
con  particolare  riguardo  all'indicazione del tasso annuo effettivo
globale (TAEG) mediante un esempio tipico;
  Visto  l'art.  2  del  decreto legislativo n. 63/2000, ai sensi del
quale  il  CICR,  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del  medesimo decreto, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2,
e  123,  comma  2,  del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385
(testo  unico  bancario),  le  necessarie  modifiche  alla disciplina
recata  dal  decreto  del  Ministro  del tesoro - Presidente del CICR
8 luglio  1992,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  169  del 20 luglio 1992, (decreto ministeriale 8 luglio
1992);
  Visti  i  predetti articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo
unico  bancario, a mente dei quali il CICR stabilisce le modalita' di
calcolo  del  TAEG,  individuando  in  particolare  gli  elementi  da
computare e la formula di calcolo nonche' i casi in cui, per motivate
ragioni  tecniche,  il  TAEG puo' essere indicato mediante un esempio
tipico;
  Considerato  che  la  richiamata  direttiva  98/7/CE  prescrive  di
utilizzare  un  unico  metodo  di calcolo del TAEG nell'insieme della
Unione   europea   al   fine   di  promuovere  l'instaurazione  e  il
funzionamento  del  mercato  interno e di garantire ai consumatori un
elevato grado di tutela;
  Considerato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art. 3 della succitata
direttiva  87/102/CEE, come modificato dall'art. 1, lettera d), della
direttiva  98/7/CE,  e dell'art. 123, comma 2 del decreto legislativo
n.  365/1993,  per  l'indicazione  del TAEG deve essere utilizzato un
esempio   tipico  solo  se  non  sia  possibile  avvalersi  di  altre
modalita';
  Ravvisata  l'opportunita'  che,  quando  il  mezzo  utilizzato  per
l'offerta  del  credito  lo  consenta,  gli  operatori,  in  aggiunta
all'indicazione  del TAEG, forniscano al consumatore anche un esempio
tipico;
  Su  proposta  formulata  dalla  Banca  d'Italia,  sentito l'Ufficio
italiano dei cambi;
  Ritenuta l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
testo unico bancario;

                              Decreta:

  1.  La  lettera  a)  dell'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale
8 luglio 1992, citato in premessa, e' sostituita dalla seguente:
    "a)  gli  intervalli  di  tempo  devono essere espressi in anni o
frazioni  di anno. Un anno e' composto di 365 giorni, 365,25 giorni o
(per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici,
ciascuno  dei  quali e' costituito da 30, 41666 giorni. L'indicazione
del  TAEG  deve essere accompagnata da quella del parametro temporale
specificamente utilizzato."
  2.  Nell'allegato  1  al  decreto  ministeriale 8 luglio 1992, alle
osservazioni ivi contenute sono aggiunte le seguenti:
    "-  il  risultato  del calcolo va espresso con un'approssimazione
fino  alla seconda cifra decimale. Per l'arrotondamento si applica la
seguente regola: se la terza cifra decimale e' maggiore o eguale a 5,
la seconda cifra decimale e' aumentata di una unita';
    -  le formule utilizzate devono dare un risultato uguale a quello
degli esempi contenuti nell'allegato 3".
  3.  Dopo  l'allegato  2  al  decreto ministeriale 8 luglio 1992, e'
inserito  l'allegato  al  presente  decreto,  recante  gli  esempi di
calcolo del TAEG.
  4.  Il  presente  decreto,  che  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana, entra in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.
    Roma, 6 maggio 2000
                                                   Il Ministro: Visco