IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  64781 del 26 gennaio 2000, pronunciata dal
tribunale  di  Roma  che  ha  dichiarato  il  fallimento della S.r.l.
Edilsonda Costruzioni Generali gia' S.p.a.;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 26 gennaio 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In   favore   dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Edilsonda
Costruzioni  Generali  gia'  S.p.a  sede  in  Roma  unita'  in Altare
(Savona),  (NID  0004SV0002) per un massimo di quarantaquattro unita'
lavorative   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 26 gennaio 2000 al 25
luglio 2000.