IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488 in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  proprio  decreto  20 ottobre  1995, n. 527, e successive
modifiche  e  integrazioni  con  il  quale,  in  adempimento a quanto
previsto  dalla suddetta delibera CIPE del 27 aprile 1995, sono state
determinate   le   modalita',  le  procedure  ed  i  termini  per  la
concessione   e  l'erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto,  in particolare, l'art. 5, comma 4-bis, del suddetto decreto
ministeriale  n.  527/1995 e successive modifiche e integrazioni che,
tra  la  documentazione  da  allegare  alla  domanda di agevolazione,
prevede  che  vi  sia  la  ricevuta del versamento di una cauzione da
parte  dell'impresa  istante,  ovvero una fidejussione bancaria o una
polizza  assicurativa  di  pari  importo  della  cauzione medesima, a
garanzia  della  volonta'  di quest'ultima di realizzare il programma
agevolato;
  Considerato   che  il  detto  art.  5,  comma  4-bis,  prevede  che
l'ammontare  relativo  a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso
riconosciuti,  ovvero  alla  fidejussione  bancaria  o  alla  polizza
assicurativa  siano  determinati  sulla  base dei criteri fissati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
tenuto   anche   conto   dell'entita'   degli  investimenti  indicati
dall'impresa nel modulo di domanda;
  Considerata  la  natura  di  detta  garanzia,  finalizzata  anche a
ristorare  parzialmente  l'amministrazione  dei  costi  sostenuti per
l'attivita'  istruttoria  a  fronte  di  programmi  agevolati che non
vengono realizzati;
  Ritenuto  opportuno,  altresi',  fornire  le necessarie indicazioni
relative  alle  modalita'  di versamento della predetta cauzione, del
rimborso  o  del  trattenimento  della stessa, ovvero di rilascio, di
svincolo  o di esclusione della fidejussione o della polizza, nonche'
fissare i relativi schemi;

                              Decreta:
Articolo unico

  1.  Al  fine di consentire alle imprese che intendono richiedere le
agevolazioni  di  cui  al  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
di  adempiere a quanto previsto dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto
ministeriale  20 ottobre  1995,  n.  527,  e  successive  modifiche e
integrazioni  in  merito  alla  prestazione  di una garanzia circa la
volonta' dell'impresa stessa di realizzare il programma agevolato, si
specifica quanto indicato nei seguenti commi.
  2. La garanzia consiste nel versamento di una cauzione dell'importo
di seguito specificato, ovvero, in alternativa, a scelta dell'impresa
interessata,  in una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa
di pari importo della cauzione medesima.
  3.  L'ammontare  della cauzione, della fidejussione o della polizza
e'  determinato  nelle  misure di seguito indicate, rapportate, nella
parte  progressiva,  all'entita'  degli  investimenti del programma a
fronte  dei  quali  l'impresa  richiede  le  agevolazioni,  e  non e'
soggetto  a modifiche in relazione ad eventuali successive variazioni
degli investimenti stessi a qualsiasi titolo apportate:
    un importo fisso di 3,5 milioni di lire, al quale si aggiunge:
      lo  0,222% dell'entita' degli investimenti fino a 1 miliardo di
lire;
      lo 0,133% per la parte eccedente e fino a 4 miliardi di lire;
      lo 0,056% per la parte eccedente e fino a 10 miliardi di lire:
      lo 0,007% per la parte eccedente e fino a 50 miliardi di lire;
      lo 0,004% oltre i 50 miliardi di lire.
  4.  Il  versamento  della  cauzione  viene  effettuato dall'impresa
istante  su  un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria
ed   intestato   al   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato.  Tale  versamento puo' avvenire direttamente presso
la banca concessionaria, che ne rilascia contestuale ricevuta secondo
lo  schema  di cui all'allegato 1 al presente decreto, ovvero tramite
bonifico  bancario,  indicando,  in  tale ultimo caso, nella relativa
motivazione  del  versamento,  la seguente dizione: "Cauzione, di cui
all'art.  5,  comma  4-bis,  del  decreto  ministeriale n. 527/1995 e
successive   modifiche  e  integrazioni,  relativa  alla  domanda  di
agevolazioni  n.  ......./..............  ai  sensi  della  legge  n.
488/1992".
  5.  La  fidejussione  bancaria  o  la polizza assicurativa, redatta
secondo  lo  schema  di  cui  all'allegato  2 al presente decreto, e'
irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima  richiesta, a
favore    del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato;  essa  ha  effetto  dalla  data  della  domanda  di
agevolazione  e durata fino a quando non siano maturate le condizioni
per  lo  svincolo  di  cui al successivo comma 8 e, comunque, fino al
termine  massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia
del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.
  6. Sono abilitati al rilascio delle garanzie di cui al comma 5, tra
quelli  assoggettati, per l'esercizio di tali attivita', ai controlli
previsti dalle vigenti disposizioni normative, le banche e le imprese
di  assicurazioni  autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto
legislativo  n.  385/1993  e  del  decreto  legislativo  n. 175/1995,
nonche'  gli intermediari finanziari, limitatamente a quelli iscritti
all'elenco  speciale  tenuto  dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.
107 del decreto legislativo n. 385/1993.
  7.  La  ricevuta  del  versamento  della  cauzione  o  del relativo
bonifico  bancario,  ovvero la fidejussione o la polizza, deve essere
allegata   alla   domanda  di  agevolazioni,  pena  l'invalidita'  di
quest'ultima.
  8.   L'importo   della   cauzione   viene   restituito  all'impresa
interessata,  ovvero la fidejussione o la polizza svincolata, qualora
la concessione provvisoria delle agevolazioni non venga per qualsiasi
motivo  disposta,  anche  a seguito del ritiro della domanda da parte
dell'impresa,  ovvero  lo  sia in misura parziale, inferiore a quella
richiesta   dall'impresa  stessa  a  causa  dell'insufficienza  delle
risorse finanziarie disponibili, ovvero qualora, successivamente alla
concessione  provvisoria  delle  agevolazioni  nella misura richiesta
dall'impresa, la banca concessionaria - verificata con esito positivo
la  compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento del programma di
investimenti  corrispondente  alla  prima  quota  di  erogazione  del
contributo  e  l'assenza  di  cause  e/o  fatti  idonei a determinare
l'assunzione    di    un   provvedimento   di   revoca   -   provveda
conseguentemente all'erogazione di detta prima quota. In tali casi la
banca   concessionaria   versa  il  detto  importo  maggiorato  degli
interessi  di  cui  al  successivo  comma  10,  secondo  le modalita'
indicate  dall'impresa interessata, ovvero svincola la fidejussione o
la  polizza  a  seconda  dei  casi, entro tenta giorni lavorativi dal
ritiro  della  domanda,  ovvero  dal relativo decreto di diniego o di
concessione   parziale  delle  agevolazioni,  ovvero  contestualmente
all'erogazione della suddetta prima quota del contributo.
  9.  La  cauzione  viene  trattenuta,  ovvero  la  fidejussione o la
polizza  escussa, qualora, ad avvenuta concessione delle agevolazioni
nella  misura  richiesta  dall'impresa, quest'ultima vi rinunci prima
che  sia  avvenuta  un'erogazione per stato d'avanzamento, ovvero non
rispetti  la  condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del
decreto   ministeriale   n.   527/1995   e   successive  modifiche  e
integrazioni.  In  tali  casi  la  banca concessionaria, entro trenta
giorni   lavorativi   dal   decreto  di  revoca  delle  agevolazioni,
trasferisce    al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  con le consuete modalita', l'importo relativo alla
cauzione,  maggiorato  dei  relativi  interessi  di cui al successivo
comma  10.  Qualora  l'impresa  beneficiaria delle agevolazioni abbia
optato per la fidejussione o la polizza, entro il predetto termine la
banca provvede, previa richiesta all'impresa medesima, ad escutere la
fidejussione  o la polizza stessa ed a trasferire l'importo garantito
al  Ministero,  in  pari  data della riscossione dello stesso, con le
suddette modalita'.
  10.  Per  il periodo intercorrente tra la data del versamento della
cauzione  da  parte dell'impresa e quella del versamento della stessa
da  parte  della  banca  concessionaria  all'impresa  medesima  o  al
Ministero,  la  quota  in giacenza sul predetto conto corrente matura
interessi   al   vigente   tasso   applicato   alle   operazioni   di
rifinanziamento marginale della Banca centrale europea.
  11.  L'impresa  che,  a  fronte  di  una  domanda  non  agevolata o
agevolata  parzialmente  a  causa  dell'insufficienza  delle  risorse
finanziarie   disponibili,  intenda  utilizzare  le  opportunita'  di
inserimento  automatico  o di riformulazione di cui all'art. 6, comma
8, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche
e   integrazioni,   deve   fornire  una  nuova  garanzia  come  sopra
specificato,  non  essendo  in  alcun  caso considerata valida quella
prodotta  a  fronte della domanda non agevolata, ancorche' non ancora
restituita  o  svincolata.  A  tale  riguardo,  nel  caso  di domanda
inserita   automaticamente,   l'impresa   deve  produrre  alla  banca
concessionaria  la nuova ricevuta del versamento della cauzione o del
relativo  bonifico  bancario  ovvero  la nuova fidejussione o polizza
entro  e  non  oltre trenta giorni prima del termine ultimo utile per
l'invio  delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle
quali  la  domanda verrebbe inserita automaticamente, pena la perdita
del diritto all'inserimento automatico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2000
                                                   Il Ministro: Letta